Quattro semplici riforme costituzionali per riportare una giustizia tra le toghe

Di Luigi Amicone
14 Maggio 2021
Abolizione dell’ordine dei magistrati; diversi Csm per giudici e pm; separazione delle carriere; regolamentazione dell’obbligo dell’azione penale. La mia bozza contro “il Sistema”
Magistrati in toga

Il mese scorso abbiamo auspicato una bicamerale per le riforme istituzionali che mancano all’appello da ormai… abbiamo ormai perso il conto degli anni. E adesso, per non essere tacciati di criticoni senza costrutto, ecco servita – anche all’eventuale attenzione della Ill.ma Signora Ministro Marta Maria Carla Cartabia – una dettagliata, puntuale, minuziosa ipotesi di riforma costituzionale della giustizia. Bozza che per comodità chiameremo “bozza Tempi-Amicone”. Nel testo cancellato leggete l’attuale testo della Costituzione. In rosso il testo riformato. 

In sintesi, si tratta delle seguenti riforme: 1. abolizione dell’ordine dei magistrati (titolo IV, artt. 104, 108); 2. distinzione fra giudici e pubblici ministeri e doppio Csm (artt. 104, 105, 106); 3. separazione delle carriere (artt. 106, 107); 4. regolamentazione dell’obbligo dell’azione penale (art. 112).

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1. La ragione di questa prima riforma è semplice ed evidente: ai magistrati devono essere garantite autonomia e indipendenza singolarmente e non come “ordine”. Altrimenti, come si è visto in trent’anni e come è documentato non solo dal “Sistema” secondo Luca Palamara ma anche dall’appello delle cento toghe non sindacalizzate a procedere nell’incardinamento di una commissione parlamentare di inchiesta sulla giustizia, i magistrati rischiano di essere condizionati dal potere di altri magistrati e, soprattutto, dal potere di fazioni sindacali. Ora, siccome il potere giudiziario non può essere nelle mani di un sindacato o di alcuni magistrati potenti, si propone il semplice seguente cambiamento di testo in Costituzione:

Titolo IV – La magistratura I magistrati

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2. La seconda riforma riguarda la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, con la conseguente creazione di un doppio Csm. Anche qui la ratio della riforma è semplice e segue la logica della maggior parte degli ordinamenti occidentali: i pubblici ministeri non sono giudici, si devono separare affinché si specializzino. Di qui la necessità anche di un duplice Csm. Un Csm organo di autocontrollo dei giudici presieduto dal presidente della Repubblica. E un Csm organo di autocontrollo dei pm presieduto dal ministro della Giustizia. Entrambi rappresentati per metà da componente togata e per metà da componente laica, professori universitari e avvocati. Va quindi modificato in questo modo l’articolo 104 della Costituzione:

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere I magistrati sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere e si distinguono in giudici e pubblici ministeri.

Il Consiglio superiore della magistaratura dei giudici è presieduto dal presidente della Repubblica.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi metà da tutti i magistrati giudici ordinari, e per un terzo metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Il Consiglio superiore della magistratura dei pubblici ministeri è presieduto dal presidente della Repubblica ministro della Giustizia.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi metà da tutti i magistrati pubblici ministeri, e per un terzo metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Di conseguenza anche l’articolo 105 andrà così modificato:

Al Consiglio superiore della magistratura spetta Ai Consigli superiori dei giudici e dei pubblici ministeri spettano rispettivamente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari dei magistrati dei giudici e dei pubblici ministeri.

Nota bene: le componenti del Csm dei pm vanno equamente distribuite fra pm e nominati dal Parlamento per garantire una maggiore terzietà nel controllo disciplinare e nelle assegnazioni.

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3. La terza riforma è in logica continuità con la seconda e riguarda la separazione delle carriere, di conseguenza:

Art. 106

Le nomine dei magistrati dei giudici e dei pubblici ministeri hanno luogo per concorso concorsi separati.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura dei Consigli superiori dei giudici e dei pubblici ministeri possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni La legge assicura la separazione delle carriere dei magistrati fra quella dei giudici e quella dei pubblici ministeri.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sui magistrati sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

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4. La quarta riforma dovrà garantire una migliore efficacia all’obbligo dell’azione penale già previsto in Costituzione, in modo che il pubblico ministero eserciti l’azione penale secondo le leggi e non discrezionalmente. Dunque:

Art. 112

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Foto Ansa

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