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Per la Cedu si può discriminare l’ostetrica che rifiuta l’aborto

La Corte europea dei diritti umani dà ragione alla Svezia, dove due ospedali negarono il lavoro a Ellinor Grimmark in quanto obiettore di coscienza

Rodolfo Casadei
19/03/2020 - 1:00
Società
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Ellinor Grimmark

Colpo di mano alla Corte europea dei diritti umani: per la prima volta da quando la Corte è stata istituita, una sentenza disconosce il diritto all’obiezione di coscienza in materia di aborto. È successo il 12 marzo scorso, nel caso che opponeva Ellinor Grimmark allo Stato svedese.

Le sue richieste di lavoro estivo presso gli ospedali di Högland e di Ryhov nel 2013 erano state respinte, nonostante la carenza di ostetriche nelle due strutture in quel periodo, a causa del fatto che la Grimmark aveva preventivamente dichiarato che non sarebbe stata disponibile per interruzioni di gravidanza per ragioni di coscienza e di convinzioni religiose. I suoi ricorsi all’autorità svedese incaricata di reprimere le discriminazioni (Diskrimineringsombudsmannen) erano stati l’anno dopo respinti con la motivazione che in Svezia la pratica degli aborti fa parte dei compiti dell’ostetrica, e pertanto non vi sarebbe stata alcuna discriminazione.

LA DECISIONE DEI 3 GIUDICI

Una commissione di soli tre giudici della Corte europea dei diritti umani ha ora confermato il giudizio dei giudici svedesi, rigettando il ricorso basato sull’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

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Si legge nella sentenza:

«La Corte rileva che il rifiuto della ricorrente di partecipare agli aborti a motivo della sua coscienza e della sua fede religiosa costituisce una manifestazione della sua religione che è protetta dall’articolo 9 della Convenzione. In questo senso c’è stata un’interferenza con la sua libertà di religione così come è definita dall’art. 9, paragrafo 1 della Convenzione. Questa interferenza, come è stato chiarito anche dalle Corti locali, è prescritta dalla legge, dal momento che, secondo la legge svedese, un dipendente ha il dovere di svolgere tutte le mansioni lavorative che le sono assegnate (vedi la decisione Wretlund contro Svezia).

La Corte riconosce che l’interferenza aveva una base sufficiente nella legge svedese e che era prescritta dalla legge. Essa perseguiva il legittimo scopo di proteggere la salute delle donne che richiedono un aborto. L’interferenza era anche necessaria in una società democratica e proporzionata. La Corte osserva che la Svezia fornisce servizi per l’aborto a livello nazionale, e pertanto ha un obbligo positivo di organizzare il suo sistema sanitario in un modo tale da garantire che l’effettivo esercizio della libertà di coscienza del personale sanitario nel contesto professionale non ostacoli la fornitura di tali servizi. La richiesta che tutte le ostetriche debbano poter adempiere tutti i compiti inerenti ai posti vacanti non è stata sproporzionata o ingiustificata».

UNA NUOVA DEFINIZIONE DI OSTETRICA

Come si può notare, il panel di tre giudici della Corte europea ha sdoganato il concetto che il procurare aborti sia parte integrale della definizione di che cos’è un’ostetrica. Una sentenza di questo genere mette a repentaglio il diritto al lavoro di tutte le ostetriche d’Europa indisponibili per motivi di coscienza a praticare aborti.

Gli aspetti formali della decisione della Corte europea sono piuttosto sconcertanti: normalmente materie importanti come i ricorsi centrati sull’obiezione di coscienza sono riservati a una camera di sette giudici, o alla Grande camera composta da 17 giudici. Le commissioni di soli tre giudici sono riservate ai casi semplici, per i quali esiste una giurisprudenza consolidata. Le deliberazioni di queste commissioni ristrette non presentano il profilo di vere e proprie sentenze, ma di “decisioni di irricevibilità”, che non sono appellabili presso la Grande camera, e quindi diventano definitive.

CONTRADDETTO UN PRECEDENTE

L’unico vantaggio sta nel fatto che in casi futuri possono essere contraddette nel merito da una camera più elevata (di 7 o 17 giudici). In questo caso la decisione ha contraddetto sentenze del passato, come quella del 2004 che aveva dato ragione alla signora R. R. che aveva fatto ricorso contro la Polonia che non le garantiva come medico il diritto all’obiezione di coscienza in materia di aborto.

I tre giudici che hanno rigettato il ricorso di Ellinor Grimmark sono il cipriota Georgios Serghides, presidente della Terza sessione, lo svedese Erik Wennerstöm e la maltese Lorraine Schembri Orland, molto nota nel suo paese per sentenze relative all’uguaglianza di genere. Il giudice svedese ha fatto parte dell’Agenzia svedese per l’uguaglianza di genere incaricata di promuovere i diritti della donna.

@RodolfoCasadei

Tags: AbortoCedudiritti umaniEllinor Grimmarkinterruzione di gravidanzaivglibertà di coscienzaobiezione di coscienzasveziaUnione Europea
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