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Home Salute e bioetica

Suicidio assistito. «L’errore è inventare un inesistente diritto alla morte»

Roberto Colombo spiega perché il ddl Bazoli «stravolge» la sentenza della Consulta a cui dice di ispirarsi, «andando molto al di là delle pur discutibili maglie tessute dalla Corte»

Rachele Schirle
23/02/2022 - 6:25
Salute e bioetica
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Fascicolo sul caso del suicidio assistito Cappato-Dj Fabo alla Corte costituzionale
Un fascicolo sul caso del suicidio assistito di Dj Fabo durante l’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 alla Corte costituzionale, Roma (foto Ansa)

Per trovare una via di fuga dal tunnel cieco in cui è finito il dibattito sul cosiddetto “suicidio medicalmente assistito” dopo la dichiarazione di inammissibilità del referendum sull’eutanasia promosso dall’Associazione Luca Coscioni, si può tentare di «esplorare con coraggio e fino in fondo» il «sentiero della Corte costituzionale». È quanto sostiene don Roberto Colombo, professore emerito della facoltà di Medicina dell’Università Cattolica e membro della Pontificia Accademia per la vita, già componente del Comitato nazionale di bioetica, in un editoriale uscito martedì 22 febbraio su Avvenire.

Ma qualcuno in Parlamento sta provando davvero a seguire il solco tracciato nel 2019 dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato-Dj Fabo? Alfredo Bazoli, il deputato del Pd relatore del testo unificato sulla cosiddetta “morte volontaria medicalmente assistita” approdato alla Camera (e fortemente sponsorizzato da Enrico Letta), assicura che il ddl si limita a riprendere condizioni e limiti stabiliti dalla Corte costituzionale in quel verdetto. È così? Lo abbiamo chiesto allo stesso don Colombo.

Qual è il suo giudizio sul disegno di legge Bazoli-Provenza approdato alla Camera?

È un giudizio negativo. Il ddl Bazoli-Provenza non rappresenta un tentativo, sia pure mal riuscito, di dare seguito legislativo alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. La stravolge, andando molto al di là delle pur discutibili maglie tessute dalla Consulta. Il testo in esame alla Camera non può essere in alcun modo accettato perché di fatto cancella quello che è un reato: favorire la morte di una persona estremamente fragile, vulnerabile, come è un ammalato in stato di profonda sofferenza, e per questo bisognoso di assistenza, di essere preso in cura con professionalità, attenzione, amore alla sua vita.

Aiutare intenzionalmente il conseguimento della morte anzitempo di qualcuno è sempre un’azione moralmente e giuridicamente inammissibile. Risulta ancora più inaccettabile quando non si è fatto tutto quello che si poteva e si doveva per alleviare il suo dolore, lenire la sua sofferenza fisica, psicologica e spirituale. Su questo punto il ddl Bazoli-Provenza è latitante: tiene ai margini – fino a farle diventare irrilevanti ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assistenza medica al suicidio che delinea – la terapia del dolore e le altre cure palliative che pure sono previste come un diritto del malato inguaribile e sofferente dalla legge 38/2010. Una legge che, purtroppo, continua a restare pressoché inapplicata sul territorio nazionale per mancanza di un adeguato finanziamento e di una capillare organizzazione sanitaria e sociale.

Lei però non sembra escludere la possibilità di giungere a una legge che regoli la delicata materia del suicidio degli ammalati che lo chiedono nonostante siano state loro offerte le cure palliative. È così?

Forse, una legge ad hoc si sarebbe potuta evitare se non fosse intervenuta la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. Ora risulta arduo pensare che il Parlamento non dia seguito a quanto fatto rilevare dalla Consulta. La questione giuridica e politica diventa così: che tipo di risposta il legislatore intende dare? In quale direzione vuole muoversi? Nella direzione di una tutela della indisponibilità della vita come bene fondamentale della persona e della società, pur riconoscendo che la sofferenza e la percepita mancanza di senso della propria vita può spingere, in alcune circostanze, un ammalato inguaribile che versa in gravissime e irreversibili condizioni cliniche a chiedere di togliersi la vita? Oppure in quella di una assolutizzazione della “autodeterminazione” del paziente, creando un inesistente “diritto alla morte” che confligge con il bene comune – di tutti e di ciascuno – della vita umana? Un diritto inedito nella legislazione italiana che, inevitabilmente, postulerebbe il dovere da parte di chi lo assiste di aiutarlo nella sua realizzazione, ossia il suicidio.

La strada da cui non si deve uscire è quella di tracciata dalla Corte costituzionale nel 2019 e ribadita nella recente dichiarazione di inammissibilità del referendum sull’eutanasia. Mantenere il reato di aiuto al suicidio in ogni forma e circostanza in cui esso si possa configurare – in ambito sanitario oppure no – e per qualsivoglia motivazione esso venga posto in essere. Al contempo, aprire ad una attenuazione della pena o ad una depenalizzazione qualora sussistano delle limitate e precise condizioni relative al paziente, non oltre le quattro indicate dalla Consulta nel 2019: un «proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Mitigare la pena o depenalizzare non vuol dire cancellare il reato di aiuto al suicidio, che deve restare a tutela della inviolabilità della vita umana. Significa, invece, riconoscere che in poche, puntuali e circoscritte situazioni si danno delle circostanze attenuanti quanto alla responsabilità di chi ha commesso il reato. E l’individuazione di quali siano queste circostanze non può essere lasciata all’arbitrarietà dei giudici.

L’attuale ddl Bazoli-Provenza va nella direzione opposta a questa. Non si attiene allo spirito e alla lettera dell’intervento della Consulta ed estende indebitamente il perimetro in cui essa si è collocata. È opinione diffusa tra i costituzionalisti che la Corte non ha reputato incostituzionale il reato di aiuto al suicidio in generale, ma solo la punizione di questo aiuto in presenza delle quattro circostanze sopra ricordate.

Una strada come questa è già stata esplorata da qualche disegno di legge presentato in Parlamento?

In forma compiuta direi di no. Quello che più si avvicina a questa direzione è la proposta di legge a firma di Alessandro Pagano e altri deputati, presentata nel giugno del 2019, avente per titolo “Modifiche all’articolo 580 del Codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative”. Essa non prevede la cancellazione del reato di cui all’articolo 580, ma distingue la posizione penale di chi non ha alcun legame con il paziente che aspira al suicidio e di coloro che, invece, da più tempo soffrono con il paziente a causa della costante vicinanza allo stesso, come i parenti o i conviventi che lo assistono personalmente. La loro posizione è evidentemente diversa da quella di altri e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave o una depenalizzazione pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento giudiziario.

Anche il medico e l’infermiere che direttamente assiste da tempo il malato che domanda la morte e ha posto in essere tutte le cure palliative disponibili e accettate dal paziente, qualora cedesse alla sua insistente richiesta di abbreviargli la vita commette un’azione illegittima che non può essere in alcun modo cancellata dai reati. Tuttavia, potrebbe beneficiare dello stesso trattamento dei congiunti o dei conviventi in quanto agisce individualmente, secondo la propria coscienza (per quanto essa sia erronea in riferimento al dovere di tutelare e promuovere sempre la vita umana), e non in rappresentanza della professione medica o infermieristica o su mandato del servizio sanitario nazionale. La professione medica ed infermieristica e il servizio sanitario pubblico e privato non dovrebbero essere in alcun modo coinvolti in pratiche eutanasiche e di assistenza medica al suicidio. Lo scopo di queste professioni e del servizio sanitario che ne disciplina e organizza l’attività a beneficio dei cittadini è quello di prendersi cura sempre di ogni malato, in qualunque condizione clinica egli versi, ed esclude in ogni caso che esse possano divenire strumenti per la morte.

Se un professionista può sbagliare, l’intero corpo professionale e il sistema sanitario non possono seguire questa strada che nega praticamente la loro natura di esclusivo servizio alla vita e alla salute. Se così avvenisse, verrebbe meno col tempo il rispetto e la stima dei pazienti e delle loro famiglie che si affidano ad essi nella certezza di trovare menti, cuori e mani che aiutano a vivere e non a morire. L’esperienza di altri paesi europei dove l’eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da anni mostra un decremento preoccupante della fiducia tra paziente e medico.

Non teme, professore, che la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio, sia pure in un numero ristretto di situazioni e circostanze, possa portare ad applicare progressivamente questa inaccettabile pratica a casi che vanno ben al di là dei malati inguaribili gravissimi e sofferenti che dipendono interamente da supporti delle funzioni vitali, fino a includere categorie di persone disabili fisicamente o mentalmente o anche giovani, adulti e anziani che non hanno più voglia di vivere?

Il rischio esiste, eccome. Non intendo affatto negarlo o sottovalutarlo. E documentazione di questa terribile deriva proviene già altri paesi. Ma, stanti le indicazioni pervenute dalla Corte costituzionale nel 2019 e la responsabilità degli organi legislativi, amministrativi e giudiziari di tenerle in debito conto, cosa potrà accadere se – in mancanza di un quadro normativo organico nazionale – la decisione di autorizzare o tollerare l’aiuto medico al suicidio resta affidata, di fatto, esclusivamente a criteri adottati arbitrariamente da delibere di comitati di etica, decisioni di organizzazioni sanitarie territoriali e sentenze dei giudici? La “creatività” etica e normativa di questi livelli decisionali non ha sempre dato buona prova di sé. Le opere di contenimento idraulico, come gli argini e le dighe, posso sempre venire sfondate da forti pressioni di ingenti masse d’acqua: nessuna di esse sarà mai in grado di resistere ad ogni avversità di qualsivoglia irruenza. Ma non per questo gli ingegneri rinunciano a progettarle e le imprese a costruirle. Le popolazioni e l’ambiente sarebbero senz’altro esposti a rischi maggiori se queste opere idrauliche non ci fossero. Nessuna legge umana è indistruttibile o inaggirabile.

Un’ultima domanda. Che posizione dovrebbe assumere un credente di fronte al suicidio medicalmente assistito e all’eutanasia?

Come ha scritto san Giovanni Paolo II in Evangelium vitae, «la questione della vita e della sua difesa e promozione non è prerogativa dei soli cristiani. Anche se dalla fede riceve luce e forza straordinarie, essa appartiene ad ogni coscienza umana che aspira alla verità ed è attenta e pensosa per le sorti dell’umanità. Nella vita c’è sicuramente un valore sacro e religioso, ma in nessun modo esso interpella solo i credenti: si tratta, infatti, di un valore che ogni essere umano può cogliere anche alla luce della ragione e che perciò riguarda necessariamente tutti» (n. 101). Per il credente come per tutti, realismo, ragionevolezza e moralità costituiscono le indispensabili premesse per giungere ad un giudizio vero su queste inaccettabili pratiche di soppressione della vita prima che essa giunga al suo termine naturale. L’esperienza dell’incontro con Cristo – via, verità e vita dell’uomo (cf. Gv 14,6) – e della fraternità nella Chiesa facilitano il riconoscimento del bene dell’esistenza in ogni circostanza, anche quella drammatica della sofferenza, e del bene del servizio che siamo chiamati a prestare ad essa come genitori, figli, fratelli, amici, medici e infermieri. La vita la si ama e la si serve, non la si toglie né si aiuta a toglierla.

Papa Francesco ha recentemente ricordato che «la vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti» (Udienza generale, 9 febbraio 2022). Come commenta un testo del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, «non si tratta di rivendicare nella società e tra gli ordinamenti giuridici lo spazio di una norma morale che ha il suo fondamento nella Parola di Dio ed è stata incessantemente affermata nella storia della Chiesa, ma di riconoscere una evidenza etica accessibile alla ragione pratica, che percepisce il bene della vita della persona come un bene comune, sempre. La “carta della cittadinanza umana” – incisa nella coscienza civile di tutti, credenti e non credenti – contempla l’accoglienza della morte propria e altrui, ma esclude che essa possa venire in alcun modo provocata, accelerata o prolungata» ].

Tags: corte costituzionalecure palliativeddl bazoliEutanasiaGiovanni Paolo IIPapa Francescoroberto colombosuicidio assistito
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