
Ecocidio, ultima fermata del diritto penale totale

E galera per tutti. Questa potrebbe essere la riscrittura del celebre capolavoro cinematografico …e giustizia per tutti con Al Pacino, se a dirigerlo fossero stati Bonelli e Fratoianni, dinamico duo della politica italiana, due per i quali vanno bene i diritti e le libertà (queste un po’ meno soprattutto quando economiche o legate alla proprietà privata) ma per i quali alla fine l’esito, lo sbocco, l’approdo di tutto deve essere la galera. A parte quando, nella loro veste di talent scout dei candidati potenziali, si imbattono in qualcuno da tirar fuori dalle carceri, da candidare e far eleggere.
Processiamoli tutti, Dio riconoscerà i suoi
Bonelli si era già fatto “apprezzare”, in questa inarrestabile deriva di pan-penalizzazione totale della società e dei comportamenti umani, ventilando l’ipotesi di un reato di negazionismo climatico, ennesimo giro di vite, assolutamente indeterminato e fumoso nei presupposti e nella definizione stessa, contro le opinioni critiche, per quanto motivate e articolate.
Per dirne una, il recente libro La grande bugia verde di Nicola Porro (Liberilibri), in cui si mettono a sistema le opinioni di scienziati critici con la vulgata terrorizzante sul cambiamento climatico, nel generale canone di indeterminatezza della fattispecie incriminatrice escogitata dai rossoverdi sarebbe potuto incorrere in problemi. D’altronde la sinistra, verde e radicale, è sempre un po’ così. Processiamoli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
L’ecocidio non è solo un reato ambientale, è un genocidio
Di quella roba per fortuna non se ne è sentito più niente, ma è tornata in auge un’altra antica e pessima battaglia dei rossoverdi: il reato di ecocidio. Contrariamente alle polemiche montanti in questi giorni, i materiali ideatori del disegno di legge non sono direttamente Fratoianni e Bonelli ma il loro deputato Filiberto Zaratti che tale proposta ha presentato il 24 luglio 2023. Solo ora però assurgendo a indiretta fama, nonostante l’apprezzabilissimo sforzo di partorire l’ennesimo profluvio di pene. Dal canto loro, il soccorso rossoverde si è messo subito in moto.
E Bonelli ha fatto sponda al suo onorevole, richiamando l’esigenza di modificare lo Statuto di Roma che disciplina la ragion d’essere della Corte penale internazionale; sì, avete letto bene, perché l’ecocidio, lo si intuisce sin dal nomen scelto, è a tutti gli effetti un genocidio, un crimine contro l’umanità e le generazioni future, non un mero reato ambientale. Così qualificandolo peraltro ne discende anche la abnorme conseguenza di decretarne la imprescrittibilità, cosa che infatti la proposta fa espressamente all’articolo 6: nei fatti, gli inquinatori come i componenti delle Einsatzgruppen che al comando di Otto Ohlendorf fecero scempio di ebrei, e non solo, durante la Seconda guerra mondiale.
Il Parlamento, da sempre, è innovativa e inventiva fucina di dadaismo legislativo, tanto nel merito quanto nei metodi di tecnica legislativa. In alcuni casi, stramberie persino simpatiche o puramente segnaletiche, davanti cui farsi quattro risate. Quando però scendiamo nell’ombroso e delicato campo del diritto penale, e in gioco si trova la libertà dei cittadini, c’è sempre poco di cui divertirsi e invece molto di cui preoccuparsi.
Il cattivo esempio dell’Ue e il principio di precauzione
Proprio a maggio 2024, colpo di coda della deriva iper-ideologizzata del Green Deal, l’Unione Europea ha approvato una Direttiva che ha istituito una notevole serie di nuove fattispecie incriminatrici nell’alveo della materia ambientale. Un approccio repressivo che peraltro pone a carico delle imprese tutta una ulteriore serie di incombenti e soprattutto di responsabilità di ordine penale, sulla scia dei modelli di compliance e di responsabilizzazione amministrativo-penale che pure in Italia, dal d.lgs n. 231/01 in poi, conosciamo bene. Non è difficile immaginare quanto attrattiva questa Direttiva, che dovrà essere recepita e attuata nei prossimi due anni dagli Stati membri, possa essere per investitori e soprattutto aziende.
Quando ci si preoccupa del tappo della bottiglia, direi che si sta impostando la battaglia sul crinale sbagliato: non c’è bisogno di rendersi farseschi per dire che l’Unione soffre di un feticistico complesso di iper-regolazione, soprattutto perché probabilmente sono le norme di matrice penale a dover interessare di più.
Come al solito, e questo non può che essere un tratto comune tanto all’ecocidio modellato da Zaratti/Fratoianni/Bonelli quanto dalla direttiva Ue, a fare la parte del leone è il principio di precauzione con cui negli ultimi anni abbiamo dovuto familiarizzare.
Che paura la “società del rischio zero”
Nato proprio nell’alveo del diritto ambientale, il principio di precauzione, sovente intrecciato a quello di prevenzione ma da cui pure differisce per natura e funzione, è il convitato di pietra delle società altamente tecnologiche in cui si viene a minimizzare il rischio. La precauzione infatti, a differenza della prevenzione, non ambisce a evitare il palesarsi di una data situazione che si sa con certezza essere patologica, dannosa o esiziale: al contrario essa ambisce a sterilizzare in radice la potenzialità del palesarsi di un rischio che potrebbe essere o non essere dannoso. Potentially harmful recita la Direttiva Ue. Una dannosità potenziale che troviamo non per caso anche nella proposta di legge sull’ecocidio.
Applicato all’ambiente, alle pandemie, alla bio-ingegneria, a tutto ciò che per accelerazione tecnologica non riusciamo a governare a suon di norme dettagliate, il principio di precauzione è, come ha scritto Sunstein, «diritto della paura»: si basa sulla paura che un dato evento possa palesarsi, e così facendo criminalizza il rischio. Peccato, sia per i regolatori Ue, sia per Bonelli, Fratoianni e Zaratti, che il progresso umano si sia basato storicamente sulla accettazione razionale del rischio, sulla sua comprensione e sulla emersione di strumenti di mitigazione. Dai mercanti medievali che aprirono rotte nuove collegando tra loro città e Paesi agli scienziati fino agli imprenditori della rivoluzione industriale, il rischio è stato motore non tanto invisibile della evoluzione del genere umano.
Le città mercantili della Lega Anseatica, quelle meravigliose gemme turrite che affacciano sul Baltico, recavano inscritta sul portone di ingresso delle case e delle gilde mercantili la famosa frase navigare necesse est, vivere non est necesse. La società del “rischio zero”, lo abbiamo sperimentato in pandemia, è una società statica, paludosa, museale, ferma, destinata alla estinzione, più che alla mera decrescita.
Definizioni fumose, istigazione all’ecocidio e pene severissime
L’aspetto più inquietante del diritto penale sottomesso alla ideologia è che esso raramente si perita di piegarsi ai principi garantistici propri di un ordinamento liberale: il giacobinismo rossoverde, posseduto dal sacro furore della giustizia climatica, snuda le sue metaforiche ghigliottine senza andare troppo per il sottile.
E così, scartabellando la proposta di legge, ci si imbatte ad esempio nella definizione del reato, all’articolo 2.
“Si considera reato di ecocidio qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all’ambiente o a un ecosistema”.
Una sostanziale probabilità. E quando, di grazia, la probabilità sarebbe sostanziale? Ma soprattutto, visto che parliamo di reati e quindi conta anche l’elemento soggettivo, come si prova concretamente che un soggetto si era palesato il fatto di voler commettere un atto che avrebbe, per sostanziale probabilità, cagionato un danno? Una sorta di probatio diabolica eco-penale.

Se è ecocidio possono deciderlo anche gli ambientalisti
Anche il richiamato “atto arbitrario” non è male e viene scolpito come «un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefìci sociali ed economici previsti». L’ho dovuto rileggere diverse volte, e tremo al pensiero che una roba del genere possa finire nelle mani di una Procura e di un giudice; talmente evanescenti e spettrali le maglie definitorie da lasciar possibile tutto e il contrario di tutto, fino alla caducazione da parte della Corte Costituzionale quando e se sarà investita della questione.
Conformemente alla ipostatizzazione di una “volontà generale” messa in moto contro gli ecocidi, la potenziale legge individua, parola grossa, il “pubblico interessato” definito come «le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente». Quindi il gingillo si mette in mano tanto a persone realmente colpite da disastri ambientali quanto in quelle degli eco-svalvolati.
E dato che conformemente alla loro tradizione, i rossoverdi detestano la libertà, soprattutto quella di parola, si pensa bene all’articolo 3 di introdurre il reato di istigazione all’ecocidio, punito con la reclusione da tre a sei anni. Senza alcuna definizione, senza dire in cosa si sostanzi davvero una istigazione all’ecocidio. Da dodici a venti anni invece spettano a chi commetta l’ecocidio “classico”. Una forbice abbastanza dilatata, peraltro. Che dire, opporsi alla approvazione e introduzione di questa roba è un imperativo di ordine morale per chiunque abbia a cuore la libertà.
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