Crocifisso in aula. Ripassino di diritto (e di laicità) per ministri smemorati

Di Giulio Albanese
11 Ottobre 2019
La disputa sul crocifisso nelle aule di scuola è conclusa da almeno 8 anni, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo stabilì che nemmeno la laicità dello Stato può essere assolutista
Un crocifisso appeso alla parete di un'aula di scuola

Articolo tratto dall’Osservatore Romano – La controversia sulla legittimità del crocifisso nelle aule scolastiche e in generale nei luoghi pubblici viene riproposta ciclicamente in Italia. È bene comunque ricordare che essa è giuridicamente conclusa da 8 anni.

Si tratta di una vecchia querelle che risale al 2002 quando Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, chiese la rimozione dalle aule scolastiche del simbolo della cristianità. Ne seguì una controversia con lo Stato italiano che arrivò fino alla Corte europea dei Diritti dell’uomo (Cedu).

Successivamente, la sentenza definitiva della Corte europea del 18 marzo 2011 ribaltò il giudizio di primo grado accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l’eventuale influenza sugli alunni dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La decisione venne approvata con 15 voti favorevoli e due contrari e venne preceduta da un vivace dibattito specie nell’areopago accademico italiano, impegnato a definire sul piano giuridico il concetto di laicità dello Stato nel contesto storico italiano.

Un ruolo preminente nel contesto di questo elevato confronto è stato quello del professore Raffaele Coppola, stimato canonista, ecclesiasticista, cassazionista, oltre ad essere avvocato della Santa Sede. Egli, infatti, ebbe il merito di confutare l’antico e superato concetto di uguaglianza come parità, sulla base del quale venivano applicate limitazioni alle istanze dei cattolici in quanto altre confessioni esprimevano differenti sensibilità o perché non in possesso di simboli culturali e religiosi della stessa portata del crocifisso.

Attraverso pubblicazioni su autorevoli riviste di diritto e numerosi e apprezzati interventi in simposi e convegni nazionali ed internazionali, Coppola affermò il cosiddetto principio della laicità relativa, storica e ponderata, secondo il quale, ferma la distinzione fra dimensione spirituale e dimensione temporale nell’area convenzionalmente denominata di cultura occidentale, la laicità è “relativa” rispetto all’assetto giuridico-organizzativo di qualsivoglia Paese, quindi palesemente “storica”, legata com’è al divenire concreto del medesimo in quanto istituzione e sistema di riferimento, in pratica come avviene, mutatis mutandis, nella dinamica degli elementi portanti spazio-tempo della fisica einsteiniana.

Ciò, in sostanza, significa che l’interpretazione del suddetto principio non può prescindere dal complessivo quadro costituzionale e ordinamentale di quel sistema di riferimento, ristretto in un determinato spazio geografico e tempo storico (ecco perché si parla anche di laicità “ponderata”), senza che ciò comporti alcuna deminutio per le minoranze religiose.

Dunque, il principio di laicità statuale, proprio in quanto richiede la rinuncia agli assolutismi religiosi, è temperato dall’accettazione della sua dimensione relativa, trattandosi di un concetto di cui è possibile discutere unicamente con riferimento ad un dato contesto storico e geografico, con piena salvezza del diritto di libertà religiosa e del principio pluralistico.

Il successo in campo giuridico di questa interpretazione è stato sancito dal susseguirsi delle adesioni o condivisioni sul piano scientifico e accademico e, principalmente, dal sostanziale accoglimento dei suoi risultati prima dal Consiglio di Stato italiano, nell’affaire Lautsi, poi dalla famosa sentenza della Grande Chambre della Corte di Strasburgo, che, conservando il crocifisso nelle aule scolastiche (e, di conseguenza, in ogni ufficio pubblico ove è affisso), ha inteso dirimere la suddetta questione, in attuazione del principio di laicità relativa (un grande riconoscimento per il prof. Coppola) nell’area dell’autonomia e sovranità dello Stato reputando il crocifisso, nonostante la sua origine religiosa, anche come espressione della cultura di un popolo.

Ora, nulla impedisce al legislatore d’intervenire nuovamente sulla materia, ma data l’ampiezza e la qualità elevata del pronunciamento della Corte di Strasburgo, sarebbe illusorio spingersi oltre i confini del buon senso e della moderazione.

Foto Ansa

Articoli correlati

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.