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Sentenza Massa sul fine vita. E i paletti della Consulta?

Cappato e Welby assolti. Le limitazioni imposte dalla Corte costituzionale sono state aggirate, come era facile prevedere

Domenico Airoma
10/09/2020 - 0:41
Interni
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Tratto dal Centro Studi Livatino

1. Paletti piantati nella sabbia. Eppure la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, lo aveva scritto e ne era fermamente convinta. Sostituendosi a un Parlamento che – a suo avviso – tardava a legiferare, aveva eliminato la sanzione per l’aiuto al suicidio, precisando tuttavia di aver fissato paletti ben precisi, ai quali i giudici di merito avrebbero dovuto attenersi: pena il rischio di far venir meno quella cintura protettiva da mantenere a salvaguardia di chi non poteva essere considerato del tutto libero di autodeterminarsi.

Come su questo sito abbiamo avuto modo di rilevare nell’immediato, si è trattato di paletti piantati nella sabbia di una giurisprudenza da tempo impegnata a demolire l’indisponibilità del bene-vita. D’altronde, perché mai i giudici avrebbero dovuto sentirsi limitati?

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Se la Consulta aveva ritenuto di portare a compimento un percorso solo avviato dal legislatore, creando una norma ex nihilo, perché non avrebbe potuto interpretarla creativamente chi quella norma è chiamato ad applicarla? Estendendone la portata a casi non espressamente contemplati dalla Corte cost., ma che la sensibilità dell’interprete avesse ritenuto meritevole del medesimo trattamento?

2. E’ esattamente quanto accaduto a Massa, dove la Corte di Assise, con la sentenza pronunziata il 27 luglio scorso e depositata il 2 settembre, ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dall’accusa di avere, nella qualità rispettivamente di segretario e di legale responsabile dell’associazione Soccorso Civile, prestato aiuto a Trentini Davide nell’esecuzione del proposito suicidiario, accompagnandolo in Svizzera al centro S.O.S. Eutanasia. Il copione sembra essere quello già tristemente sperimentato nel caso di Fabiani Antoniani: anche questa volta un uomo sofferente è stato assecondato nel suo desiderio di darsi la morte.

Con qualche differenza. Davide Trentini non era tenuto in vita da alcun trattamento di sostegno vitale: non era attaccato a un respiratore, né era alimentato o idratato artificialmente. Necessitava del costante aiuto di una persona per svolgere le sue funzioni quotidiane e assumeva degli antidolorifici.

Come fare, allora, per superare uno dei paletti posti dalla Corte, proprio con riferimento alle condizioni in cui deve trovarsi l’aspirante suicida affinché possa considerarsi scriminata la condotta dell’agevolatore? Tutto sta a stabilire cosa debba essere inteso per “trattamento di sostegno vitale”.

3. Per la Corte di Massa, “la dipendenza da ‘trattamenti di sostegno vitale’ non significa necessariamente ed esclusivamente ‘dipendenza da una macchina’”. Per i giudici, posto che il punto di partenza da cui ha preso le mosse la Corte Costituzionale è da individuarsi nella legge 219 del 2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento, e poiché detta normativa consente di rinunciare a qualsiasi trattamento sanitario (comprese l’alimentazione e l’idratazione artificiali, così arbitrariamente qualificate), non vi è ragione per non estendere la portata della causa di giustificazione creata dalla Consulta a casi simili. “Il riferimento, quindi, – è il dictum della Corte di Assise -, è da intendersi fatto a qualsiasi trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l’assistenza di personale medico o paramedico o con l’ausilio di macchinari medici”.

La creatività dei giudici di Massa non si arresta qui. C’erano almeno altri due paletti da aggirare. La Consulta aveva stabilito che, per i casi anteriori a quello oggetto del proprio giudizio, non potendosi pretendere l’osservanza delle condizioni relative all’effettuazione della procedura nell’ambito del servizio sanitario nazionale e alla preventiva informativa al malato circa le possibili soluzioni alternative, in particolare circa l’accesso alle cure palliative, era necessario che le modalità seguite fossero comunque “idonee ad offrire garanzie sostanzialmente equivalenti”.

Quanto alla verifica in ambito medico, i giudici di Massa hanno ritenuto sufficiente i colloqui effettuati con i medici della struttura svizzera: il cui oggetto sociale, reso esplicito dalla denominazione – S.O.S. Eutanasia -, lascia più di qualche dubbio sul vaglio rigoroso di soluzioni alternative al suicidio. Ancora più dubbia è la ritenuta equivalenza, rispetto alle cure palliative, della mera somministrazione di farmaci antidolorifici.

4. La sentenza della Corte di Assise di Massa offre almeno due conferme e impone un monito.

La prima conferma riguarda il carattere sostanzialmente eutanasico della legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, riferimento non a caso imprescindibile sia per la Corte Costituzionale sia per i giudici di Massa per aprire alla morte su richiesta. La seconda attiene al ruolo della giurisprudenza, ancora una volta avanguardia del completamento della demolizione dei presidi posti a tutela delle vite deboli.

Il monito chiama in causa non soltanto i giuristi: segnala l’urgenza di proseguire la ricostruzione di una cultura della vita che accompagni i sofferenti. Rispettando fine alla fine la loro dignità di ogni uomo che soffre. Senza scorciatoie svizzere.

Foto Ansa

Tags: consultacorte costituzionaleEutanasiafine vitaMarco CappatoMina Welby
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