Il 14 maggio sulla pagina Facebook dell’Università di Genova è apparso il seguente messaggio: «Pari opportunità: Venerdì 22 maggio, alle ore 15, nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università (via Balbi 5) si terrà un convegno su “Il doppio libretto universitario. Riconoscimento delle identità di genere e percorsi di transizione”, organizzato dal Comitato per le pari opportunità. Questo consentirà alle studentesse e agli studenti in transizione di genere di ottenere, prima dell’eventuale emanazione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso, il rilascio di un libretto elettronico sostitutivo, recante il nome d’elezione corrispondente alla identità di genere del/della richiedente».
Due giovani giuristi, che ci hanno chiesto l’anonimato almeno per quanto riguarda il cognome, hanno scritto una lettera aperta ai rappresentanti dell’ateneo, che di seguito pubblichiamo.
La presente con riferimento all’evento organizzato per venerdì 22 maggio ore 15:00 nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università, in via Balbi n. 5. Al di là degli opinabili contenuti di merito, da un punto di vista prettamente giuridico si osserva quanto segue:
Il concetto di “identità di genere” non è allo stato contemplato da alcun atto normativo nel nostro ordinamento. Tale concetto, basato su aspetti prettamente soggestivistici ed interni, a differenza del sesso biologico, sfugge ad ogni qualificazione giuridica per ragioni di certezza del diritto. Dare rilevanza ad un tale concetto, in assenza di previsioni normative positive, significa di fatto ignorare che la volontà del Legislatore, che ha stabilito che, sino ad oggi, l’identità di genere non debba essere rivestita di rilevanza giuridica.
Inoltre, il riconoscimento da parte della pubblica Università in indirizzo della possibilità agli studenti “in transizione di genere” di ottenere un effetto anticipatorio della sentenza giudiziale, significa di fatto aggirare la competente sede giuridisdizionale. Tale atto, infatti, assume un valore costitutivo dell’avvenuto cambiamento di sesso, e in assenza della pronuncia dei competenti organi, nessuna rilevanza può essere garantita alla mera “volontà” individuale. Assicurare un effetto anticipatorio, anche se ai soli effetti del caso, equivarrebbe ad arrogarsi il diritto di sostituirsi alla competente giurisdizione.
Tutto ciò potrebbe quindi configurarsi come un’iniziativa praeter legem, non del tutto rispettosa dell’attuale normativa vigente, essendo lo spettabile Ateneo parte del sistema d’istruzione dello Stato.
Con preghiera di divulgare il presente messaggio, anche dandone lettura nel corso dell’evento, al fine di instaurare un sano contraddittorio in merito alle questioni giuridiche trattate, si porgono i più cordiali saluti,
Federico, Jacopo, e altri giuristi di buon senso