Le linee guida che hanno aperto la strada al suicidio assistito in Lombardia

Di Caterina Giojelli
04 Dicembre 2025
Cosa c'è nella proposta trasmessa dal Tavolo tecnico di Canzio a Bertolaso per gestire le richieste di morte assistita senza passare dalla politica
Da sinistra, Guido Bertolaso e Attilio Fontana durante la conferenza stampa post Giunta in Regione Lombardia a Milano, 7 novembre 2022
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con l'assessore al Welfare Guido Bertolaso (foto Ansa)

«Nelle more dell’adozione di una disciplina legislativa con portata generale e in adempimento di quanto statuito dalle citate sentenze della Corte costituzionale, in un’ottica di tutela della dignità della persona e di minimizzazione delle sofferenze della stessa, il Tavolo Tecnico ritiene che sia doveroso per il Servizio Sanitario Regionale offrire al richiedente una risposta non parziale, che si faccia quindi concretamente, tempestivamente e ragionevolmente carico anche del percorso finale di esecuzione della Mma, non limitandosi alla fase della mera valutazione ex ante, eventualmente favorevole, delle condizioni delineate dalla sentenza costituzionale n. 242/19».

Mma è l’acronimo di Morte medicalmente assistita, e il virgolettato è tratto dalla proposta di linee guida procedurali del Sistema sanitario regionale trasmesse nel dicembre 2024 dal Tavolo Tecnico presieduto da Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Corte di Cassazione, «ai competenti Assessore e Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia». Un Tavolo istituito con decreto n. 13846 del 19 settembre 2024 che si premura di fornire «indicazioni tecnico-organizzative» per gestire le richieste di suicidio assistito («indicato con il termine più appropriato di Mma») pervenute alla Regione Lombardia e così «ottemperare al dictum» delle sentenze 242/2019 e 135/2024.

Cosa diceva la Direzione Welfare

Indicazioni che non sono mai state pubblicate né condivise con i consiglieri regionali del centrodestra, gli stessi che il 19 novembre 2024 votavano compatti la pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge del comitato “Liberi subito” di Marco Cappato. E che confliggono con quanto sostenuto dalla stessa Direzione Generale Welfare, audita il 23 settembre dello stesso anno dalle Commissioni Affari istituzionali e Sanità della Lombardia.

In quell’occasione era stato infatti ribadito che il Servizio sanitario può arrivare solo alla valutazione delle condizioni previste dalla Consulta per evitare procedimenti penali nei confronti di chi aiuta un malato a porre fine alla propria vita. Nient’altro. Perché in nessuna delle sue sentenze la Corte costituzionale riconosce un diritto a morire che implichi l’accesso al suicidio medicalmente assistito con farmaco letale identificato e fornito dal Servizio sanitario.

Cortocircuito tra politica e tecnici in Lombardia

Al contrario, nella proposta di linee guida delineate e approvate dal Tavolo che Tempi ha potuto leggere, si dettaglia il percorso attuativo fino alla fornitura del farmaco. «Oltre all’individuazione del luogo, l’ASST territorialmente competente fornisce, senza spesa a carico del richiedente, il farmaco e la strumentazione idonei a dare attuazione alla procedura di Mma, come valutati e suggeriti dal Collegio di Valutazione».

Per comprendere la portata del cortocircuito tra politica che decide e tecnici che procedono in direzione opposta, conviene riassumere alcuni passaggi. Circa un anno fa (novembre 2024), dopo settimane di audizioni, il Consiglio regionale della Lombardia respingeva l’ennesimo tentativo dei radicali, già riuscito altrove, di introdurre surrettiziamente il suicidio assistito nell’ordinamento italiano. Con la pregiudiziale di costituzionalità, la maggioranza – all’opposizione si aggiungeva solo il voto di Giulio Gallera, Fi – ribadiva il punto: non è competenza delle Regioni legiferare sulla materia.

Il suicidio assistito di “Serena”

Eppure, poche settimane dopo (febbraio 2025), l’assessore al Welfare Guido Bertolaso conferma che il Servizio sanitario ha fornito farmaco letale e strumentazione a una cittadina lombarda, “Serena”, e che «la magistratura era d’accordo». Ad assistere la cinquantenne affetta da sclerosi multipla c’era il dottor Mario Riccio, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, già “assistente” di Piergiorgio Welby, e poi di Federico “Mario” Carboni, “Vittoria”, “Gloria”. È sua la relazione con protocollo farmacologico inviata all’azienda sanitaria. La notizia lascia basita la maggioranza e non solo: quello di Serena è il primo caso di suicidio assistito in Lombardia.

«Abbiamo dimostrato che, anche senza una decisione di giunta e una legge regionale, il rispetto del dettame costituzionale può essere eseguito. Ne ho parlato anche con la magistratura ordinaria di Milano che ha pienamente approvato il percorso adottato», spiega Bertolaso. Una interpretazione del «dettame costituzionale» già smentita dai costituzionalisti e, come detto, dalla stessa Dg Welfare. Subito il consigliere FdI Matteo Forte, presidente della Commissione Affari istituzionali, annuncia un’interrogazione scritta.

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Il Tavolo tecnico che ha consegnato le linee guida

Come racconta La Verità, è lo stesso Canzio, audito in Commissione il 28 maggio 2025, a confermare il cortocircuito. «La Dg Welfare, unitamente all’assessore alla Sanità, ha costituito questo tavolo tecnico da me presieduto» per «definire dal punto di vista procedurale il percorso attuativo derivante dalle sentenze della Corte costituzionale in materia di morte medicalmente assistita, cioè ci siamo occupati di scrivere linee guida procedurali, best practices, rispetto a domande di cittadini che non possono rimanere inevase, pena denuncia».

Rivela inoltre che tale lavoro è già stato consegnato al committente, ovvero «la Dg Welfare e l’assessore», e che non si è occupato di «casi singoli», ma solo di «linee guida alla luce delle sentenza per indicare procedure corrette per gli operatori, registrando approvazione unanime e apprezzamento dai medici».

Peccato non siano state trasmesse alla politica, le cui posizioni sono state confermate di fatto anche dal Tar, che con sentenza depositata il 30 ottobre scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Associazione Luca Coscioni contro la pregiudiziale di costituzionalità. La Lombardia non avrà una legge come quelle toscana e sarda. Ma avrà le linee guida.

Passando alle procedure, il Tavolo incardina in capo alle Asst la competenza e la ricezione delle richieste di morte medicalmente assistita, chiarendo che la Regione «è in primis tenuta alla verifica della necessaria informazione e della concreta attuazione della rete di cure palliative» e «di tutti gli strumenti di assistenza disponibili per alleviare le sofferenze del paziente». Ricorda che tali cure e sedazione palliativa «sono radicalmente diverse dalla Mma» per obiettivi, mezzi e risultati, ed è dunque necessario che «per ogni richiesta sia valutata prioritariamente da parte dell’Asst la reale offerta di cure palliative ricevute dal paziente».

Dal Collegio di valutazione al CoRec

Premesso ciò, l’Asst territorialmente competente è tenuta ad attivare «senza indugio» il Collegio di accertamento per la valutazione tecnica dei requisiti e delle condizioni indicate dalla Consulta. Il Collegio, in linea con le direttive del Comitato Nazionale per la Bioetica (comunicato n. 3, 28 marzo 2023), deve essere coordinato dal direttore sanitario aziendale e composto (su base volontaria e sempre revocabile) da: un medico specialista della patologia del richiedente; un medico psichiatra; uno psicologo clinico; un medico legale; un medico palliativista; un anestesista-rianimatore; un infermiere (preferibilmente competente in terapia del dolore e cure palliative). Più eventuali specialisti a seconda del caso.

Compito dell’équipe: esprimere «la valutazione, a maggioranza semplice, nel termine di sessanta giorni» (prorogabili di quindici). La valutazione passa poi al Comitato Etico che «esprime a maggioranza semplice entro trenta giorni il parere, obbligatorio ma non vincolante», da ritrasmettere al direttore sanitario (con eventuale proroga di dieci giorni per chiarimenti).

Per «garantire equità e parità di trattamento dei cittadini», il Tavolo propone inoltre di istituire un Comitato regionale per l’etica clinica (CoRec, i cui membri siano selezionati da una Commissione di nomina del Consiglio Regionale), «organo consultivo indipendente» con composizione multidisciplinare adeguata alla gestione delle richieste di Mma, capace di valutare gli aspetti clinici, familiari, sociali, etici e giuridici, in modo approfondito ma coerente con la condizione del paziente. Limitatamente a queste funzioni, il CoRec sostituisce i Comitati etici territoriali.

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Fino al «percorso finale di esecuzione della Mma»

Acquisito il parere del Comitato Etico, il Collegio definisce la valutazione conclusiva entro dieci giorni e la trasmette al richiedente. È qui che il Tavolo ritiene «doveroso» per il Servizio sanitario fornire «una risposta non parziale», facendosi dunque carico anche del «percorso finale di esecuzione della Mma, non limitandosi alla fase della mera valutazione». Dove? Il domicilio resta il luogo più richiesto, ma «in alcuni casi è stata formulata una esplicita richiesta di essere accolti in un contesto sanitario».

Se il richiedente è ricoverato, l’Asst deve individuare «il luogo idoneo ad attuare la procedura, non essendo opportuno identificare uno specifico spazio ad hoc per evitare lo stigma della persona». E garantire la presenza di «personale sanitario del Ssr» che, sempre su base volontaria, vigili sull’autosomministrazione del farmaco o sull’utilizzo dello strumento prescelto, fronteggiando eventuali complicanze tecniche. Resta ferma «la responsabilità del medico scelto dal paziente». Ogni medico o infermiere «può partecipare su base volontaria all’agevolazione richiesta, con esclusione di medici e infermieri coinvolti nel processo valutativo».

Oltre al luogo, l’Asst competente deve fornire «senza spesa a carico del richiedente, il farmaco e la strumentazione idonei a dare attuazione alla procedura di Mma, come valutati e suggeriti dal Collegio di Valutazione». Una volta attuata, un medico «accerterà il decesso del paziente con i criteri di morte cardiaca» e lo certificherà con relativa codifica Istat (morte per arresto cardiaco «indotto da Mma» ex sentenza 242/19), necessaria ai fini di legge.

Obiezione di coscienza

L’ultimo capitolo riguarda l’obiezione di coscienza. Il Tavolo non rileva criticità per la partecipazione dei professionisti nel Collegio di valutazione e nel Comitato Etico, «in assenza di un rapporto diretto con l’evento morte». Viceversa, per la «concreta opera di agevolazione della Mma», come da sentenza 242/19, resta affidato «alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato». Medici e infermieri coinvolti nell’attuazione dovranno quindi essere individuati «su base volontaria dalla struttura sanitaria».

La proposta viene trasmessa all’assessore Bertolaso e alla Dg Welfare il 13 dicembre 2024. Poco dopo il voto politico sulla pregiudiziale di costituzionalità in Consiglio. E poco prima della «Mma» di “Serena”. Ad introdurre il suicidio assistito in Lombardia – dicono i documenti – non sono stati i radicali, ma i tecnici.

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