Domenico Aiello, autore di questo articolo, è avvocato titolare di uno studio legale con sedi a Milano, Roma, Bolzano.
Nei giorni scorsi importanti e autorevoli giuristi hanno affrontato l’argomento giungendo a conclusioni opposte sulla agibilità politica di Silvio Berlusconi. La cosa di per sé è fonte di preoccupazione non da poco. Siamo ormai da tempo assuefatti, abituati ad assistere a processi che discutono della libertà delle persone, ispirati e condizionati da giornali e media.
Siamo addirittura arrivati ad occuparci delle conseguenze e degli effetti di una sentenza, interpretando coram populo le diverse norme applicabili. Eravamo un paese di commissari tecnici, ci stiamo evolvendo: stiamo diventando un popolo di giudici e accusatori. È un dato inconfutabile, a prescindere dall’appartenenza a taluna parte politica in disputa, la spettacolarizzazione della giustizia non può più essere ignorata e gli artefici di questo stato di cose (magistrati, avvocati e giornalisti) devono mettere subito in agenda una profonda riflessione autocritica e porvi rimedio.
Siamo spettatori dell’ultimo inascoltato e allarmante sintomo di una Carta Costituzionale che non governa più adeguatamente l’amministrazione della giustizia, compito prioritario a cui è preposta. Il sistema giudiziario, nel suo complesso, tra i più evoluti della zona Euro ne paga le conseguenze in termini di perdita di autorevolezza e contraddittorietà delle proprie decisioni. L’intera magistratura scade di rappresentatività a causa di sparuti e isolati casi in cui perde terzietà e indipendenza, cedendo a lusinghe scandalistiche o di ispirazione politica. Il travaso di carriere, anche reversibile, tra magistratura e politica ne é la triste misura, degna di una instabile dittatura dell’America latina o sultanato del Sinai. Casi per fortuna nefasti e statisticamente trascurabili, minano da tempo la classe magistratuale intera e ne pregiudicano la credibilità. Ne parlava già Leonardo Sciascia ai suoi tempi.
Il caso caldo di fine estate sulla cosiddetta agibilità politica di Silvio Berlusconi, condannato per un reato estraneo alle cariche pubbliche ricoperte, è ancora una volta campo di battaglia delle opposte fazioni, che non perdono occasione per dar prova di esser pronte a sacrificare ogni conquista civica o tesoro democratico pur di raggiungere lo scopo utile.
Di fatto, ancor prima che sia adottata, abbiamo svilito e delegittimato agli occhi dell’osservatore straniero e dello stesso cittadino italiano la prossima decisione sulla “agibilità politica”. Difficilmente tale decisione potrà esser percepita come la definizione secondo giustizia di una questione giuridica, ma sarà probabilmente interpretata come la vittoria di questa o quella fazione politica ottenuta attraverso efficaci pressioni e strumenti elitari estranei alle forme del giudizio conosciute e concesse ai comuni cittadini.
Il senso di responsabilità, oggi più che mai, imporrebbe un atteggiamento opposto e magari di silente attesa, che ripristini e tuteli la terzietà, la serenità e l’indipendenza del giudicante alla vigilia di una decisione dagli effetti non trascurabili per il futuro della politica nazionale e della stessa stabilita economica del paese. Utopia!
Senza cedere alla tentazione di una superficiale analisi tecnica del merito della materia devoluta ai membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, che mi esporrebbe al ciclopico confronto con i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale già intervenuti, segnalo il rischio che corriamo in termini di garanzie penali e diritto di difesa. Rischio che vale per i cittadini tutti e con cui ci dovremo misurare all’indomani della decisione della Giunta, che in ogni caso segnerà un importante precedente.
Siamo pronti a depotenziare o addirittura sacrificare la “irretroattivitá della norma penale”? Ne abbiamo davvero compreso la portata o il rischio, come segnalato autorevolmente e congiuntamente dalle colonne del Corriere della Sera (3 settembre 2013) da Marcello Gallo, accademico dei Lincei e professore emerito di diritto penale alla Sapienza di Roma, e Gaetano Insolera, ordinario di diritto penale all’università di Bologna?
L’opinione comune non consente il mutamento delle regole a partita iniziata. Così pure il nostro moderno ordinamento giuridico almeno dalla Assemblea Costituente, 22 dicembre 1947, ha sempre rispettato l’architrave dell’articolo 25 cpv della Carta, difendendo la norma secondo cui «nessuno può esser punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
Indebolire questa fondamentale certezza giuridica vorrebbe dire involversi di oltre due secoli, non rispettare la Costituzione e nello stesso tempo violare apertamente la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, (CEDU, 4 novembre 1950), che prevede: «Non può esser inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso» e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (DUDU, 10 dicembre 1948) che due anni prima stabilì: «Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso».
Alla luce della successiva e copiosa giurisprudenza formatasi sulle fonti citate è interessante notare come la stessa Corte Costituzionale italiana ha affermato la diretta applicazione anche nel sistema giudiziario italiano delle norme convenzionali o sovranazionali, che ove non siano in conflitto hanno rango infra-costituzionale.
È ancora il caso di notare come i legislatori degli anni 1947-1950, nei fondamentali testi normativi richiamati, avessero in mente un tessuto sanzionatorio non evoluto, essenziale, che si articolava su sanzioni tipiche nel rispetto della nomenclatura classica del diritto penale del XIX secolo (detenzione o sanzione monetaria). Adatto ai tempi. Nel corso dei decenni il concetto di pena si è variamente evoluto, generando delle sanzioni atipiche, a forte connotazione afflittiva penale, e dunque indubbiamente punitiva latu sensu. Si pensi alle sanzioni amministrative, per società e dirigenti, alle confische per equivalente, alle misure reali e patrimoniali ed infine alle misure interdittive, di cui si discute. Tutte pene introdotte successivamente alla Costituzione e unanimemente ormai riconosciute nel catalogo delle sanzioni “penali”.
Sempre la Consulta nel giugno 2012, aderendo ad una interpretazione della Corte di Strasburgo, ha di fatto sdoganato le garanzie proprie del processo penale, estendendole ad ogni sorta di norma che di fatto preveda una sanzione afflittiva, e ciò indipendentemente dalla presenza di una titolazione “penale”. La Corte nel ritenere la garanzia della difesa interesse superiore rispetto al superato criterio di tipicità della pena, ha stabilito che bisogna andare «behind the appearances» (citando letteralmente Strasburgo) al fine di evitare la cosiddetta “truffa delle etichette”, attraverso cui era consentito “contrabbandare” come norma non penale una qualunque sanzione a forte contenuto punitivo.
È infine pure agevole sostenere, e comprendere, come ipotizzare l’esproprio e la confisca di un diritto (che deriva direttamente dalla volontà del popolo) sulla base di una norma successiva alla commissione del fatto, rientri a pieno titolo nella ipotesi di tentata truffa delle etichette stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo perché lesiva dei diritti dell’individuo e del processo penale moderno.
Dunque, in conclusione, restando fedele al proposito di non entrare nel merito delle diverse questioni giuridiche prospettate dalle opposte fazioni (tra le più importanti: la violazione delle prerogative costituzionali delle Camere e la mancanza di delega sul regime transitorio della normativa Severino, che caso vuole sia proprio una norma adottata dal Governo sulla base degli obblighi di appartenenza dell’Italia all’Onu) ritengo non valga assolutamente la pena sacrificare un paio di secoli di storia e sviluppo giuridico, per ottenere un qualunque scopo di parte, per quanto nobile e condivisibile possa essere. Cui prodest scelus!