Così la deriva regionale del suicidio assistito manda i diritti in corto circuito

Di Roberto Colombo
05 Settembre 2026
Perché le leggi come quella sul fine vita in Veneto sono lo sbandamento finale della scorciatoia scivolosa che porta fuori strada ogni tentativo di recepire le sentenze della Corte costituzionale
Protesta contro il suicidio assistito a Roma (foto Ansa)
Protesta contro il suicidio assistito a Roma (foto Ansa)

Si succedono i casi di malati che in Italia hanno chiesto e ottenuto la morte indotta attraverso le procedure del “suicidio medicalmente assistito” (Sma) facendo leva sulle sentenze della Corte costituzionale che dal 2019 ha chiesto al legislatore nazionale – in talune situazioni (una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; piena capacità di assumere personalmente decisioni libere e consapevoli) – di depenalizzare la provocazione della morte con l’aiuto del personale medico e infermieristico e su domanda del paziente.

E questi casi si intrecciano con le ripetute iniziative di alcune Regioni per introdurre regolamenti e protocolli sociosanitari che disciplinino tale prassi. Tra di esse figurano la Liguria, la Campania, il Molise, le Marche, l’Umbria, la Sicilia, la Puglia, la Lombardia, il Piemonte e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il 2 settembre 2026 l’Assemblea regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al Sma, quarta Regione in Italia a farlo dopo Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna. È da poco terminata la raccolta delle firme necessarie per una proposta di legge regionale in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata, mentre è ancora in corso in Lazio e Calabria.

Con la sentenza n. 204/2025 intervenuta in merito alla legge toscana n. 16/2025, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di un intervento regionale, limitatamente agli aspetti procedurali del Sma, ma ha negato che le Regioni possano legiferare sui requisiti sostanziali di accesso alla Sma, riservati alla competenza esclusiva dello Stato. La stessa Corte ha ribadito il proprio giudizio attraverso la sentenza n. 148/2026 che ha preso in esame la legge sarda n. 26/2025 che disciplinava procedure e tempi dell’assistenza sanitaria al Sma. La Consulta ha affermato che le Regioni possono intervenire sugli aspetti organizzativi e sanitari, nella misura in cui essi sono strettamente riconducibili alla tutela della salute del cittadino, ma non possono entrare nel merito delle condizioni ammissibili per l’accesso al Sma, materia giuridica che spetta al legislatore nazionale.

Il suicidio è contrario all’amore di sé, del prossimo e di Dio

Il giudizio morale sull’atto del suicidio, qualunque ne sia la motivazione e la forma di attuazione (solitaria o in collaborazione), resta chiaro e immutato. Come ricorda il Catechismo della Chiesa cattolica (Ccc),

«il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell’essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé [… e] all’amore del Dio vivente [… ed] è un’offesa all’amore del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi» (Ccc, n. 2281).

Tuttavia, il grado di colpevolezza di chi ricorre a questa azione per porre fine anzitempo alla propria vita non può essere presunto né provato a suicidio avvenuto.

«Gravi disturbi psichici, l’angoscia o il timore grave della prova, della sofferenza o della tortura possono attenuare la responsabilità del suicida» (Ccc, n. 2282).

Per questo

«non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l’occasione di un salutare pentimento». E «la Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita» (Ccc, n. 2283).

Anche gli ordinamenti giuridici di gran parte degli Stati contemporanei hanno cancellato ogni pena per chi ha provato a togliersi la vita. Fanno eccezione una ventina di paesi che quasi tutti applicano la legge islamica della sharia.

«La cooperazione volontaria al suicidio è contraria alla legge morale», ricorda lo stesso Catechismo (Ccc, n. 2282). Se compiuto “volontariamente” (cioè con “piena avvertenza”, la lucida consapevolezza di stare collaborando a un suicidio; e con “deliberato consenso”, una decisione di cooperare al suicidio libera da costrizioni), ogni aiuto fornito al fine di consentire a una persona di togliersi la vita è moralmente inaccettabile. In considerazione di questo, per scongiurare la violazione della coscienza degli operatori sanitari, i disegni di legge sul Sma prevedono la possibilità giuridica dell’obiezione esonerante.

Quello che non è penalmente perseguibile, per ciò stesso non è un diritto

Il confine tra depenalizzazione di un’azione od omissione commessa da un cittadino e dell’eventuale concorso di terzi nella fattispecie, da una parte, e il riconoscimento giuridico di un diritto esigibile erga instituta et personas a compiere od omettere questa azione, dall’altra, è divenuto sempre più sottile e corre il serio rischio di non costituire più un discrimen riconosciuto ed applicato nell’ordinamento giuridico e, ancor prima, nell’amministrazione pubblica e della giustizia.

Le ragioni di questa progressiva erosione della separatezza tra “non punibilità di qualcosa” e “diritto a qualcosa” sono più di una, e hanno natura tecnica/tecnologica, culturale, politica e giuridica.

Anzitutto, un considerevole numero di azioni od omissioni che riguardano il singolo individuo, o più soggetti in relazione tra loro, per poter essere realizzate – o facilitate, sgravate da oneri difficilmente sostenibili per molti cittadini e private di conseguenze fisiche, psicologiche e sociali, come sofferenza o stigma – richiedono il concorso di persone, organizzazioni o istituzioni dotate di competenza, abilità, mezzi, scudo giuridico e credito pubblico che ordinariamente non si ritrovano in chi che vuole compiere l’azione od omissione e nella cerchia dei suoi familiari ed amici.

Tra le fattispecie di azioni ed omissioni moralmente inaccettabili che non sono ordinariamente autorealizzabili, la storia recente e meno presenta una dovizia di casi. A titolo di esempio: l’aborto “sicuro” conseguito attraverso procedure mediche in strutture sanitariamente idonee; l’evasione fiscale “sfuggente” ai controlli grazie agli escamotage messi in atto con l’aiuto di abili professionisti e compiacenti funzionari; l’inganno “credibile” dei consumatori attraverso pubblicità che esaltano vantaggi inesistenti e occultano limiti o rischi dei prodotti, realizzato tramite messaggi costruiti da esperti nella comunicazione di massa, psicologi e sociologi e che si presenta persuasivamente a una platea irraggiungibile dal solo imprenditore o commerciante; la diffusione di messaggi di odio, violenza e denigrazione ad ampia circolazione utilizzando i social network resi disponibili senza filtri adeguati da società compiacenti che operano nel settore; la sperimentazione sull’uomo di un nuovo farmaco in violazione delle norme deontologiche ed etiche di sicurezza e tutela della salute e della volontarietà dei partecipanti reclutati da medici collaboratori delle aziende farmaceutiche, senza il concorso dei quali difficilmente si sarebbe potuta realizzare ad opera dei soli sperimentatori; lo sfruttamento intensivo e distruttivo delle risorse naturali, vegetali e animali del creato, dovuto al sopravvento di attrezzature e tecniche un tempo inaccessibili a minatori, coltivatori, pescatori e allevatori, e ora messe a disposizione da case produttrici che operano senza criteri ecologici.

Non tutto ciò che è possibile fare è anche bene che sia compiuto

Se qualche mezzo o abilità è disponibile per conseguire uno scopo che ci si prefigge, perché non dovrebbe diventare accessibile a tutti coloro che lo desiderano? Se uno strumento facilita il raggiungimento di un obiettivo, altrimenti ottenibile con maggiore difficoltà, fatica, incertezza e onere, perché rinunciare ad esso o riservarlo solo ad alcuni e in alcune circostanze? Questa argomentazione dimentica che «ciò che è tecnicamente possibile non è per ciò stesso moralmente ammissibile» (Congregazione per la Dottrina della fede, istruzione Donum vitae [Joseph Ratzinger, prefetto], 1987, Intr. 4; affermazione ripresa da san Giovanni Paolo II nel suo discorso al 18esimo Congresso internazionale della Società dei trapianti, 29 agosto 2000, e da papa Francesco all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Cultura, 18 novembre 2017).

Anche di fronte alla “domanda di morte” da parte di alcuni malati sembra prevalere la logica (fallace) dell’“offerta” di un percorso che, per il solo fatto che rende indolore, rapida e facilmente accessibile la “dolce morte” (l’etimo della parola “eutanasia”), è capace – progressivamente, sottilmente, quasi impercettibilmente – di ingenerare l’idea che il darsi volontariamente la morte possa essere moralmente lecito o, almeno, “neutro” (non esiste la “neutralità morale” di un atto umano: ogni azione dell’uomo, in quanto umana, non è mai indifferente al bene e al male, all’amore e all’odio, alla verità e alla menzogna).

Si passa così dalla “disponibilità tecnica/tecnologica” alla “cultura” del suicidio medicalmente assistito: esso non è più percepito solamente come un atto che, a posteriori, una volta commesso, non è penalizzabile, ma viene trasformato in un “diritto a priori” della persona, che, in alcune circostanze della sua vita, deve trovare chi le consenta di usufruirne nel modo più semplice e accessibile a tutti. E questo non può che essere il Servizio sanitario pubblico, espressione dei servizi per il welfare offerti al cittadino dallo Stato e dalle Regioni.

La questione culturale è determinante

La cultura – intesa come il modo con cui l’uomo valuta ogni cosa, giudica la realtà – è per sua natura diffusiva. Sia quando è positiva (il giudizio che genera mette in relazione ogni particolare con il tutto, ogni significato puntuale con il senso ultimo della vita e del mondo) che quando è negativa (perché non tiene conto di tutti i fattori della realtà, ignorandone o censurandone alcuni, e non colloca il giudizio nell’orizzonte del destino della persona e dei suoi atti), la cultura tende a trasmettersi attraverso le relazioni umane e la testimonianza. Essa passa dai genitori ai figli, dai maestri agli allievi, da amico ad amico, dal collega al compagno di lavoro, dai medici e infermieri ai pazienti e ai loro parenti e viceversa, dagli uomini e le donne impegnati nella politica, nell’amministrazione pubblica e nell’attività giudiziaria ai cittadini e all’inverso, e – oggi sempre più – da opinion leader, influencer e giornalisti ai loro ascoltatori e lettori. Per non dimenticare, infine, il crescente ruolo dei social network.

Le vie di dilatazione della “cultura del diritto al suicidio assistito” continuano a irraggiarsi nella società e nei laboratori della politica, apparentemente senza venire arginate da una “cultura della cura” dei malati inguaribili e dei disabili che invoca la vita e non la morte, la cura e non l’abbandono, l’amore e la solidarietà fattiva e non la complicità con le pressioni della “cultura della morte” su richiesta.

Il “diritto alla propria morte” è espressione del (presunto) “diritto sulla propria vita”. In realtà vi è solo il “diritto alla propria vita”, cioè a non vedersela sottratta ingiustamente, salvo il caso in cui l’uomo, con il proprio comportamento aggressivo, non rappresenti una minaccia per la vita altrui che non può essere bloccata in altro modo (legittima difesa). Il dibattito filosofico, etico e giuridico sul tema del “diritto alla/sulla vita” è aperto e vivace, in particolare dopo le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte costituzionale, e non è questa la sede per entrare nel merito. Con uno sguardo più ampio, la questione si inserisce nel burrascoso alveo dei cosiddetti “nuovi diritti umani”.

Come ha ricordato papa Leone XIV nel suo discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (9 gennaio 2026), molti fenomeni culturali

«inducono a pensare che nell’attuale contesto si stia verificando un vero e proprio “corto circuito” dei diritti umani. Il diritto alla libertà di espressione, alla libertà di coscienza, alla libertà religiosa e perfino alla vita, subiscono limitazioni in nome di altri cosiddetti nuovi diritti, con il risultato che l’impianto stesso dei diritti umani perde vigore, lasciando spazio alla forza e alla sopraffazione. Ciò avviene quando ciascun diritto diventa autoreferenziale e soprattutto quando perde la sua connessione con la realtà delle cose, la loro natura e la verità».

A ben vedere, anche il “diritto al suicidio assistito” non sfugge al giudizio di autoreferenzialità, in quanto scollegato dalla realtà umana del sofferente e della sua dignità (togliere la vita per togliere la sofferenza cancella il valore della persona che soffre, rendendola inaccettabile ai suoi occhi, a quelli dei congiunti e del personale sanitario, e anche alla società) e scisso dalla natura della famiglia, dell’amicizia e della stessa medicina che sono relazioni di amore, di prossimità e di cura, e non di distacco, di abbandono e di morte. Infine, si configura come un preteso diritto sconnesso dalla verità dell’uomo, della sua origine e del suo destino trascendente.

Ricerca del consenso politico e invadenza dei “nuovi diritti”

L’assottigliarsi della distinzione tra “non punibilità di qualcosa” e “diritto a qualcosa” non è estraneo alle vicissitudini della politica, in particolare quelle che concernono la ricerca del consenso popolare che anima i partiti e gli schieramenti, soprattutto all’approssimarsi della scadenza delle urne.

Sino a non molti anni fa i programmi legislativi e di governo che riscuotevano numerosi consensi tra l’elettorato attivo e promettevano successo ai candidati erano quelli che enfatizzavano la promessa dell’esenzione dei cittadini da oneri, sanzioni, obblighi, reprimende e recuperi. Quanti partiti hanno avuto buon gioco nella competizione per i posti in Parlamento promettendo la riduzione o l’eliminazione di alcune imposte, il non sanzionamento di talune attività illecite, la diminuzione delle pene per alcuni reati o la conversione da quelle detentive a quelle pecuniarie, i condoni e le sanatorie per abusi edilizi, crimini ambientali, commerci non regolari e immigrazione clandestina? Tutto questo, però, senza negare la doverosità civica di tutelare e promuovere un bene comune e cancellare la sussistenza di comportamenti di singoli, o in concorso di persone, che rappresentano una violazione di norme morali e giuridiche.

Depenalizzare o desanzionare amministrativamente non equivale ad approvare una azione o una omissione ingiusta, anche se – col passare del tempo e il ripetersi impunito degli illeciti – la storia civica insegna che la percezione da parte dei cittadini di questa illiceità venga progressivamente affievolendosi. Tuttavia, già san Tommaso riconosceva – citando sant’Agostino (De libero arbitrio, I, 5) – che

«la legge umana non può punire […] tutte le cose che sono un male, poiché, se volesse colpirle tutte, verrebbero eliminate anche molte cose buone e verrebbe impedito il bene comune, che è necessario all’umana coesistenza» (Summa theologiae, I-II, q. 91, a. 4, resp.).

Più recente è la vicenda della ricerca del consenso elettorale attraverso la promozione/promessa del riconoscimento giuridico dei “nuovi diritti umani” (diritti non annoverati tra quelli riconosciuti dalla Dichiarazione universale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) richiesto da gruppi di cittadini, associazioni, società, circoli culturali, agende di organismi internazionali, e mass media. Tra questi “nuovi diritti”, assenti dalla Dichiarazione universale, vi sono l’aborto (spesso mascherato sotto il termine di “diritti riproduttivi”, che sono tutt’altro e riguardano la libertà di procreazione da parte dei genitori, che non dovrebbe essere soggetta a limitazione da parte dello Stato o di altri), il cambiamento del proprio sesso per libera scelta (indipendentemente da un disturbo della differenziazione sessuale nel corso dello sviluppo, una condizione che richiede un intervento di correzione clinicamente appropriato e funzionalmente orientato), il suicidio (in qualunque sua forma), la mutilazione volontaria di parti del proprio corpo (non per ragioni mediche), e la libera assunzione di sostanze stupefacenti.

Alcuni di questi aspiranti diritti umani sono già azioni non penalmente e/o amministrativamente perseguibili in numerosi paesi. In Italia, le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte costituzionale hanno introdotto la non punibilità (in riferimento all’art. 580 del Codice penale) del suicidio medicalmente assistito, limitatamente alla sussistenza di alcuni requisiti. Ciò non significa che, di conseguenza e senza ulteriori modifiche legislative nazionali, il Sma possa venire considerato un diritto la cui realizzazione comporti il dovere istituzionale, da parte del Servizio sanitario regionale, di eseguire questa prestazione attraverso le proprie strutture e il personale sanitario che in esse opera.

Un ruolo importante nel catturare l’attenzione dei partiti politici e dei loro aspiranti leader in prospettiva elettorale è quello giocato dai gruppi e circoli che agiscono – con il contributo della potente amplificazione loro offerta dai mass media – a favore di una istituzionalizzazione del Sma attraverso il coinvolgimento del Sistema sanitario, e che hanno portato a proposte di iniziativa popolare come quella promossa dall’Associazione Luca Coscioni. A questo si aggiungono alcuni sondaggi che darebbero per maggioritaria (circa 65-76 per cento degli intervistati) l’opinione pubblica a favore del Sma, anche se non ci è dato di conoscere quale sia l’effettivo grado di conoscenza che gli interpellati possiedono a riguardo sia delle cure palliative domiciliari e degli hospice che delle modalità delle procedure di Sma e delle loro implicazioni per il malato, i suoi familiari e il personale sanitario coinvolto.

Ma le cifre favorevoli sono bastate a far ritenere, nelle sedi dei partiti politici o tra alcune delle loro ali e correnti che tale consenso avrebbe potuto, almeno in parte, riversarsi nelle cabine elettorali e muovere la mano nel tracciare il segno su simboli e preferenze. Sostenere, o addirittura farsi paladini dei presunti “nuovi diritti umani” è remunerativo, anche se questi confliggono con altri diritti umani – questi sì rocciosamente fondati nelle dichiarazioni internazionali e nella Costituzione – tra cui quello fondamentale alla vita e alla sua cura, custodia e promozione.

Dallo Stato alle Regioni: la scorciatoia scivolosa

La lunga e ripida strada dell’iter parlamentare per dare attuazione alle richieste della Corte costituzionale di intervenire sull’ordinamento giuridico nazionale per fare spazio alla depenalizzazione del Sma alle condizioni da essa indicate, eventualmente integrate o modificate, ha portato i suoi sostenitori a intraprendere un percorso alternativo, imboccando una scorciatoia che ha incontrato come compagni di viaggio alcuni presidenti, assessori e membri dei Consigli delle Regioni italiane, alla ricerca di consensi politici da giocare nella stessa Regione o forse in vista di prossime candidature alle rappresentanze nazionali.

È innegabile che, per dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sul Sma che hanno chiesto di rimuovere gli oneri penali che gravavano sulla collaborazione al suicidio dei malati in limitate e precisate condizioni, il coinvolgimento delle Regioni è imprescindibile, stante che il rapporto tra Stato e Regioni nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) è regolato dal principio di competenza concorrente, in cui lo Stato definisce i princìpi fondamentali e i livelli essenziali di assistenza (Lea), mentre le Regioni gestiscono l’organizzazione e la spesa sanitaria.

Ciò non di meno, appare evidente che la scorciatoia regionale per il Sma abbia fatto scivolare l’atto del suicidio nel novero degli interventi esigibili attraverso il diritto generale all’assistenza sanitaria di cui gode il cittadino (o l’equiparato a cittadino), che riguardano prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione, continuità assistenziale, cure palliative e altro ancora, la cui competenza organizzativa e spesa sanitaria sono in capo alle Regioni. L’eventualità del suicidio di un malato non merita forse di venire discusso e normato – nelle sue drammatiche implicazioni antropologiche, etiche, giuridiche e sociali – tra i princìpi fondamentali del Ssn che fanno riferimento all’art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»)? Se, come allude il nome Sma, trattasi di “assistenza medica”, il suo eventuale inserimento (motivato) tra i Lea non spetta forse allo Stato cui compete definirli, garantendo, tra l’altro, una omogeneità di prestazioni del Ssn su tutto il territorio nazionale?

Che un atto che causa intenzionalmente la morte di un malato o disabile, anche se da lui chiesto liberamente e consapevolmente e il cui innesco sia comandato dal paziente stesso, possa venire considerato un atto medico, pur richiedendo – per la sua effettuazione – la competenza sanitaria, gli strumenti medicali e l’ambiente clinicizzato, è tutt’altro che scontato, almeno secondo la concezione della medicina che ha attraversato i secoli dalla scuola ippocratica ai giorni nostri. Sorprende e addolora constatare come l’aiuto a morire possa divenire un diritto esigibile nei confronti del sistema sanitario e dei medici cui viene quotidianamente chiesto di curare la vita e la salute.

L’esito della deriva regionale del Sma è uno sbandamento al termine della scorciatoia scivolosa che porta fuori strada ogni iniziale intendimento di recepire le sentenze della Consulta. Il suicidio assistito, inquadrato all’interno dei servizi erogabili dalle Regioni su richiesta dei cittadini, perde il suo carattere di eccezione rispetto all’assistenza sanitaria dovuta a ogni malato o invalido in virtù del suo diritto costituzionale alla tutela della salute, e diviene una prestazione iatro-tanatologica che per essere erogata richiede determinati requisiti la cui sussistenza viene accertata previamente secondo quanto disposto dalla legge regionale e dai suoi decreti attuativi.

La ratio del pronunciamento della Corte va invece nella direzione opposta. La straordinarietà dell’intervento medico che rende possibile al malato di togliersi volontariamente la vita è sottolineata dalla depenalizzazione degli atti compiuti da chi favorisce questo gesto solo nelle circoscritte condizioni individuate dai giudici costituzionali, ferma restando la punibilità in ogni altro caso di aiuto al suicidio. La scelta della via della depenalizzazione, e non quella dell’affermazione di un diritto al Sma, implica che al Ssn non è chiesto di offrire come servizio preordinato il suicidio medicalmente assistito, ma piuttosto di prendere atto dell’eventuale decisione eccezionale del malato e dei medici di procedere in tal senso, nonostante l’offerta di un percorso di cure palliative e di assistenza psico-socio-sanitaria, e dopo aver loro richiamato le condizioni che, se saranno accertate, non renderanno penalmente perseguibili le persone che hanno collaborato al suicidio.

La “morte medicalmente assistita” esiste già, ma è un’altra cosa

Francamente, è risibile il tentativo del legislatore regionale della Lombardia di camuffare la procedura del Sma, mascherandola dietro la dicitura di “morte medicalmente assistita”. Totò avrebbe detto: «Ccà nisciuno è fesso!». Il suicidio non è assimilabile ad una qualunque morte per cause naturali, accidentali o patologiche, che non è volontaria. La Treccani definisce il suicidio come «il fatto, l’atto di togliersi deliberatamente la vita». Stupisce che in un tempo nel quale si moltiplicano le denominazioni che precisano la tipologia di alcuni decessi (omicidio, femminicidio, matricidio, patricidio, fratricidio, infanticidio, genocidio…), si voglia derubricare il suicidio a una semplice morte, comunque essa sia subentrata in un uomo o una donna.

In realtà, la “morte medicalmente assistita” esiste già ed è molto diffusa, da quando un numero crescente di malati conclude la propria vita terrena non nel letto di casa, ma in quello di una stanza di ospedale (talvolta in terapia intensiva o subintensiva) oppure, al termine di un tempo di cure palliative, in un hospice. La medicina e l’infermieristica vere, integrali, umanamente desiderabili, curano la vita e la morte, sempre, senza ostinatamente prolungare la prima (il cosiddetto “accanimento terapeutico”) né provocare anticipatamente la seconda (“eutanasia”).

Questa cura incondizionata della persona è ciò che dovrebbe promuovere, incoraggiare, sostenere una buona legge sulla “morte medicalmente assistita”. Fornendo gli strumenti finanziari, economici, amministrativi, organizzativi, tecnico-scientifici, formativi e, soprattutto, il personale competente e motivato in numero sufficiente per garantire che l’attenzione alla salute, alla vita e alla morte di ciascun paziente non venga meno a motivo dei turni pesanti, della scarsità di collaboratori, delle incombenze amministrative. Per curare con serenità e sguardo intenso e premuroso sino alla fine, alla morte, serve tempo da trascorrere accanto al malato e nei colloqui con i familiari, un momento dedicato al confronto e al dialogo con i colleghi, e lo stacco del ritorno a casa con la propria famiglia e gli amici. Per il credente, anche il tempo della preghiera e della meditazione, perché solo nella memoria di Cristo si scopre il vero volto, il significato, l’amore della vita e nella morte.

Occorre fermarsi, non accelerare nel tentativo di risolvere sbrigativamente la questione della sofferenza dei malati inguaribili e dei disabili gravi che invocano la morte, e guardarli con lo sguardo con cui Gesù fissava i lebbrosi, i paralitici, i ciechi, chi implorava da Lui salute e salvezza.

Come ha scritto papa Leone XIV nel suo messaggio per la 34esima Giornata mondiale del malato (11 febbraio 2026):

«Viviamo immersi nella cultura della rapidità, dell’immediatezza, della fretta, ma anche dello scarto e dell’indifferenza, che ci impedisce di avvicinarci e fermarci lungo il cammino per guardare i bisogni e le sofferenze che ci circondano».

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