Mentre si sprecano le ondate di felicitazioni per Tobia, cioè l’indifeso essere umano nato per soddisfare il capriccio di due adulti del medesimo sesso che hanno confuso il desiderio con il diritto e si sono mostrati più preoccupati di rivendicare un presunto diritto al figlio tramite le tecniche antigiuridiche della maternità surrogata piuttosto che tutelare i diritti del figlio (per esempio quelli legati al diritto di ogni essere umano di avere un padre e una madre), giungono cupe come le nubi all’orizzonte le notizie intorno al caso giudiziario della nota attrice americana Sherri Shepherd (da ora S.S.).
S.S. si è sposata con il marito L.S. nell’agosto del 2011 contattando una agenzia del New Jersey nel 2012 per usufruire dei servizi che questa offriva nel campo della riproduzione artificiale. I coniugi sono così entrati in contatto con la giovane della Pennsylvania di 23 anni J.B., madre single di altri due figli propri, per stipulare con quest’ultima un contratto di maternità surrogata. La giovane J.B., già alla sua seconda esperienza del genere per poter mantenere i propri figli, avrebbe dovuto condurre la gravidanza dell’embrione creato con lo sperma di L.S., il marito di S.S., e con l’ovulo di una donatrice anonima, in cambio di centomila dollari.
Il 12 settembre 2013 viene stipulato il contratto tra le parti; il 7 novembre 2013 viene trasferito l’embrione nell’utero di J.B; il 18 novembre 2013 alla coppia committente viene data la notizia del buon esito dell’impianto e dell’inizio della gravidanza.
Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, la coppia committente, mentre la ragazza conduce la gravidanza, inizia ad avere problemi matrimoniali fino a giungere alla decisione di divorziare.
Intanto il 5 agosto 2014 la madre surrogante J.B. partorisce e viene alla luce il piccolo Baby S. del quale adesso si deve decidere lo status personale.
La donna committente S.S. però manifesta la sua contrarietà visto il divorzio con il marito L.S. e quindi inizia la causa che si inoltra fino alla Superior Court of Pennsylvania.
Dinnanzi a quest’ultimo organo giudiziario, avendo perduto nei precedenti gradi, la donna committente S.S. appella le precedenti condanne che l’hanno riconosciuta come madre legale del neonato Baby S. fondando il proprio ricorso su quattro motivazioni principali:
- la legge della Pennsylvania riconosce soltanto due modalità per l’instaurarsi della genitorialità, cioè il rapporto genetico o biologico da un lato, e l’adozione dall’altro, e non contempla la genitorialità mediante contratto;
- il ricorso alla tecnica della maternità surrogata è un mezzo illegale per aggirare la normativa sull’adozione dello Stato della Pennsylvania per cui la madre legale di Baby S. è la giovane J.B. che lo ha partorito e non la ricorrente;
- il contratto di maternità surrogata viola la public policy e la legge dello Stato della Pennsylvania perché crea un rapporto genitoriale senza adozione o provvedimento giudiziale;
- il contratto di maternità surrogata è nullo e non può essere eseguito poiché in contrasto con l’ordinamento, dovendo quindi la Corte riconoscere che la donna committente non può essere la madre legale del nato.
La Corte, anche basandosi sul precedente del caso Ferguson v. McKiernan (in cui una donna che aveva contrattualmente esentato il donatore di sperma dal mantenimento del figlio aveva poi cambiato idea chiedendo il co-mantenimento al suddetto donatore venendo poi condannata dalla Corte Suprema della Pennsylvania) ha respinto tutte le osservazioni della ricorrente e ha specificato che essendo mancante in Pennsylvania una normativa sulla maternità surrogata che sancisca la nullità dei contratti per contrarietà all’ordine pubblico, il vuoto può essere colmato dalla contrattazione privatistica che come tale è sempre vincolante ed eseguibile, per cui una parte non può sottrarsi arbitrariamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di maternità surrogata avendo sottoscritto tale impegno contrattuale liberamente e volontariamente.
La donna committente dunque può, secondo la Corte, decidere di non avere nessun ruolo di madre e di non partecipare per nulla alla vita del figlio che ha deciso di far nascere con il contratto di maternità surrogata, ma non può decidere, dopo aver avviato l’intera procedura, di sottrarsi alla responsabilità finanziaria ed economica che tale inziativa comporta, dovendo quindi mantenere il figlio fino alla sua maggiore età.
Lo scorso primo marzo la Corte Suprema della Pennsylvania ha respinto l’ultimo ricorso della donna committente stabilendo che il caso fosse disciplinato secondo quanto già disposto con la precedente sentenza.
Emergono quindi tutte le incredibili e paradossali caratterizzazioni di simili evenienze che per motivi di spazio devono essere riassunte in tre punti molto sintetici.
In primo luogo: è paradossale che i migliori argomenti sulla costitutiva anti-giuridicità della maternità surrogata siano esposti proprio dalla madre committente che l’intera procedura ha avviato.
Non si tratta soltanto di mera abilità forense dei suoi legali e della ordinaria prassi da azzeccagarbugli che ogni giorno si consuma nelle aule giudiziarie di mezzo mondo ribaltando e rivoltando la realtà a proprio piacimento.
Poiché non si tratta di un mero sotterfugio da leguleio, ma di alcuni dei veri e propri motivi giuridici sostanziali che rendono nullo il contratto di maternità surrogata, desta stupore in prima battuta che tali motivi la donna committente non abbia individuato prima di dar vita all’intera procedura e, in seconda battuta, che proprio tali motivi ella abbia esposto in tribunale dopo essersi dichiarata contraria all’assunzione della sua maternità.
In secondo luogo: emerge in tutta la sua tragica consistenza la confusione che viene a crearsi. Si rivendica l’accesso alla maternità surrogata come espressione del presunto diritto di diventare genitori; poi si pretende di poter esercitare una sorta di diritto di recesso dal vincolo contrattuale a cui si è partecipato; infine si nega la possibilità che la genitorialità comporti degli obblighi nei confronti della prole venuta al mondo tramite le suddette tecniche.
Insomma da un lato la genitorialità viene reclamata come diritto, dall’altro viene negata come dovere e come fonte di effetti obbliganti che discendono in relazione ai figli.
Più che di diritti reclamati, sembra di assistere a degli infantili capricci ancor più incresciosi non tanto perché messi in essere da persone adulte, quanto perché coperti formalmente dagli strumenti giuridici, facendo strame del diritto, della sua natura, della sua funzione, del suo scopo.
In terzo luogo: proprio il tribunale che avrebbe dovuto dichiarare la nullità di un simile contratto – come in passato hanno già fatto, per esempio, i tribunali italiani per illiceità della causa e dell’oggetto dei contratti di maternità surrogata – invece si risolve per affermarne la validità e la idoneità per colmare, addirittura, il vuoto legislativo dello Stato della Pennsylvania in tema di maternità surrogata.
Inoltre, lo stesso giudice sancisce che la donna committente può decidere di non avere il ruolo di madre del soggetto nato mediante contratto di maternità surrogata, ma deve soltanto limitarsi a finanziare la vita e il sostentamento del nato fino alla sua maggiore età, quasi ritenendo il rapporto genitoriale come qualcosa di meramente economico, esplicitando quella visione economicistica del diritto così tipica e così diffusa negli Usa e, tuttavia, così lontana dalla vera natura del diritto.
Insomma, pur emergendo soltanto una parte delle problematiche etiche e giuridiche di fondo così tipiche della maternità surrogata è quanto basta per diffidare delle entusiastiche dichiarazioni di tutti coloro che salutano l’avvento della maternità surrogata come un momento di progresso auspicandosi che prenda piede anche in Italia, ignorando o fingendo di ignorare tutte le molteplici difficoltà giuridiche che tale pratica porta inevitabilmente con sé a prescindere dall’ordinamento giuridico di riferimento e dalla disciplina concreta dettata da giudici o legislatori.
È la riprova della falsità della odierna mitologia del progresso secondo cui ogni possibilità tecnica costituisce di per sé un progresso umano, evidenziando che, semmai, un progresso tecnico disancorato dalla dimensione ontologica costituisce sempre un progresso anti-umano.
Si pensi in merito alle riflessioni del laicissimo Edgar Morin: «La storia della laicità occidentale ha costruito una fede nel progresso. Il progresso è stato elevato a legge ineluttabile, a necessità storica. Ma si tratta di un’illusione. È un mito che la scienza opererà unicamente in direzione del bene generale dell’umanità».
La maternità surrogata, come ogni applicazione del potenziamento tecnico, non è dunque giuridicamente e assiologicamente neutra, anzi trascina su di sé tutte le problematiche più tipiche di ogni sviluppo del progresso tecno-scientifico pensato come svincolato da qualunque piano etico in riferimento alla persona e alla sua dignità, e anche il più pesante fardello della prospettiva utilitaristica del diritto, così ampiamente diffusa nel mondo giuridico anglosassone ed estranea alla tradizione giuridica europea in genere ed italiana in particolare, per cui non è l’economia in funzione del diritto, ma il diritto in funzione dell’economia: frutto rinsecchito e venefico di un capitalismo sublimato a mercatismo e dimentico della centralità dell’essere umano.
A seguito di esperienze giudiziarie come quella che ha coinvolto S.S., suo marito L.S., la ragazza J.B. e il piccolo Baby S., si può ritenere altresì, parafrasando Romano Guardini per il quale «l’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza», che, in conclusione, l’uomo moderno non sia stato ancora educato nemmeno al retto uso del diritto.
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