Referendum costituzionale: perché no
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«È soltanto una scusa per nascondere l’avversione ideologica verso il Governo. È solo un tentativo per tentare di screditare la figura del presidente del Consiglio Renzi. È solo una opposizione pretestuosa per lasciare tutto com’è ed impedire di riformare il sistema istituzionale italiano»: queste sono, in estrema sintesi, le obiezioni mosse da chi si professa per il “sì” ritenendo pretestuose le motivazioni di chi si professa per il “no” in merito al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre.
Ma sono davvero credibili? Perché si dovrebbe votare no? Perché si dovrebbe impedire una riforma del sistema italiano? È davvero una riforma?
Nonostante ciò che viene ripetuto, le motivazioni a sostegno del “no” sono di gran lunga più profonde di ciò che si ritiene.
La riforma costituzionale Renzi-Boschi, oggetto del referendum del prossimo 4 dicembre, infatti, modifica l’assetto costituzionale molto più profondamente di ciò che appare a prima vista, non limitandosi soltanto alla mera ri-organizzazione del funzionamento della macchina dello Stato lasciandone invariati i principi e i valori di fondo come si annuncia, anzi proprio su questi ultimi incidendo in maniera preponderante.
[pubblicita_articolo allineam=”destra”]Le motivazioni che giustificano il “no” sono molteplici e tutte molto complesse e articolate spaziando su tre dimensioni: giuridiche, filosofiche e politiche.
In questa sede, in considerazione degli spazi e dei tempi, si può concentrare l’attenzione su almeno alcuni dei profili giuridici, lasciando da parte tutte le considerazioni di carattere più puramente politico che possono essere facilmente fraintese dai meno disposti alla comprensione delle ragioni del “no”.
Uno dei motivi principali per cui è opportuno bocciare la riforma costituzionale Renzi-Boschi, votando “no” al referendum del prossimo 4 dicembre, riguarda proprio la ristrutturazione del Parlamento in genere e del Senato in particolare.
Che non si abolisce il bicameralismo, lo si scopre leggendo proprio l’art. 1 della riforma stessa, apprendendo che semmai si abolisce soltanto il bicameralismo perfetto, cioè la parità dei due rami del Parlamento.
In questa logica la Camera diventerebbe il ramo pienamente legiferante e operativo, mentre il Senato sarebbe ridotto a rappresentare i territori.
Le due Camere dunque rimangono nonostante la riforma e soprattutto sopravvivono, con tutta evidenza, anche i loro costi di gestione.
Il bicameralismo imperfetto che la riforma introduce, allora, simula un monocameralismo che rende più problematica la approvazione delle leggi.
Sarebbe altresì opportuno ricordare en passant che non si dovrebbe guardare alla velocità con cui una legge è approvata, ma alla sua correttezza giuridica e soprattutto alla sua giustizia, specialmente in un’epoca, come quella attuale, in cui l’azione del legislatore è sempre più impigliata in interessi economici personali, spinte ideologiche e pressioni di poteri forti e lobbies di varia natura che aggravano, come tutti ben sanno, la già speciosa ignoranza giuridica che affligge la maggior parte di coloro che a vario titolo partecipano al processo legislativo.
Il bicameralismo perfetto, cioè il sistema attuale voluto dai Padri costituenti nel 1948, andrebbe dunque preservato in quanto serve, grazie alla riflessione del doppio esame dei testi legislativi in entrambi i rami del Parlamento, a mitigare e limitare gli eventuali “colpi di mano” di un legislatore troppo spesso inadatto al ruolo che è chiamato a ricoprire.
La riforma Renzi-Boschi proprio perché non abolisce il Senato e dunque il bicameralismo, né tanto meno i costi degli stessi, ridisegna una nuova configurazione per il Senato del tutto paradossale.
In primo luogo, infatti, il nuovo Senato avrà una composizione che si può definire “a geometria variabile”, cioè nel senso per cui i suoi membri saranno scelti, ai sensi dell’art. 2 del testo della riforma, tra gli amministratori degli enti locali che potranno essere inviati a ricoprire la carica di senatore senza essere eletti dai cittadini, senza rappresentare quindi le istanze dei territori locali come invece lo spirito della riforma lascia intendere falsamente, ma esprimendo semmai il contrario, cioè soltanto le conformazioni del potere locale.
In secondo luogo: i suddetti senatori rimarranno in carica per la durata del proprio mandato d’origine a livello locale, comportando ciò che la composizione del Senato sarà in continuo cambiamento in quanto il sindaco di una città (chiamato alla carica di senatore) decadrà dal proprio incarico in una data, mentre quello di un’altra città in una data diversa.
Si comprende quali difficoltà si introducono in una assemblea che dovrebbe deliberare, ma che è facile immaginare possa venire a trovarsi in un vero e proprio stallo a causa della continua mutevolezza, anche di appartenenza politica, dei suoi membri vista la prevedibile alternanza politica in sede locale dei sindaci e dei consiglieri regionali.
In terzo luogo: si ristruttura il sistema delle cause di ineleggibilità e incompatibilità attualmente previsto, per cui un medesimo soggetto potrà rivestire contemporaneamente due incarichi, con evidente maggior concentrazione di potere, maggiore inefficienza amministrativa e, ovviamente, maggiori costi.
Si ricordi, in proposito, che la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata rilevando una violazione della libertà di elettorato attivo e passivo nel caso di cumulo di mandato; con la sentenza n. 277 del 2011, infatti, così ha sancito: «In assenza di una causa normativa (enucleabile all’interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione. Tanto più che la regola della esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo». Principio poi ribadito anche con la sentenza del n. 67 del 2012 e n. 120 del 2013.
In quarto luogo: il Senato viene trasformato in una vera e propria “Camera premio” in cui la classe politica invierà i propri militi più meritevoli tramite sistema di cooptazione dall’alto e non di elezione democratica dal basso.
Inevitabili perplessità sorgono circa il senso effettivo di una tale previsione e sulla reale funzione di un Senato così concepito e così funzionante in modo palesemente non rappresentativo e anti-democratico.
Il referendum, allora, si offre non già come momento di mantenimento dello status quo, ma come occasione imperdibile per la difesa di quei capisaldi democratici che la riforma Renzi-Boschi cerca di scardinare.
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