Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Buongiorno, sono una lavoratrice co.co.pro e il consulente del mio datore di lavoro sostiene che siccome il co.co.pro ha una retribuzione concordata, il titolare ha solo la facoltà non l’obbligo di versarmi i contributi! In base a questa affermazione non mi vengono erogati gli 80 euro in busta paga! Ho chiesto di inviarmi la circolare che attestava quanto affermato e mi è stata girata la nr. 9 di maggio, che, a mio avviso, non fa nessuna menzione di retribuzioni concordate né di facoltà, oltre a chiedermi di pagargli una parcella per la consulenza di € 200,00!! Mi sono informata con il Caf della Cgil e non sono stati in grado di chiarirmi il punto: mi hanno semplicemente detto che, a loro avviso, i co.co.pro hanno diritto di riceverli punto e basta. Potrebbe aiutarmi a capire se quanto affermato dal consulente del lavoro del mio titolare è fondato, oppure mi sta facendo uno sgarbo dal momento che sono incinta e il mio titolare vorrebbe mandarmi via il prima possibile?
Grazie mille per la sua disponibilità, saluti
Francesca
Risposta
Il Bonus di 80 euro (ne aveva già parlato qui), innanzitutto, consiste in una riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e a progetto (Co.Co.Pro.), borsisti, tirocinanti e stagisti, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione e in disoccupazione. Sono esclusi i contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi da partite IVA oppure compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo. Nel 2014 il bonus sarà di 640 euro, ovvero di 80 euro tondi al mese, per tutti i lavoratori dipendenti e collaboratori “assimilati” cioè co.co.co. e co.co.pro. che hanno un reddito annuo lordo fra 8.000,01 e 24.000 euro. Il bonus si farà via via più ridotto fino ai redditi lordi da 26.000 euro: per i contribuenti oltre quella soglia di reddito non ci sarà nessun beneficio fiscale. La circolare che le è stata menzionata cioè la n. 9/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che ha dato seguito alla circolare 28 aprile 2014, n. 8/E e alla risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, illustra operativamente e più nel dettaglio l’applicazione della disposizione dell’art. 1 del D.L. n.66/2014 e non dice che i lavoratori con contratto co.co.pro non hanno diritto al bonus.
Ricapitolando quindi il bonus deve essere pagato:
- dal datore di lavoro in busta paga o dal committente per i co.co.pro. e co.co.co.;
- direttamente dall’Inps per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
- direttamente dal fisco: nei casi in cui il contribuente ha diritto al bonus ma non lo ha percepito durante l’anno, come per esempio per colf e badanti, potrà chiederne il conguaglio nella dichiarazione dei redditi del 2015.
Infine è utile ricordare che il contribuente deve avere un reddito da lavoro dipendente o assimilato (anche co.co.pro) che superi la soglia della capienza, cioè le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef. Non influiscono nel calcolo dell’imposta le detrazioni per familiari a carico.