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Costo standard: un diritto dell’allievo, non un favore alla scuola paritaria

Il finanziamento che la Repubblica assegna perché la scuola sia “aperta a tutti” secondo Costituzione riguarda la libertà della persona, non la funzione degli istituti, fine a se stessa

Giuseppe Richiedei
21/11/2019 - 1:00
Interni
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Ingresso di una scuola

In un recente confronto tra sindacalisti e promotori del “costo standard di sostenibilità per allievo” l’assunto di partenza, ribadito da un sindacalista, è stato: «La scuola è una funzione dello Stato e non può essere delegata al privato». Formulazione questa ambigua che porta a ribadire che «lo Stato è gestore diretto della scuola e non solo un regolatore».

Questa impostazione ha una sua logica e una oggettività fattuale, confermata dalla situazione della scuola statale italiana, unica in Europa nell’impostazione di sostanziale monopolio statalistico e burocratico. Il riconoscimento della scuola paritaria della legge 62/2000 serve più a salvaguardare le apparenze che la sostanza del pluralismo formativo, elemento fondamentale di un sistema dell’istruzione che voglia dirsi democratico e non totalitario.

Eppure se l’assioma iniziale del sindacalista fosse specificato nel suo significato – sottinteso ma non esplicitato – con la formulazione «la funzione dello Stato è l’istruzione e l’educazione del popolo italiano», allora l’idea non sarebbe condivisa tanto facilmente nell’opinione pubblica come la precedente. Molti invocherebbero i princìpi costituzionali secondo cui «istruire ed educare i figli spetta ai genitori» (art. 30), e ancora «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» (art. 33). Molti altri denuncerebbero un tentativo di tornare allo Stato etico, di fascista memoria.

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Ne consegue la necessità di non confondere il termine scuola con il termine istruzione-educazione, come dire di non confondere il contenitore con il contenuto. È principio costituzionale condiviso che «la Repubblica istituisce scuole statali di tutti gli ordini e gradi» (art. 33), ma questo non implica violare l’altro fondamento democratico in base al quale spetta ai genitori e ai docenti, non allo Stato, la funzione di insegnare e di educare.

La libertà di insegnamento spetta anzitutto ai genitori nei riguardi dei figli, e ai docenti nei riguardi dei ragazzi che i genitori affidano alla scuola. I genitori, infatti, possono esercitare in proprio l’istruzione parentale. Ancora: la scuola della Repubblica (non dello Stato) è aperta a tutti (art. 34), ma è l’istruzione, non la scuola, ad essere obbligatoria e gratuita per otto anni.

È ovvio che lo Stato sia “gestore delle sue scuole statali” ma è principio costituzionale che lo Stato debba essere esclusivamente “il regolatore dell’istruzione e dell’educazione”, a garanzia del diritto all’apprendimento dei figli e degli allievi, perché questi non siano danneggiati dalle scelte scorrette di genitori e docenti. Lo Stato democratico diventa regolatore nel senso di garante del diritto all’istruzione e all’educazione dei cittadini, nel rimuovere gli ostacoli che ne impediscano di fatto la libertà di insegnamento e di apprendimento (artt. 33, 2 e 3 della Costituzione).

Molto opportunamente la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha puntualizzato recentemente che «l’istruzione è un diritto di ogni persona, che acquista una dimensione e una portata così ampia da realizzarsi con il diritto fondamentale di libertà, dignità e autonomia del singolo individuo».

Porre alla base della riflessione il diritto della persona, diritto che si realizza, in una società democratica, nella libertà di scelta dei genitori e docenti, significa, rifondare anche il discorso sui finanziamenti alle scuole. Il finanziamento che la Repubblica assegna perché la scuola sia “aperta a tutti” ha la sua finalità ultima nel garantire il “diritto all’istruzione e all’educazione dell’allievo” e non certamente la funzionalità delle scuole, fine a se stessa. Esattamente come accade per il diritto alla salute, dove i fondi non sono finalizzati agli ospedali bensì ai malati, perché «la Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti» (art. 32). Titolari dei contributi pubblici, quindi, sono i malati, sono gli allievi; non gli enti ospedalieri, non gli istituti scolastici. Sono le persone (allievi, docenti e genitori) che possono esigere dalla Repubblica che sia garantito loro il diritto inviolabile all’istruzione e la libertà di scelta della scuola, come accade in tutti i paesi democratici avanzati (art. 2 della Costituzione).

Gli enti scolastici possono, invece chiedere che sia riconosciuto «il loro apporto sussidiario per l’attività di interesse generale che svolgono» (art. 118 della Costituzione), ma spetta alla Repubblica decidere come e quanto favorirli (sentenza del Consiglio di Stato n. 5739/2019). Infatti, in settant’anni lo Stato è arrivato a riconoscere alle scuole paritarie fino a 500 euro annui per allievo, mentre il costo effettivo nelle scuole statali è di circa 5.000 euro annui.

Il dibattito riguardante il finanziamento delle scuole paritarie si è protratto per decenni senza trovare l’accordo né giurisprudenziale né pratico, ma in questi anni si stanno delineando alcune soluzioni, che dovrebbero superare gli antichi scontri ideologici.

Interessante quanto afferma, in proposito, il rapporto Ocse-Pisa pubblicato lo scorso settembre, secondo cui «il sistema scolastico è egualitario sulla carta, ma nei fatti non consente ancora di superare le differenze di partenza tra studenti legate al contesto familiare e sociale, anzi le consolida: non tutti gli studenti hanno pari accesso a un insegnamento di alta qualità e questa disuguaglianza può spiegare gran parte dei divari di apprendimento osservati tra gli alunni più favoriti e quelli svantaggiati». I dati raccolti dall’Ocse dimostrano inoltre come l’alta percentuale di abbandono scolastico in Italia sia determinata principalmente dalle risorse economiche di cui dispongono le famiglie, problema da cui discende l’esigenza di «assicurare finanziamenti mirati alle famiglie più povere».

Particolarmente coinvolgente è la proposta del “costo standard di sostenibilità per allievo”, inteso come la quota capitaria che lo Stato investe in favore di ogni allievo per la sua formazione. Spetterebbe poi all’allievo (o al genitore) attribuirlo alla scuola prescelta, la quale, a sua volta, accederebbe al finanziamento pubblico, ricevendo tante “quote capitarie” quanti sono gli allievi frequentanti, senza più rette aggiuntive per le famiglie.

Il costo standard di sostenibilità ha trovato accoglienza trasversale da parte dei politici e dei ministri della Pubblica istruzione che negli anni si sono succeduti. Si è arrivati a istituire un tavolo ministeriale apposito che coinvolge associazioni e le componenti sindacali.

È tempo che si ponga fine alla discriminazione che impedisce alle famiglie meno abbienti di esercitare il diritto inviolabile della libera scelta educativa, che si liberi la scuola italiana da arretratezze culturali e istituzionali che le impediscono di perseguire i livelli di qualità formativa indispensabili per un futuro umano e sociale meno precario del nostro paese.

Giuseppe Richiedei, autore di questo articolo, è stato dirigente scolastico e presidente dell’A.Ge. (Associazione italiana genitori)

Tags: costo standardcosto standard di sostenibilita per allievoEducazioneScuolascuola paritariascuola stataleScuole Paritarie
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