La Consulta decide se aprire all’eutanasia in Italia

Di Piero Vietti
07 Luglio 2025
Una persona che non può procedere da sola al suicidio assistito può chiedere a un terzo di ucciderla? Che cosa può succedere dopo l’udienza di domani in Corte costituzionale. Parla l’avvocato Leotta
Corte costituzionale
Il palazzo della Corte costituzionale, Roma (foto Ansa)

È fissata per martedì 8 luglio l’udienza dinnanzi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità dell’articolo 579 del codice penale, quello che punisce l’omicidio del consenziente, vietando di conseguenza l’eutanasia.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze lo scorso aprile, e ha ad oggetto la costituzionalità del divieto di eutanasia nei casi in cui il malato si trovi nelle condizioni di chiedere il suicidio assistito (patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, capacità di decisioni libere e consapevoli, trattamento di sostegno vitale), ma non possa accedervi per impossibilità fisica, indisponibilità dei mezzi o per avere scelto un’altra modalità che non è disponibile.

Il caso è quello di una paziente che afferma di non poter attivare da sola la pompa infusionale per procedere con il suicidio assistito in quanto la sanità regionale non le ha fornito lo strumento per attivarla autonomamente nonostante la procedura fosse stata avviata. La sua richiesta è che il medico possa essere autorizzato a compiere l’atto di eutanasia, poiché non è in grado di farlo da sola. Il giudice ha però risposto di non poterlo autorizzare perché esiste un divieto penale sancito dall’articolo 579 del codice penale che punisce l’omicidio del consenziente. Da qui nasce la questione di legittimità costituzionale, che chiede alla Corte di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 579 per i casi come quello appena descritto.

L’appello di due malati: «La Consulta dica no all’eutanasia»

La vicenda segue di pochi mesi la decisone della Corte costituzionale sull’articolo 580, quando la Consulta ha rigettato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Milano nella parte in cui la legge punisce l’aiuto al suicidio della persona affetta da una patologia irreversibile, da sofferenze fisico-psicologiche intollerabili, capace di decisioni libere e consapevoli, ma che non abbia anche la necessità del trattamento di sostegno vitale. All’epoca la Corte aveva ammesso in giudizio quattro malati che, affetti da patologie irreversibili, avevano ribadito il loro “no” alla abolizione del sostegno vitale dai requisiti di non punibilità del suicidio assistito e, quindi, a una sua estensione. Erano difesi dagli avvocati e docenti universitari Mario Esposito, ordinario di Diritto costituzionale a Lecce, e Carmelo Leotta, associato di Diritto penale all’Università Europea di Roma.

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Nell’udienza di domani Esposito e Leotta difendono altri due malati, una donna di Roma e un uomo di Perugia (il tg di Tv2000 ha raccontato le loro storie, con tanto di testimonianze dirette, qui e qui). Anche queste due persone «sono nelle condizioni in cui potrebbero fare il suicidio assistito, non potrebbero farlo da soli nel caso in cui ci fosse indisponibilità della pompa infusionale, ma sono interessati a che sia conservato il divieto di eutanasia», dice a Tempi l’avvocato Leotta. In sintesi, la richiesta dei due assistiti è che «nell’ipotesi in cui volessero porre fine alla loro esistenza, loro vita rimanga comunque inviolabile da parte di terzi». 

Se solo io dispongo della mia vita, lo Stato può autorizzare un terzo a togliermela?

La questione può sembrare di lana caprina ma è decisiva, spiega Leotta. «Se posso essere solo io a disporre della mia vita, lo Stato non può autorizzare qualcuno a disporne. Neppure sulla base di una mia richiesta». Quello che i due malati sostengono è che «la volontà di vivere da sola non basta a conservare la loro vita, dato che se la devono conquistare ogni giorno. Se lo Stato dice: “Nessuno ti tocca, ma se lo vuoi permetto a un terzo di ammazzarti”, di fatto riduce la protezione della loro vita».

Se per legge non si può uccidere un’altra persona neppure se te lo chiede, occorre che questo presidio resista senza eccezioni perché – e questo è un secondo aspetto della vicenda – «se lo Stato a una persona sana che chiede di essere uccisa dice di no, e a una persona malata che fa la stessa richiesta dice di sì, sta implicitamente dicendo che la vita di questi malati vale meno di quella di un sano», osserva Leotta.

Non si tratta di essere pro vita per sperare che la Corte non ammetta la questione di legittimità sull’articolo 579, precisa l’avvocato torinese: «Anche da una prospettiva individualistica si capisce: non puoi mettere un tuo bene, in questo caso la vita, nelle mani di un altro».

L’avvocato Leotta: «Lo Stato incoraggi a vivere, non a “togliere il disturbo”»

Vi è poi un terzo aspetto nella vicenda da sottolineare: «Le sentenze della Corte, soprattutto la 66 del 2025, hanno evidenziato il fatto che per scongiurare l’esito del suicidio assistito bisogna rimuovere le cause che portano a questa scelta. Dunque nella misura in cui il malato sa che lo Stato protegge la sua vita e ne conserva l’inviolabilità da parte di terzi “invoglia” il malato a scegliere ogni giorno per la propria vita. Al contrario, se io so che lo Stato diminuisce la tutela sul mio bene, e se già per me conservare quel bene che è la vita è una sfida, perdo un “incoraggiamento”. Se vedo che all’esterno la direzione è quella di proteggere la mia vita, sono incoraggiato a vivere».

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Questo è quello che ha detto la Corte a maggio, aggiunge Leotta, scrivendo nella sentenza n. 66 «che il passo tra diritto e dovere di suicidio è breve. Se a chi sta male diciamo: “Hai diritto di suicidarti”, lo incentiviamo a farlo. Favorire una cultura del diritto al suicidio è l’anticamera dell’introduzione culturale di un dovere di “togliere il fastidio”». A quel punto, altro che piano inclinato.

Che cosa può decidere la Corte costituzionale sull’eutanasia

Anche alla luce della sentenza sull’articolo 580, si può prevedere che domani la Corte costituzionale rigetti la questione di legittimità sul 579, ma negli ultimi anni i giudici della Consulta hanno abituato a sorprese. Anche gli osservatori meno distratti, però, hanno notato come in alcune recenti decisioni la Corte abbia tenuto un atteggiamento meno “progressista” che in passato. Il relatore è Stefano Petitti, magistrato proveniente dalla Cassazione, considerato vicino a Magistratura democratica, che verosimilmente proporrà di ritenere la questione fondata, contando sull’appoggio della componente “progressista” della Corte. Un banco di prova interessante per capire se alla Consulta qualcosa è cambiato.   

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