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Aspettate ad esultare per la sentenza della Corte Europea sugli embrioni

Se i fautori della ricerca senza limiti etici e giuridici non possono gioire con una simile sentenza, di certo nemmeno i cosiddetti pro-life, leggendo tra le righe, possono far festa

Aldo Vitale
30/08/2015 - 3:00
Società
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Quando un segnale stradale impedisce la svolta in un senso, implicitamente la ammette nel senso inverso.

Così va letta la recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Parrillo v. Italia in cui è stato sancito come legittimo il divieto posto dall’articolo 13 della legge 40/2004 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

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La signora Parrillo aveva crio-conservato degli embrioni prodotti con il marito prima di rimanere vedova; non volendo più procedere ad impianto per una gestazione, la signora intendeva donare i suddetti embrioni a scopo di ricerca, lamentando la lesione del diritto alla vita privata garantita dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte Europea ha ritenuto tale divieto legittimo in quanto rientrante nella libertà normativa degli Stati pur senza costituire violazione del diritto alla vita privata di ciascun cittadino, tuttavia lasciando intendere, e mica tanto velatamente, che ci potrebbero essere altre vie.

La Corte, insomma, si è limitata soltanto a negare che l’embrione possa essere considerato oggetto di proprietà di cui disporre per scopi economici, specialmente se viene chiamato in causa il diritto alla vita privata ex art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Implicitamente, però, sembra aver lasciato comprendere che si potrebbe considerare, in un futuro prossimo, in una successiva sentenza, in un ulteriore e specifico caso, che il suddetto divieto posto dalla legge italiana potrebbe costituire violazione di altri diritti tutelati dalla Convenzione Europea.

Insomma, se i fautori della ricerca senza limiti etici e giuridici non possono gioire con una simile sentenza, di certo nemmeno i cosiddetti pro-life, leggendo tra le righe, possono far festa, e se i primi hanno perso per ora una simile battaglia è molto probabile che in futuro, con una tale linea tracciata dalla Corte, vincano la guerra.

L’ipotesi non è poi tanto remota, considerando che una simile dinamica di evoluzione giurisprudenziale si è già vista altre volte, per esempio nel caso della legittimità del divieto di fecondazione eterologa (cioè utilizzando gameti di soggetti estranei alla coppia).

Alcune considerazioni bio-giuridiche, alla luce di tutto ciò, si presentano come irrinunciabili.

In primo luogo: già nel caso Brustle v. Greenpeace, la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha avuto modo di ricordare nel 2011 che l’embrione è già l’inizio della vita umana, e che, come tale, non può essere paragonato ad altre entità o oggetti e quindi, per esempio, non è brevettabile: «Sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano».

In secondo luogo: che l’embrione sia un essere umano è la stessa biologia ad insegnarlo allorquando specifica che il corredo cromosomico dell’embrione è terzo e distinto rispetto a quello dei genitori biologici che lo hanno generato; in quanto tale l’embrione non può essere considerato oggetto di manipolazione, ricerca, sperimentazione o altro.

In terzo luogo: i divieti sanciti dall’art. 13 della legge 40/2004 non sono stati inventati da un capriccioso tiranno che vuole il male dei suoi sudditi, ma ispirati da una prudenza giuridica dinnanzi alla spudoratezza prometeica del progresso tecno-scientifico; si pensi, infatti, che, oltre alla sperimentazione, sono altresì giustamente vietate anche le pratiche di selezione eugenetica (cioè di selezione dei migliori e di scarto dei peggiori), di clonazione, di ibridazione con altre specie.

In quarto luogo: la presenza di un tale divieto esprime la garanzia del diritto come sintomo della libertà; non è, infatti, l’assenza di regole e divieti a garantire la libertà, ma loro precipua presenza. Come ha ben notato Hegel, dunque, «quando si sente dire che la libertà in generale consisterebbe nel poter fare ciò che si vuole, una tale rappresentazione può essere presa soltanto per mancanza totale di educazione del pensiero».

In quinto luogo: che l’embrione non possa essere utilizzato per fini di ricerca e di sperimentazione, sebbene la legge 40/2004 consenta la ricerca per finalità terapeutiche e diagnostiche (quindi il divieto in questione non è assoluto), significa che l’essere umano in sé e per sé considerato non può essere oggetto di sperimentazione. È, insomma, una delle prime lezioni imparate dalla storia del XX secolo, cioè il secolo in cui si sperimentava sugli esseri umani senza o contro il loro consenso (come accaduto nella Willowbrook State School a New York in cui tra il 1956 e il 1970, circa 700 bambini affetti da grave ritardo mentale, vennero di proposito infettati con il virus dell’epatite per verificare l’efficacia della profilassi contro tale patologia).

In conclusione sembrano potersi accogliere le parole di un filosofo laico del calibro di Jurgen Habermas il quale ha giustamente notato che «se si accetta come normale la generazione e l’impiego di embrioni ai fini della ricerca medica, si trasforma anche la percezione culturale della vita umana prenatale, con il risultato di rendere sempre meno affilato il sensorio morale che stabilisce i limiti entro cui far valere il calcolo costi-benefici […]. Ci chiediamo se vorremmo davvero vivere in una società in cui il rispetto narcisistico delle preferenze personali venga affermato al prezzo di una insensibilità verso i fondamenti normativi e naturali della vita».

Foto Ansa

Tags: CeduembrioniFecondazione Assistitalegge 40
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