Quando un familiare può essere considerato fiscalmente a carico?

Di Massimiliano Casto
28 Aprile 2014
Partendo dal quesito di un lettore relativo alla posizione della moglie, il nostro esperto ci aiuta a mettere un po' in ordine le idee

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

QUESITO

Ho la necessità di una risposta certa e sicura in merito a quanto descrivo:
Vorrei sapere se mia moglie è tenuta a presentare il 730 per i redditi del 2013 e vorrei sapere se fiscalmente posso considerarla a mio carico. I redditi di mia moglie sono:

  • Pensione INPS annuale (punto 1 del cud) euro 2.707,00
  • Reddito casa di abitazione, prima casa, euro 346,00
  • Reddito seconda casa, non locata, ereditata in meridione, euro 92,00

Ringrazio di cuore anticipatamente

Giroldo Angelo Secondo

RISPOSTA

Gentile lettore, Sua moglie non può essere considerata fiscalmente a carico e deve presentare il modello 730/2014. Cogliamo l’occasione del quesito del lettore per chiarire chi sono i familiari che nel 2013 possono essere fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Ricordiamo che queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 – Finanziaria 2001).

Inoltre possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell’ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  •  i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Inoltre da quest’anno è stato elevato l’importo delle detrazioni previste per i figli a carico.

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5 commenti

  1. mario strada

    salve, se mia figlia, studente universitaria, va a convivere con il fidanzato, posso chiedere ancora le detrazioni?

  2. Michele Pio Resta

    Per essere considerato a carico del contribuente, ai fini delle detrazioni irpef, occorre non avere un reddito che non superi Euro 2.840,51. Questo limite di reddito sono i 5.500.000 delle vecchie lire in vigore dal 1995.
    Sono passati 20 ANNI e tale limite, oggi, dovrebbe essere aumentato, minimo. a 5.000 euro. Lo Stato casa fa? Ci sta prendendo per i fondelli? Quando aggiornera’ questo maledetto limite di reddito di questi miserabili Euro 2.840,51? Sono passati 20 anni e non e’ stato mai aggiornato niente. Scrivo con la rabbia nel cuore. E’ mai possibile che lo Stato debba prendersi gioco delle persone oneste che se guadagnano un solo centesimo in piu’ debba restituire la detrazione con interessi e penalita’?
    CHI HA VOCE IN CAPITOLO DIA UN GRIDO DI DISPERAZIONE.
    Cordiali saluti

    1. Gianni

      Concordo pienamente con te. Bisognerebbe fare una rivoluzione e far fare le leggi alle persone come noi. Su questo punto di vista i giovani del M5Stelle sono 100 anni avanti. Peccato che non siano il primo partito in Italia . Via pure tutti i vitalizi dei politici che oltre a essere un furto agli italiani sono pure un’ingiustizia

  3. Alessandro

    Buongiorno

    Mia madre convive con me da più di un anno ma abbiamo preferito mantenere separate le residenze, posso metterla a mio carico e usufruire delle detrazioni fiscali ?
    Grazie

    Alessandro

  4. Roberto

    Secondo me la risposta del quesito è errata, in quanto sicuramente tra i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi perchè le detrazioni che spettano per la pensione coprono tutta l’imposta dovuta sul reddito così basso e tra l’altro ne la casa di abitazione ne la seconda casa ereditata dove sicuramente vi ha pagato l’imu e non si trova sullo stesso comune dell’ Abit. principale rientano sul conteggio tasse.
    Se sussistono queste condizioni può addirittura essere a carico del marito in quanto non supererebbe 2840.51 euro di reddito in quanto si considera solo il reddito di pensione di 2707 euro, se invece sulla casa di abitazione non ha pagato la mini imu allora confluendo la rendita sul rigo RN1 supererebbe il limite e non può essere considerata a carico
    cordiali saluti

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