Tempi
  • ACCEDI
ABBONATI
  • Esteri
    • Guerra Ucraina
    • Unione Europea
    • USA
    • Cina
    • Cristiani perseguitati
    • Islamismo
  • Politica
  • Giustizia
    • Magistratura
    • Carceri
  • Economia
    • Recovery Fund
    • Lavoro
    • Euro
    • Risparmio
    • Mutui
  • Ambiente
    • Clima
    • Crisi energetica
  • Salute e bioetica
    • Covid-19
    • Eutanasia
    • Fecondazione assistita
    • Aborto
  • Chiesa
    • Cristianesimo
    • Papa Francesco
    • Benedetto XVI
    • Luigi Giussani
    • Comunione e Liberazione
  • Magazine
    • Sfoglia Tempi digitale
    • Agosto 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Esteri
    • Guerra Ucraina
    • Unione Europea
    • USA
    • Cina
    • Cristiani perseguitati
    • Islamismo
  • Politica
  • Giustizia
    • Magistratura
    • Carceri
  • Economia
    • Recovery Fund
    • Lavoro
    • Euro
    • Risparmio
    • Mutui
  • Ambiente
    • Clima
    • Crisi energetica
  • Salute e bioetica
    • Covid-19
    • Eutanasia
    • Fecondazione assistita
    • Aborto
  • Chiesa
    • Cristianesimo
    • Papa Francesco
    • Benedetto XVI
    • Luigi Giussani
    • Comunione e Liberazione
  • Magazine
    • Sfoglia Tempi digitale
    • Agosto 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Tempi
ABBONATI
Home Società

Quando “l’interesse superiore del fanciullo” diventa un grimaldello

Concepire bambini in vista di un’adozione che prescinde dalle regole stabilite: casi eccezionali vengono trasformati nella norma. Ma il Tribunale per i minorenni di Milano dice no

Caterina Giojelli
30/01/2017 - 1:00
Società
CondividiTwittaChattaInvia

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Il 13 settembre 2016 il Tribunale per i minorenni di Milano ha stabilito che il diritto non è ostaggio delle corti di Roma e della Cassazione: con una sentenza di 22 pagine ha respinto il ricorso presentato da due donne per adottare le rispettive figlie biologiche, nate da fecondazione assistita con il seme dello stesso donatore. Il no dei giudici milanesi alla richiesta di “Alba e Bice”, nomi scelti da Piero Colaprico per raccontare lo scorso 24 novembre su Repubblica il caso di questa coppia omosessuale iscritta nel registro delle unioni civili, ha fatto scalpore ponendosi con pagine «fitte e dense, di grande precisione giuridica» in contrasto con le decisioni dei giudici di Roma, che  nei mesi scorsi avevano risposto sì a ricorsi analoghi.

La sentenza “controcorrente” parte da una premessa concreta, e cioè che «l’ordinamento giuridico italiano prevede due forme di adozione», spiega a Tempi Mattia Ferrero, presidente dell’Unione giuristi cattolici di Milano, delegato per le attività internazionali dell’Unione giuristi cattolici nazionale: «Quella piena, legittimante, riservata anche dopo l’approvazione della legge Cirinnà alle coppie coniugate, a seguito della quale il figlio adottato, di cui è stato preventivamente accertato lo stato di abbandono, diviene a tutti gli effetti figlio degli adottanti e recide ogni legame con la famiglia d’origine. Si tratta della forma a cui comunemente pensiamo quando parliamo di adozione. Esiste poi l’adozione, disciplinata dall’articolo 44 della legge 184/83, che non recide del tutto il legame del minore con la famiglia d’origine e che può essere disposta nei seguenti casi, che riguardano un minore che non è in stato di abbandono: minore orfano di entrambi i genitori che viene adottato da parenti o precedenti affidatari, minore figlio di uno dei due coniugi che viene adottato dall’altro coniuge, minore orfano di entrambi i genitori disabile e minore per cui è impossibile l’affidamento preadottivo».

LEGGI ANCHE:

In una foto fornita dalla Divisione Produzione Fotografica del Vaticano, papa Francesco durante l'udienza ai cardinali e ai superiori della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi in Vaticano lo scorso 23 dicembre (Ansa)

«Meno cani e gatti, più figli». Il Papa contro il «rinnegamento di paternità e maternità»

5 Gennaio 2022
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante un recente evento in favore del ddl Zan (foto Ansa)

Utero in affitto, il tribunale di Milano regala a Sala nuovi like per via giudiziaria

10 Novembre 2021

Perché il caso di “Alba e Bice” non vi rientra?
Nel caso deciso dalla sentenza le due donne hanno invocato l’impossibilità dell’affidamento preadottivo, non potendo – in quanto non coniugate – accedere all’adozione legittimante, cui l’affidamento è preordinato. Si tratta di una tesi che sposa una nozione estensiva di tale impossibilità, abbracciando – come nel caso di specie – anche l’impossibilità giuridica, e che sta trovando sempre più adesioni nella giurisprudenza. Il Tribunale per i minorenni di Milano, però, ha motivatamente negato tale ermeneutica, riaffermando la lettura che limita l’impossibilità all’impossibilità materiale. Ha anche fatto presente come tale assetto non violi la Costituzione né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, essendo legittima una disparità di trattamento rispetto alle coppie coniugate.

Prendiamo un altro caso particolare: il 22 giugno scorso la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d’Appello di Roma che accoglieva la domanda di “stepchild adoption” di una coppia di donne (cioè la richiesta, da parte di una delle due, di adottare il figlio biologico della compagna avuto tramite fecondazione eterologa). Tecnicamente si fa riferimento all’adozione “in casi particolari” disciplinata dalla legge 184 del 1983 ma anche al “superiore interesse del minore”. Cosa significa?
In tutti questi casi ci sono due diritti che vengono in gioco: quello dell’adulto di adottare e quello del minore di vedere considerato come preminente il suo interesse nelle decisioni giudiziarie. Il diritto dell’adulto ad adottare non è assoluto e ben può essere regolamentato e limitato, con ragionevolezza, dalla legge nazionale. L’“interesse superiore del fanciullo” è, invece, una clausola generale ed aperta, che lascia ampio margine di valutazione in capo agli organi giudiziari. È facendo leva sulla preminenza dell’interesse superiore del fanciullo che si apre la strada ad una giurisprudenza che se non è creativa, certamente – per stessa ammissione dei giudici che la sposano – è evolutiva rispetto al dettato della legge.

L’assunto, pare di capire, è che l’interpretazione non contraddirebbe la ratio della norma perché tale da realizzare il superiore interesse del minore. Ma così facendo non si finisce per scardinare la casistica dettata dal legislatore per l’“adozione dei minori in casi particolari”? Estendere la sfera applicativa non significa porsi in contraddizione con la norma stessa?
Certamente l’interesse superiore del fanciullo rappresenta la chiave, se non il grimaldello, per adottare decisioni che magari non sono in aperta contraddizione con la norma, ma certamente si allontanano da quello che era il significato pacifico che le si attribuiva fino a poco tempo fa. Fermo restando che stiamo parlando di casi particolari che, come tali, non sempre è facile regolare in via generale ed astratta mediante la legge, è tornante la questione della supplenza della magistratura ad un legislatore che si dice sia inerte. Poi si tratta di vedere se l’inerzia del legislatore sia davvero tale o piuttosto non sia volontà di non modificare il quadro normativo.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di richieste ai giudici di legittimare bambini nati da maternità surrogate all’estero da coppie formate da persone dello stesso sesso. La magistratura oggi anticipa e sostituisce il legislatore?
Il problema della maternità surrogata risiede nel fatto che essa in certi Stati è lecita e, secondo la legge di quegli Stati, i “committenti” sono giuridicamente riconosciuti come genitori del figlio. Ottenuto il loro status nel paese dove è nato il figlio, i genitori – siano coppia omo o eterosessuale – vogliono vederlo riconosciuto anche in Italia. Senonché, allo scopo di evitare che il divieto di maternità surrogata previsto a livello nazionale sia aggirato recandosi all’estero, si prevede che il figlio nato da maternità surrogata all’estero non sia registrato in Italia come figlio dei genitori “committenti”. Ma, facendo leva sul preminente interesse del minore di cui s’è detto e lamentando che il figlio così di fatto crescerebbe giuridicamente orfano, si accede alla via giudiziaria, con esiti altalenanti. È che, in realtà, si cerca di ottenere – ricorrendo a casi eccezionali ed estremi – pronunce che scardinino il sistema, ovverosia si vuole mettere in discussione la “limitazione” della genitorialità (per ragioni naturali o per la disciplina dell’adozione piena) alle sole coppie eterosessuali. Limitazione chiara, dopo lo stralcio delle disposizioni del ddl Cirinnà che intendevano equiparare unioni civili e matrimonio in materia di adozione.

Di recente la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la decisione di primo grado, avrebbe autorizzato la trascrizione dei certificati di nascita di due gemelli nati in California tramite surrogata per soddisfare il diritto alla genitorialità di una coppia omosessuale. Che ne è di un’altra sentenza della corte di Cassazione (24001/2014) per cui da un lato «il ricorso all’utero in affitto è contrario alla legge italiana per motivi di ordine pubblico e tale limite non è stato messo in discussione dalla sentenza 162/2014 della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa? La l. n. 40 del 2014 esclude infatti la possibilità di ricorrere alla maternità surrogata, che consiste nel portare a termine una gravidanza su committenza» e dall’altro «l’unico modo per realizzare progetti di genitorialità priva di legami biologici con il minore è quindi quello dell’adozione».
Come ho già detto, il diniego della trascrizione dei certificati di nascita rappresenta lo strumento attraverso cui disincentivare il ricorso alla maternità surrogata all’estero. Questi provvedimenti giudiziari, che fanno leva sul preminente interesse del minore, intendono evitare che i figli subiscano le conseguenze della condotta dei genitori “committenti”, in quanto il mancato riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione obiettivamente può rappresentare un problema nella vita di un minore. È possibile che nel caso specifico le decisioni davvero possano costituire un bene per i bambini, però bisogna dire con chiarezza che queste sono decisioni relative a casi eccezionali, che devono per l’appunto rimanere l’eccezione e che da esse non si possono trarre conclusioni di carattere generale. Occorre de-enfatizzarle e contestualizzarle.

Richiamando il principio giuridico della “preminenza dell’interesse del minore”, la netta sensazione è che queste sentenze si siano preoccupate dei diritti o delle aspettative degli adulti ben più che degli interessi dei minori. Nel caso di Milano non si tratta di figli non abbandonati, ma concepiti in vista di una loro adozione che prescinde, ad oggi, dai termini di legge. Come se ne esce?
C’è sicuramente una questione antropologica che richiama l’esigenza di un impegno sempre nuovo e più rafforzato delle agenzie educative e della Chiesa. Da un punto di vista giuridico ritengo che l’attuale assetto normativo vada preservato, escludendo la possibilità per le coppie omosessuali, in particolare quelle in unione civile, di accedere ad una genitorialità piena. D’altronde la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che in punto di filiazione ben possano esserci differenze di trattamento tra coppie (eterosessuali) unite in matrimonio e coppie (omosessuali) in unione civile. Poi potranno esserci dei casi eccezionali in cui, grazie all’appiglio fornito da leggi di stati stranieri dove si fa nascere il figlio, ci si sposa o di cui è cittadino uno dei componenti la coppia, si verifichino casi di omogenitorialità giuridicamente riconosciuta. Ma vanno considerati come delle eccezioni. Quanto alla maternità surrogata, è necessario agire a livello internazionale per creare un divieto generale ad una pratica che è contraria alla dignità umana.

Foto Ansa

Tags: Adozionifecondazionelegge cirinnastepchild adoptionunioni civili
CondividiTwittaInviaInvia

Contenuti correlati

In una foto fornita dalla Divisione Produzione Fotografica del Vaticano, papa Francesco durante l'udienza ai cardinali e ai superiori della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi in Vaticano lo scorso 23 dicembre (Ansa)

«Meno cani e gatti, più figli». Il Papa contro il «rinnegamento di paternità e maternità»

5 Gennaio 2022
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante un recente evento in favore del ddl Zan (foto Ansa)

Utero in affitto, il tribunale di Milano regala a Sala nuovi like per via giudiziaria

10 Novembre 2021
Alexander e Daphna Cardinale, al centro della storia sullo scambio di embrioni dopo la fecondazione

L’irrompere della realtà in una storia di contemporaneo «orrore»

10 Novembre 2021
La protesta della Manif Pour Tous in Francia contro la legge di bioetica

La Francia cancella il padre: i figli si fanno dal notaio con due madri

30 Giugno 2021
Protesta contro la "Pma per tutte" e l'utero in affitto in Francia

Francia: l’eliminazione del padre e l’utero in affitto sono alle porte

9 Giugno 2021
gay pride bambini

Adozioni gay. I “nuovi diritti” passano dal globalismo giudiziario

8 Aprile 2021

Video

Sylvie Menard eutanasia
Salute e bioetica

Non è l’eutanasia la risposta al dolore di chi è ammalato

Redazione
8 Agosto 2022

Altri video

Lettere al direttore

I giornalisti nella sede del PD prima della conferenza stampa per discutere i risultati delle amministrative a Roma, 13 giugno 2022

Volete un’indicazione di voto? Mai a sinistra

Emanuele Boffi
1 Agosto 2022

Read more

Scrivi a Tempi

I nostri blog

  • La preghiera del mattino
    La preghiera del mattino
    Il capolavoro di Letta: rendere indispensabile il centrodestra
    Lodovico Festa
  • Cartolina dal Paradiso
    Cartolina dal Paradiso
    Perché abbiamo bisogno di riscoprire la contemplazione
    Pippo Corigliano
  • Il Deserto dei Tartari
    Il Deserto dei Tartari
    Che cosa spinge i soldati ucraini a dare la vita in guerra?
    Rodolfo Casadei
  • Lettere al direttore
    Lettere al direttore
    Si torna a votare e l’urgenza è sempre “ricominciare da Uno”
    Peppino Zola
  • Lettere al direttore
    Lettere al direttore
    Volete un’indicazione di voto? Mai a sinistra
    Emanuele Boffi

Foto

Lenzuola bianche stese ad asciugare al sole
Foto

Il profumo del sole

1 Agosto 2022
Ragazza in bicicletta
Foto

Esame di maturità. Un rito di passaggio

27 Giugno 2022
Egisto Corradi
Foto

La faccia più vera

26 Maggio 2022
Foto

Il potere dei senza potere e la guerra in Ucraina

20 Maggio 2022
Foto

“Investire in educazione”. Incontro sulla mostra “Alleanza scuola lavoro”

10 Maggio 2022

Altre foto

Reg. del Trib. di Milano n. 332 dell’11/6/1994

Codice ISSN
online 2499-4308 | cartaceo 2037-1241

Direttore responsabile
Emanuele Boffi

Editore
Contrattempi Società Cooperativa
Piazza della Repubblica, 21 – 20124 Milano
[email protected]
C. F. / P. Iva 10139010960
Iscrizione ROC n. 30851

Redazione
Piazza della Repubblica, 21 – 20124 Milano
+39 02.51829864
[email protected]

  • Chi siamo
  • Scrivi a Tempi
  • Iscriviti alla newsletter
  • Pubblicità
  • Privacy policy
  • Preferenze Privacy
  • Sfoglia Tempi digitale
  • Gestione abbonamento
  • Abbonati con carta di credito
  • Abbonati con bonifico/bollettino
  • Archivio storico

Copyright © Contrattempi Società Cooperativa. Tutti i diritti sono riservati | Contributi incassati nel 2021: euro 155.773,68. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • ACCEDI
  • Magazine
    • Sfoglia Tempi digitale
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
  • Esteri
    • Guerra Ucraina
    • Unione Europea
    • USA
    • Cina
    • Cristiani perseguitati
    • Terrorismo islamico
  • Politica
  • Giustizia
    • Magistratura
    • Carceri
  • Scuola
    • Scuole paritarie
    • Educazione
  • Ambiente
    • Clima
    • Crisi energetica
  • Salute e bioetica
  • Chiesa
    • Cristianesimo
    • Papa Francesco
    • Benedetto XVI
    • Luigi Giussani
    • Comunione e Liberazione
  • Cultura
    • Libri
  • Economia
    • Recovery Fund
    • Lavoro
    • Euro
    • Risparmio
    • Mutui
  • Società
    • Social network
    • Razzismo
    • Politicamente corretto
    • Lgbt
    • Sport
  • Spettacolo
    • Cinema
    • Tv
    • Musica
  • Tempi Media
    • News
    • I nostri blog
    • Video
    • Foto

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist