«Lo Stato italiano sta per riconoscere l’incesto e i cittadini ne sono all’oscuro»

Di Benedetta Frigerio
18 Luglio 2012
La legge per la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio è passata al Senato con una modifica discutibile, scoperta dal Forum delle associazioni familiari: «Si vogliono riconoscere i figli nati da incesto».

Esiste un disegno di legge il cui iter sta passando sotto silenzio. È il ddl che ha lo scopo di tutelare il diritto dei figli naturali a essere riconosciuti. Dopo l’approvazione alla Camera il 30 giugno 2011, il Senato ha approvato una modifica che da sola smonta tutta la ratio della legge. Il 16 maggio scorso è stato così modificato l’articolo 251 del Codice civile, che vieta di riconoscere i figli incestuosi, approvandone una nuova versione inserita nel ddl sulle «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali». All’articolo 251 è stato aggiunto il «riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado». Un padre, di conseguenza, potrà riconoscere il figlio nato da un rapporto con la propria figlia.

A darne notizia è il Forum delle associazioni familiari che riunisce circa 50 organizzazioni e che monitora da sempre l’attività parlamentare in merito alle politiche familiari. Francesco Belletti, presidente del Forum, ha spiegato a tempi.it «lo sgomento provato appena letto il testo del ddl: da sempre, per tutelare i figli, la giurisprudenza ha tutelato i vincoli familiari. Ora siamo passati all’esatto opposto. Ma come si fa a pensare che per tutelare i figli si debbano scardinare i vincoli familiari? Sono questi che ne proteggono i diritti». Un tranello insomma, dato che l’articolo 251 del Codice civile serve anche a tutelare i figli o i soggetti più deboli della famiglia da eventuali abusi di altri membri.

«Non solo – continua Belletti – non è nell’interesse di un bambino sapere e vedere certificata apertamente la propria origine incestuosa. Per ogni cultura evoluta, poi, l’incesto è da sempre ritenuto un disordine da evitare e non certo da normare. Esso nella maggioranza dei casi è frutto di una violenza. Riconoscere l’incesto significa togliere protezione giuridica a tutti i membri della famiglia». Lo sgomento del Forum, che ha pubblicato immediatamente la notizia sul suo sito, viene anche dal silenzio su una questione troppo delicata «che rischia di passare in sordina. Perché ormai sembra la prassi intervenire in modo soft per apporre alle legislazioni dei paesi cambiamenti radicali. Mentre i cittadini ne sono all’oscuro».

La modifica che riguarda l’incesto mina anche l’intero ordinamento italiano che da sempre protegge i nati dall’incesto. «Aprire dei pertugi legislativi in merito, oltre a mettere in pericolo i sani rapporti familiari – conclude Belletti – minaccerebbe pure la salute dei nascituri e quindi la sanità delle prossime generazioni». Per questo anche il Codice penale con l’articolo 564 stabilisce che «chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

@frigeriobenedet

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23 commenti

  1. Michael

    Concordo con il signor Cagliostro, spiegazione razionale ed ineccepibile, questo sembra un passo in più del diritto italiano nella riforma della famiglia iniziata nel 75.
    Prima anche i figli naturali non erano riconosciuti e non avevano diritti in campo successorio, questa degli incestuosi era l’ultima categoria esclusa.

    1. Benedetta Frigerio

      Mi scusi ma questi bambini godono già del diritto di azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). E se c’è da riconscerne loro di più non mi sembra questa la strada giusta se ne trovi un’altra. Se se l’art 251 del Cv viene abolito al bambino viene tolto il diritto di non essere pubblicamente riconsciuto come il figlio di un incesto. Non solo, se l’art 251 del Cv viene abolito si apre la strada per dire che le relazioni incestuose sono in qualche modo ammissibili.

      1. Cagliostro

        Sig.ra Frigerio,
        l’art. 279 codice civile (che inoltre rientra nella citata sentenza della Corte Costituzionale) non garantisce diritti successori al bambino nato da una relazione incestuosa: non vedo per quale motivo questi bambini debbano essere esclusi dall’eredità dei loro genitori a causa delle loro origini (di cui certamente non sono responsabili).
        L’articolo 251 del Codice Civile non viene abolito (come invece ha scritto) ma modificato.
        Credo che debba leggere come verrebbe modificato questo articolo del c.c. dal disegno di legge in questione.
        Lo riporto: «Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».
        Perciò non ci sarebbe un obbligo di riconoscimento ma una possibilità di riconoscimento (ovviamente ci potrebbe essere – se richiesta – l’accertamento della paternità) ed in ogni caso ci deve essere l’autorizzazione del giudice (o Tribunale per i minorenni se minore di età) proprio per evitare qualsiasi pregiudizio e salvaguardare l’interesse del figlio.
        Ora scrive che «se l’art 251 del Cv viene abolito si apre la strada per dire che le relazioni incestuose sono in qualche modo ammissibili» mentre prima scriveva della “difesa del bambino”.
        Non ho ben capito se la sua preoccupazione sia la difesa della moralità familiare o quella del bambino: ho il sospetto che sia la prima.
        Nel caso io abbia indovinato, Le ricordo che resta sempre in vigore l’art. 564 del Codice Penale che lei stessa ha citato.
        Nel caso la sua preoccupazione sia la difesa del bambino – come Le ho detto – con questo Ddl il bambino nato da relazione incestuosa godrebbe di diritti successori (ereditari): non mi sembra poco.
        A vigilare sull’interesse del soggetto nato da relazione incestuosa e per evitare qualsiasi pregiudizio per il riconoscimento pubblico delle sue origini incestuose (come Lei ha scritto) ci sarebbe un giudice: non poco.

          1. Cagliostro

            Gentile Sig.ra Frigerio,
            non capisco proprio cosa c’entri l’articolo dell’Avv. Amato che mi ha linkato.
            Mi aspettavo di trovare (soprattutto da un avvocato) un articolo con riflessioni giuridiche in risposta alle mie obiezioni ed invece mi trovo davanti ad un articolo pieno zeppo di riflessioni di Jean-Paul Sartre (filosofo, scrittore e drammaturgo), della femminista Shulamith Firestone, dello psicologo Wardell Baxter Pomeroy e dell’antropologo Lévi-Strauss (che ovviamente non si riferiscono al ddl in questione). Non ho mai letto una critica ad un disegno di legge senza che venissero riportati i punti del ddl su cui non si è d’accordo. Certamente l’articolo dell’Avv. Amato è più attinente per una riflessione sociologica sull’incesto che sulla modifica di un articolo del Codice civile. Se le argomentazioni sono di questo livello, posso solamente prenderne atto (con un po’ di amarezza e delusione).
            Riguardo il “pertugio inammissibile” (sic) di cui Lei scrive, questo “pertugio” sarà inammissibile per Lei (posizione più che legittima ma che dovrebbe essere motivata) ma non dall’unanimità dei nostri Parlamentari.
            Le posso solo consigliare di contattare i parlamentari cattolici che hanno votato questo provvedimento per chiedere spiegazioni: essendo stato approvato dal Parlamento all’unanimità non dovrebbe avere problemi.
            Dal mio umilissimo punto di vista – considerando che questo “pertugio” garantisce diritti successori ai figli nati da relazioni incestuose (credo che conosca l’antico detto “Che le colpe dei padri non ricadano sui figli“) – credo che il “pertugio” sia più che ammissibile.

          2. lu8051

            Sig. Cagliostro,

            grazie delle sue spiegazioni.

            Le chiedo una ulteriore spiegazione: quali diritti hano i figli nati a seguito di violenza sessuale ? Essendo anche la violenza sessuale un reato, la situazione dovrebbe essere la medesima, o non è così ?

          3. Cagliostro

            Intende violenza sessuale all’interno di una relazione incestuosa (padre/figlia) o violenza sessuale al di fuori di un contesto familiare?
            Nel primo caso sono considerati figli incestuosi con i limiti di diritti di cui si è già detto.
            Nel secondo caso sono considerati figli naturali e quindi godono anch’essi di diritti limitati rispetto ai figli legittimi (ossia nati in un matrimonio).
            Il punto non è se la gravidanza è frutto di un reato (incesto o violenza sessuale) ma il contesto in cui avviene la gravidanza (relazione matrimoniale, relazione extramatrimoniale, relazione incestuosa). Da ciò ci saranno figli legittimi (nati all’interno di un matrimonio), figli naturali (nati da una relazione extramatrimoniale), figli incestuosi (nati da una relazione incestuosa).
            D’altronde ci può essere violenza sessuale anche dentro una relazione matrimoniale.

          4. lu8051

            Parlavo di violenza al di fuori di un contesto familiare, e cercavo di fare un parallelo con i figli nati da relazioni incestuose in merito ai limiti alle possibilità di riconoscimento genitoriale.
            L’art. 251 citato parla dei limiti al riconoscimento genitoriale per i figli nati da relazioni incestuose, e mi chiedevo se quell’articolo (od un altro) pone analoghi limiti ai figli nati da episodi di violenza sessuale (e diciamo fuori dal matrimonio e da un contesto familiare per semplificare). Siccome la tesi dell’articolo è che tale possibilità di riconoscimento dia una forma di legittimità alla relazione incestuosa, mi incuriosiva e volevo capire invece cosa avviene nel caso di violenza sessuale.

          5. Cagliostro

            I figli frutto di violenza sessuale possono essere riconosciuti e non credo ci sia mai stato un impedimento in termini di legge (di sicuro non c’è ora).
            Nel caso in cui il padre non voglia riconoscere il figlio, si potrà procedere all’accertamento della paternità e quindi costringere il padre al riconoscimento.
            Il divieto di riconoscere un figlio incestuoso nasce dalla volontà del legislatore di evitare scandalo e proteggere la morale pubblica (che sarebbe scandalizzata da una notizia simile) e l’integrità familiare della famiglia legittima che sarebbe scandalizzata dalla notizia di un figlio incestuoso. La Corte Costituzionale ha ribaltato questo impianto affermando che viene prima il diritto del figlio incestuoso ad essere riconosciuto ed è secondario il diritto della famiglia legittima a non essere traumatizzata da un simile evento.
            Il suo parallelo comunque non è totalmente infondato: evidentemente, il legislatore – al tempo – ha ritenuto che con la violenza sessuale non ci fossero questi problemi di scandalo a danno della morale pubblica e familiare.
            Certamente, Lei potrebbe ribattere che anche in caso di gravidanza a causa di violenza sessuale, la comunità sarebbe scandalizzata ed anche la famiglia legittima sarebbe traumatizzata nel sapere della presenza di un figlio nato da una violenza sessuale: non saprei cosa risponderLe.
            Consideri che il codice civile è del 1942 (a parte successive modifiche). Ovvio che alcune parti non siano al passo coi tempi ed è necessario che siano modificate.
            La sua riflessione comunque è molto intelligente. La base di questo articolo è che – dando la possibilità di riconoscere i figli nati da relazioni incestuose – si legittimi l’incesto. Come Lei ha fatto notare il legislatore da anni concede la possibilità di riconoscere figli nati da violenza sessuale ma non per questo legittima lo stupro le cui pene – al contrario – sono state aggravate negli ultimi anni.

      2. Stefania Stefanelli

        Mi permetto di notare, in contrario, che secondo Corte Cost. 28 novembre 2002, n. 494 il figlio, in definitiva, è arbitro della scelta tra azione di dichiarazione, con il conseguente rapporto organico familiare che ne deriva, e azione di mantenimento ex art. 279 c.c., per costituire solo il rapporto patrimoniale per responsabilità da procreazione, sempre che il mantenimento sia dovuto con riguardo all’età dell’azione, e dunque nella sua minore età, permanendo comunque il suo stato di abbandono e la conseguenze dichiarazione di adottabilità. Conseguita la maggiore età potrà invece domandare i soli alimenti, se versa in stato di bisogno. Quando ai diritti ereditari, si applicano gli artt. 580 e 594 c.c., e di certo non ignorerà che la dottrina (A. Palazzo, La filiazione, Giuffré 2007) ha chiarito che l’ «accertamento di mero fatto per l’accesso all’assegno mantenitorio, che ivi si considera, non presuppone la configurazione di uno status attraverso un titolo legittimante della successione ereditaria, bensì la dichiarazione incidentale della genitura naturale da cui deriva l’accesso al diritto di credito sottostante» . Ove, allora, il figlio non riconoscibile non abbia agito per l’accertamento della sua necessità alimentare, gli sarebbe preclusa qualsiasi pretesa ereditaria.
        La riforma in questione è un atto di civiltà giuridica e umana, condivido appieno le obiezioni del sig. Cagliostro, e invito i non giuristi a leggere questo articolo, per l’espressione, i termini accessibili a tutti, dell’opinione contraria a quella esposta dall’avv. Benedetta Frigerio: http://www.lenuovemamme.it/lopinionedellemamme/i-figli-sono-davvero-tutti-uguali/

        1. Mitch The Best

          Farò a meno dell’utilizzo dello stucchevole linguaggio pseudo-giuridico così proprio a certi mecenati della legalità e del diritto e della laicità e di chissà che altro (spero di non dimenticare qualcosa di importante). Mi permetto di cagare una banalissima considerazione: siccome permane il reato di incesto, mi chiedo chi potrà mai essere quella coppia di incestuosi, nonché decisamente pirla, che riconoscerà il figlio per farsi qualche anno di galera e regalargli l’eredità del nonnino pieno di soldi. Quante sono le probabilità che A avvenga l’incesto B la donna rimanga incinta C non abbia un aborto D il figlio venga riconosciuto da entrambi i genitori con conseguente arresto e pubblicità del loro atto E il nonnino sia pieno di soldi F il nonnino non decida di dilapidare il patrimonio per non consegnarlo a una coppia di degenerati? Se ci si pensa bene, questa legge è assolutamente inutile. Allora per quale motivo tanta propaganda? Perché è una legge richiesta dalla Corte Costituzionale, dalla corte europea, dalla corte dei diritti, dalla corte delle corti? Certo che no. Ci sono una valanga di richieste avanzate dalle corti di ognicorte al parlamento italiano, che riguardano leggi e riforme ben più utili e necessarie di questa.
          Detto ciò, forse, e dico forse, ripeto forse, i figli di un incesto meritano di non essere “riconosciuti” affatto dai genitori. La questione infatti non è dei diritti di cui godrebbero con il riconoscimento, ma di quelli che con tale atto perderebbero. Inoltre è vero che le colpe non si tramandano di padre in figlio, ma la prassi a cui porta l’opinione comune è un’altra, come sappiamo.

          1. Mitch The Best

            Comunque la cosa più importante è già stata sottolineata dalla sempre gentile signorina Benedetta Frigerio.
            Con l’attuale legislazione sono i genitori incestuosi che non possono riconoscere il figlio, ma nulla vieta al figlio, se pensa che gli convenga (anche per ereditarsi i quattrini del nonnino, se del caso, caro Cagliostro: non c’è distinzione fra i vari “riconoscimenti”), di procedere al riconoscimento attraverso via giudiziaria.
            Dunque se le modifiche della legge, come già ricordato, vanno semplicemente a permettere ai genitori incestuosi di riconoscere il figlio, a chi gioverà mai questa legge? Al figlio…? Ma che ragionamento è?
            Non ci vuole una laurea in giurisprudenza per capire che la legge non è fatta per i diritti del figlio, che già oggi può sempre ricorrere a un giudice, ma per chi compie l’incesto. La legge è una tutela per la libertà di paternità e maternità degli incestuosi. Il bene dei figli non c’entra un’emerita mazza.
            Dunque Benedetta Frigerio ha pienamente ragione. Sono i vari azzeccagarbugli che bazzicano per i vari commentarium, che forse dovrebbero mollare codici, fatto quotidiano e quant’altro e fermarsi un attimo a pensare. Perché per foga ideologica stanno calpestano non solo il buon senso ma anche i diritti dei più deboli, prendendo in giro le persone meno informate che subiscono il fascino di cause ideologiche molto ben propagandate.
            Fa ridere, poi, che ci si appelli, quando è gradito, alle intelligenze che siedono nel parlamento italiano, tirando in ballo addirittura il principio di autorità. Citando la Binetti, addirittura. E dire che di nickname fa Cagliostro.
            Mamma mia.

            Per fortuna c’è chi si accorge di queste furbate.

          2. Michael

            “Con l’attuale legislazione sono i genitori incestuosi che non possono riconoscere il figlio, ma nulla vieta al figlio, se pensa che gli convenga (anche per ereditarsi i quattrini del nonnino, se del caso, caro Cagliostro: non c’è distinzione fra i vari “riconoscimenti”), di procedere al riconoscimento attraverso via giudiziaria.”

            Ed in base a quale norma di grazia? Visto che l’articolo originale vieta il riconoscimento per il figlio incestuoso… Questo significa che il nostro caro figliolo non possa fare il riconoscimento in via giudiziaria ovviamente, dato che deve dimostrare di chi è figlio e se è figlio di fratello e sorella, vedo difficile un riconoscimento.
            Inoltre non è detto che i genitori, pur commettendo illecito, decidano di non riconoscerlo.
            Ad ogni modo l’art. del c.p è una protezione, ma ricordate che poi sarà sempre il giudice a valutare la situazione e le cause che hanno portato a questo.
            Secondo me è una lacuna che andava colmata.

          3. Cagliostro

            @Mitch.
            Credo che Lei parli di cose che ignora completamente.
            Concordo con Lei solo su un fatto: non credo (ma non ho dati alla mano) che ci siano molti figli nati da relazioni incestuose.
            Questo non significa che una legge che modifichi il codice civile sia inutile. Un ddl può nascere per riparare ad eventuali incongruenze del codice stesso a prescindere se i casi in questione siano poche decine o centinaia.
            Lei si domanda il motivo di tanta propaganda: francamente – a parte pochi siti – non vedo molta propaganda in giro. D’altronde stiamo parlando di un ddl su cui – stranamente – c’è stata convergenza da entrambi gli schieramenti ed i ddl su cui la politica non si divide, difficilmente trovano spazio sui media.
            La modifica all’art. 251 del codice civile non è stato richiesto né dalla Corte Costituzionale (non rientra tra i suoi compiti) né da nessun altra istituzione europea: è un’autonoma iniziativa del Parlamento che rientra nella modifica più ampia che abolisce la differenza tra figli naturali e legittimi.
            Sul fatto che – con il riconoscimento della loro origine incestuosa – i figli perderebbero più diritti rispetto a quelli che acquisirebbero con il riconoscimento – come scritto – c’è un Tribunale a vigilare.
            Riguardo alla possibilità – da parte del figlio – di procedere al riconoscimento tramite via giudiziaria, Lei salta vari ed importanti tappe (ma credo non le conosca affatto).
            Prima della citata sentenza Cort. Cost. 494/2002 era vietato procedere al riconoscimento da parte del figlio. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 278 Cod. Civ. ma ovviamente restava l’incongruenza tra l’art. 251 Cod. Civile e la dichiarata incostituzionalità dell’art. 278 Cod. Civ.
            Non mi appello al principio di autorità del Parlamento ma – ovviamente – se il Parlamento all’unanimità (caso più unico che raro) decide di approvare un provvedimento, prima di criticarlo chiederei ai Parlamentari il motivo di questa modifica.
            Il riferimento all’On. Binetti (che le assicuro non raccoglie la mia simpatia) non è casuale. L’On. Binetti (firmataria del ddl) di certo è una accesa sostenitrice dei valori cattolici. E’ un po’ comico che una parte del mondo cattolico (se non sbaglio tempi.it è l’organo di Comunione e Liberazione) critichi un provvedimento che porta la firma di una delle massime rappresentanti del cattolicesimo dentro il Parlamento (oppure le devo ricordare che l’On. Binetti è una numeraria dell’Opus Dei?).
            Lei ha citato il mio nick “Cagliostro”. Mi permetto di farle notare che l’appellativo de “Il Migliore” (traduzione di “The Best” che Lei usa) era usato per identificare Palmiro Togliatti: veda Lei se vuole adottare un altro nickname.

          4. Benedetta Frigerio

            ECCO L’ANALISI DELL’AVVOCATO. ALTRO CHE FILOSOFIE.
            I figli incestuosi non riconoscibili oggi godono di una certa tutela, essendo loro riconosciuta l’azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti, e alla morte dei genitori hanno diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota che sarebbe spettata loro se fossero stati riconosciuti. A causa del divieto di riconoscimento, però, questi figli non possono assumere il cognome del genitore, non possono essere sottoposti alla potestà di tale genitore, e non hanno i diritti successori spettanti ai figli naturali, ma, come abbiamo visto, un assegno vitalizio. Attribuire questi ultimi diritti (cognome, potestà genitoriale, e successione), infatti, significherebbe riconoscere indirettamente un contesto familiare illegittimo per il nostro ordinamento giuridico e in contrasto con i principi costituzionali. Una famiglia incestuosa di fatto.
            Secondo la dottrina giuridica «l’ampliamento dei diritti di figli di genitori incestuosi rischia di comportare una lettura diversa della famiglia che elimini del tutto il rilievo atavico dell’incesto», ed il «desiderio di offrire a tutti i figli, senza esclusione alcuna, la tutela massima prevista dall’ordinamento presta il fianco ad una possibile interpretazione estensiva, così da considerare “famiglia” anche quella nascente dal rapporto incestuoso, perché ciò che notoriamente e comunemente è considerato diritto fondamentale del fanciullo è il crescere in una famiglia» (PAOLO CENDON, RITA ROSSI, Famiglia e Persone, UTET 2008, volume I, p.371)
            3) Come ha giustamente evidenziato il Forum delle Associazioni Familiari, non può considerasi un interesse dei figli il fatto di vedere certificata e pubblicamente conclamata la propria origine incestuosa. A meno che – e qui sta il punto – non si voglia far considerare “normale” tale condizione, una normalità riconosciuta e tutelata dallo Stato, attraverso una totale parificazione coi figli legittimi. Sempre secondo la dottrina, «l’ordinamento giustamente presuppone che il mantenimento di significativi rapporti affettivi con i genitori incestuosi costituisca un pregiudizio per i minori» (ALESSIO ANCESCHI, Rapporti tra genitori e figli – profili di responsabilità, GIUFFRE’ 2007, p.15). E ancora la dottrina pone l’accento sugli «effetti di natura psicologica e di integrazione sociale» che possono derivare al riconoscimento pubblico di «figli che, ufficialmente e nei confronti della collettività, saranno figli del fratello o della sorella o del nonno”, evidenziando che “tale realtà potrebbe avere conseguenze devastanti» (PAOLO CENDON, RITA ROSSI, Famiglia e Persone, UTET 2008, volume I, p. 371). Ricordiamo, poi, che se passasse alla Camera il riconoscimento dei figli incestuosi, questo potrebbe comportare anche la possibilità, seppure filtrata dal vaglio del giudice, dell’inserimento di tali figli nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore, con tutte le implicazioni ben immaginabili.
            Se lo Stato arrivasse a riconoscere e tutelare il frutto dell’unione di due adulti consanguinei, prima o poi finirebbe inevitabilmente per riconoscere la legittimità di tale unione. I figli incestuosi, come abbiamo visto, godono già di tutele e di diritti sotto il profilo economico, ma non possono essere riconosciuti, perché questo significherebbe inserirli anche idealmente in un contesto familiare fatto di due genitori biologici consanguinei. I figli incestuosi non possono far parte, neppure idealmente, di un quadro e di un progetto familiare, per questo si può e si deve negare loro, ad esempio, il diritto ad ottenere il cognome, il diritto ad una successione piena e la possibilità che i genitori incestuosi esercitino su di loro la potestà genitoriale. Non si tratta di una cattiveria nei confronti di soggetti innocenti, ma di salvaguardare il concetto di famiglia ed arrestare il processo culturale che tende alla liberalizzazione dell’incesto, ovvero alla regressione dei rapporti familiari allo stato animale. Di ciò ne erano pienamente consci, peraltro, gli stessi Padri Costituenti. Il 16 gennaio 1947, infatti, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discusse sulla condizione dei figli nati fuori del matrimonio, e in quella sede, proprio a proposito dei figli incestuosi, il costituente Senatore Umberto Merlin fu estremamente lucido: «Dire che non è logico far ricadere sui figli innocenti la colpa dei padri, è tesi bellissima, da romanzo, ma non è argomento persuasivo per il legislatore e soprattutto per il legislatore costituente, il quale deve formulare gli articoli con il cuore, sì, ma soprattutto con la ragione». Il cuore può arrivare a comprendere il desiderio di un figlio di entrare a far parte della comunione familiare con i genitori incestuosi che lo hanno generato, ma la ragione ha bene chiari i motivi per cui quel desiderio non si può realizzare, nell’interesse dello stesso figlio e della comunità sociale. Quelle parole pronunciate nel 1947 sono ancora più vere oggi che è in atto un’evidente operazione culturale finalizzata a sovvertire la visione antropologica dell’uomo ereditata in Occidente dalla civiltà greco-romana e da quella giudaico-cristiana. I disegni di legge radicali ne sono una conferma. E, del resto, la stessa cosa è avvenuta in passato, ad esempio, con i transessuali. Un lento e ponderato processo che, passo dopo passo e attraverso una sapiente propaganda massmediatica, ha portato a rendere normale e accettabile, nell’opinione pubblica, la figura dei transessuali. Gli ingegneri insegnano che le grandi dighe non crollano all’improvviso e di colpo, ma collassano per l’azione di piccole crepe. Il riconoscimento dei figli incestuosi, in questo senso, rappresenta una pericolosissima ed insidiosa crepa.

          5. Cagliostro

            L’avv. Amato scrive del Ddl ma stranamente omette di citare del tutto la sentenza 494/2002 della Corte costituzionale che ha offerto – dieci anni fa – la risposta alle sue obiezioni.
            L’avvocato Amato afferma che «i figli incestuosi non riconoscibili oggi godono di una certa tutela»: questo è vero in quanto hanno diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione ma non hanno godono dei diritti successori (eredità). Su quest’ultimo punto, Amato ritiene che il divieto di avere il cognome del padre ed il divieto di avere gli stessi diritti successori sia legittimo perché «significherebbe riconoscere indirettamente un contesto familiare illegittimo per il nostro ordinamento giuridico e in contrasto con i principi costituzionali». Purtroppo la Corte costituzionale (sent. 494/2002) è in disaccordo con quando afferma l’Avv. Amato e sostiene che la discriminazione effettuata dal legislatore nei confronti dei figli incestuosi non possa essere giustificata dalla tutela di interessi quali l’ordine pubblico familiare o i diritti dei membri della famiglia legittima, che sarebbero turbati dall’ingresso nella vita familiare di figli nati da genitori incestuosi e – sempre per la Corte – «le responsabilità, anche penali, dei genitori incestuosi non giustificano la limitazione dei diritti dei figli, che non possono essere pregiudicati da fatti e scelte a loro non attribuibili» privandoli della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia: l’Avv. Amato stranamente non menziona questa importante sentenza.
            L’Avv. Amato afferma che «non può considerarsi un interesse dei figli il fatto di vedere certificata e pubblicamente conclamata la propria origine incestuosa». Purtroppo la citata sentenza della Corte costituzionale nasce proprio dalla richiesta di un figlio nato da una relazione incestuosa di accertare le proprie origini (precedentemente vietato dall’art. 278 del codice civile poi dichiarato incostituzionale nella citata sentenza).
            L’avvocato sostiene che «se passasse alla Camera il riconoscimento dei figli incestuosi, questo potrebbe comportare anche la possibilità, seppure filtrata dal vaglio del giudice, dell’inserimento di tali figli nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore, con tutte le implicazioni ben immaginabili». Verissimo ma sempre la Corte Costituzionale ricorda che prevale l’interesse del figlio a vedere riconosciute le proprio origini ai diritti dei membri della famiglia legittima dal non essere turbati dall’ingresso nella vita familiare di figli nati da genitori incestuosi.
            Secondo Amato «se lo Stato arrivasse a riconoscere e tutelare il frutto dell’unione di due adulti consanguinei, prima o poi finirebbe inevitabilmente per riconoscere la legittimità di tale unione»: questa è solo una libera supposizione e non si spiega quali riconoscimenti lo Stato dovrebbe concedere a tali unioni.
            Secondo l’avvocato Amato «i figli incestuosi, come abbiamo visto, godono già di tutele e di diritti sotto il profilo economico, ma non possono essere riconosciuti, perché questo significherebbe inserirli anche idealmente in un contesto familiare fatto di due genitori biologici consanguinei».
            Purtroppo la Corte Costituzionale è in disaccordo con l’Avv. Amato ed il quid del disegno di legge non è riconoscere un livello sufficiente di diritti ai figli incestuosi ma parità di diritti con i figli legittimi (ossia nati all’interno del matrimonio).
            L’Avv. Amato scrive che «i figli incestuosi non possono far parte, neppure idealmente, di un quadro e di un progetto familiare, per questo si può e si deve negare loro, ad esempio, il diritto ad ottenere il cognome, il diritto ad una successione piena e la possibilità che i genitori incestuosi esercitino su di loro la potestà genitoriale. Non si tratta di una cattiveria nei confronti di soggetti innocenti, ma di salvaguardare il concetto di famiglia ed arrestare il processo culturale che tende alla liberalizzazione dell’incesto, ovvero alla regressione dei rapporti familiari allo stato animale. Di ciò ne erano pienamente consci, peraltro, gli stessi Padri Costituenti».
            Se si richiama la Costituzione bisognerebbe almeno essere consapevoli di cosa affermi la Corte Costituzionale (che interpreta la Costituzione anche basandosi sui verbali dell’Assemblea Costituente) in materia. Nella citata sentenza 494/2002 la Corte Costituzionale afferma il pieno diritto per i figli incestuosi ad avere un genitore, un cognome ed una famiglia.
            L’avv. Amato dovrebbe chiarire inoltre come si può conciliare la discriminazione nei confronti dei figli incestuosi davanti all’art. 3 della Costituzione che recita che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
            Inutile anche il riferimento ai “disegni di legge radicali”. Il Ddl in questione non è stato presentato dai Radicali ma da esponenti dell’intero arco parlamentare (Mussolini, Carlucci, Bindi, Ferranti, Amici, Miotto, Palomba, Borghesi, Capano, Ferranti) ivi compresa le cattoliche Binetti e Bindi e tra i proponenti non c’è neanche un parlamentare radicale.
            Dopo aver letto l’articolo dell’Avvocato Amato resta un dubbio. Il giurista scrive interviene sull’incesto senza mai citare una importante sentenza della Corte Costituzionale (494/2002) che ha offerto – dieci anni fa – la risposta alle sue obiezioni. C’è da chiedersi perché l’Avv. Amato non citi mai la citata sentenza: dimenticanza, ignoranza o volontà?
            Al di fuori di ogni considerazione giudica la domanda da porre a questa parte del mondo cattolico è una. Per un cattolico la difesa della vita sin dal concepimento è un dovere di ogni uomo e l’aborto è un’aberrazione. Per questo motivo, anche in una gravidanza frutto di una relazione incestuosa è inammissibile ricorrere all’aborto ed è necessario proteggere il nascituro incestuoso. Se – legittimamente – si sostiene che bisogna proteggere la vita del nascituro (anche se incestuoso) non bisognerebbe essere coerenti e sostenere la protezione del nascituro non solo sino alla nascita ma anche – e soprattutto – dopo la nascita?
            Che senso ha battersi affinché un bambino (anche se frutto di incesto) debba nascere per poi affermare che – dopo la nascita – lo stesso bambino non ha diritto ad un cognome, a dei genitori ed ai suoi diritti ereditari?

          6. Cagliostro

            Nel mio precedente commento in risposta al commento della sig.ra Frigerio, ho fatto riferimento all’avv. Amato. Mi riferivo all’Avv. Amato perché il contenuto del post è stato estrapolato da un articolo scritto dallo stesso avvocato su culturacattolica.it

          7. Stefania Stefanelli

            Mi permetto di rispondere da avvocato, ricercatore universitario in diritto privato.
            La sua risposta confonde l’azione di dichiarazione della filiazione, da cui deriva sia l’assunzione del congnome del genitore che l’esercizio della potestà ( e che è ammessa per i figli incestuosi in virtù della sentenza della Corte Costituzionale che lei cita) e l’azione di mantenimento, dalla quale invece derivano gli effetti più limitati che indica. Inoltre, le pare poca cosa che i figli incestuosi abbiano diritto alla rendita e non al patrimonio successorio cui avrebbero diritto se fossero riconoscibili? Significa avere gli interessi e non il capitale, per i non giuristi. Inoltre vi prego di considerare che il reato di incesto si realizza quando c’è volontarietà della relazione e la caratteristica del pubblico scandalo: se il figlio non nasce da una relazione incestuosa volontaria ma da una violenza sessuale in famiglia non vi è reato di incesto, ma il bambino resta non riconoscibile. Ancora, vi prego di considerare che ben poche famiglie sosterrebbero l’azione in giudizio di dichiarazione della paternità contro il violentatore, preferendo lavare i panni sporchi in casa. Col risultato che quel figlio non ha nessun diritto e nessuna identità. Infine è proprio la richiamata sentenza di Corte Cost. del 2002 a riconoscere il diritto del figlio a “vedere certificata e pubblicamente conclamata la propria origine incestuosa”: proprio perché quel figlio non ha colpe alcune. Non capisco come possiate, da cristiani quale sono io, continuare a non voler vedere anche questi figli come vostri e nostri fratelli.

          8. Palo

            io sono innamorato di mia sorella, nel nostro caso, ad esempio non esiste vincolo di consanguignità, bensì due DNA diversi, ma fratello e sorella adottati (io sono italiano e lei è peruviana). Noi siamo da sempre innamorati e pretendiamo un riconoscimento del diritto civile di UNIONE, ovviamente questo deve valere anche per gli homosessuali e gli arabi. ABBIAMO TUTTI DIRITTO AD ESSERE RICONOSCIUTI CON MATRIMONI GAY, INCESTUOSI E POLIGAMICI!

          9. Federica e Alessandro

            Io e Alessandro siamo fratelli gemelli ci amiamo abbiamo già avuto rapporti sessuali e chiediamo il riconoscimento della nostra unione.
            Ovviamente per ragioni genetiche ( a differenza di Paolo) non possiamo avere figli (potrebbero nascere con handicap) e pertanto andrò nella vicina Svizzera ha fare la fecondazione eterologa. Avremo così un figlio.

            Lottiamo per i diritti gay, poli e incesto.

            Forza Bersani, lavora per noi. C

          10. ftax

            Un figlio che sarà più disperato di voi…
            Forza Berlicche, lavora per loro!

  2. Benedetta Frigerio

    L’articolo 251 del Cv dice così: «I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro». Questo, insieme al codice penale che all’ Articolo 564 dice: «Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa». Questi articoli sono due baluardi per la difesa dei bambini da atti incestuosi all’interno della famiglia.
    Adesso, però, si chieda se queste norme sono giuste e se aprire all’incesto sia accettabile.

    1. Cagliostro

      Non confonda.
      Quando scrive di “difesa dei bambini da atti incestuosi all’interno della famiglia” cosa intende?
      Si riferisce a bambini nati da relazioni incestuose o bambini vittime di abusi sessuali all’interno della famiglia?
      L’art. 251 c.c. si riferisce al riconoscimento dei bambini nati da relazioni incestuose e quindi non si capisce come questo articolo – così come Lei scrive – possa essere un baluardo per la difesa dei bambini.
      L’art. 564 (che non è oggetto del ddl in questione) riguarda i “Delitti contro la famiglia” e non si pone assolutamente a difesa dei bambini ma solamente della morale familiare.
      Se scrivendo di “difesa dei bambini da atti incestuosi all’interno della famiglia” si riferisce a bambini vittime di abusi sessuali, questa fattispecie di reato rientra nella violenza sessuale (con l’aggravante del rapporto di parentela) e non riguarda assolutamente la legge in questione.
      Se invece il riferimento è ai bambini nati da relazioni incestuose (il caso che riguarda il Ddl in oggetto), la Corte Costituzionale ricorda (sent. 494/2002) che la discriminazione effettuata dal legislatore nei confronti dei figli incestuosi non può essere giustificata dalla tutela di interessi quali l’ordine pubblico familiare o i diritti dei membri della famiglia legittima, che sarebbero turbati dall’ingresso nella vita familiare di figli nati da genitori incestuosi e – sempre per la Corte – «le responsabilità, anche penali, dei genitori incestuosi non giustificano la limitazione dei diritti dei figli, che non possono essere pregiudicati da fatti e scelte a loro non attribuibili» privandoli della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia.
      Secondo Francesco Belletti «non è nell’interesse di un bambino sapere e vedere certificata apertamente la propria origine incestuosa». Forse dovrebbe considerare che il riconoscimento delle proprie origini non riguarda solo i bambini ma anche un adulto ha il diritto di sapere quali sono le proprie origini (nonostante possa essere traumatico).
      Inoltre – ad oggi – un bimbo frutto di relazione incestuosa viene anche penalizzato a fini successori (eredità): insomma penalizzazione su penalizzazione.
      Insomma nessuna apertura all’incesto ma maggiore protezione per figli frutto di relazioni incestuose (che non credo abbiano particolari colpe per i comportamenti dei loro genitori).
      Si chieda anche come mai tutto il Parlamento (ivi comprese le parti cattoliche) appoggiano il ddl in oggetto.

      Cordialmente.

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