Imu Chiesa. Consiglio di Stato dà parere favorevole ma con osservazioni
Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, ma con osservazioni, al regolamento del governo finalizzato all’applicazione dell’Imu sugli immobili degli enti non commerciali, dunque anche sulle proprietà della Chiesa, destinate però ad usi commerciali. L’Imu su queste proprietà scatta da gennaio 2013.
La principale osservazione del Consiglio di Stato riguarda la necessità di meglio definire le attività non commerciali facendo esplicito riferimento al “carattere di attività economica come definito dal diritto dell’Unione europea”.
In particolare, i giudici amministrativi osservano che “anche nei settori presi in considerazione dall’art. 4 dello schema di regolamento (attività assistenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva), soggetti in apparenza “non commerciali” possono, in taluni casi, trovarsi a svolgere attività economiche in concorrenza con analoghi servizi offerti da altri operatori economici.
In sostanza – si legge – anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto dell’Unione europea e gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell’Imu, e non possono beneficare dell’esenzione”. Il Consiglio di Stato ritiene dunque che si debba far riferimento ai principi comunitari anche per “evitare il rischio di una procedura di infrazione avente ad oggetto il nuovo atto normativo”.
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1 commento
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Se ho capito bene, la precisazione del Consiglio di Stato dice in sostanza che se un Ente no-profit svolge attività potenzialmente concorrenziale con quella profit, deve pagare l’IMU. Si salvano le mense dei poveri, ma non le scuole o gli ospedali o le case di riposo per anziani. In alcuni casi, essendoci forte domanda, basterà alzare le rette, è il caso delle case di riposo, in tal modo l’IMU sarà scaricata sugli utenti. Nel caso delle scuole però non sarà sempr epossibile alzare le rette e la chiusura sarà necessaria.