Ergastolo ai mafiosi, perché ha ragione l’Italia

Di Rodolfo Casadei
10 Ottobre 2019
Il conflitto tra Corte Europea e il nostro paese rappresenta un esempio del conflitto fra utopia e realtà.

Nel conflitto legale che contrappone la Corte europea per i diritti umani (Cedu) e il governo italiano sull’ergastolo ostativo per i condannati della grande criminalità organizzata che non collaborano con la giustizia, e che ha visto soccombere l’Italia, non ci si può non schierare con quest’ultima. Non per crudeltà o per desiderio di vendetta o per adesione più o meno consapevole alla logica del capro espiatorio, ma perché il conflitto fra giustizia europea e diritto italiano in questo particolare caso rappresenta un esempio del conflitto fra utopia e realtà, fra universalismo e specificità, fra astrattezza e storicità. Nella parte finale di un dispositivo lungo 44 pagine, la Cedu ha sentenziato il 13 giugno scorso che

«la dignità umana (…) impedisce di privare coercitivamente una persona della sua libertà senza operare allo stesso tempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno quella libertà. (…) la legge sull’amministrazione penitenziaria detta “ergastolo ostativo”, restringe eccessivamente la prospettiva di liberazione e la possibilità di riesame della pena», (nn. 136 e 137). 

Quell’”eccessivamente” significa che secondo la Corte è troppo poco far sapere all’ergastolano che potrà usufruire di benefici e muovere passi verso un eventuale rilascio dal carcere solo se collabora attivamente con la magistratura inquirente.

Leggiamo in tal proposito al paragrafo 128:

«Mantenendo l’equivalenza fra assenza di collaborazione e presunzione irrefutabile di pericolosità sociale, il regime in vigore collega in realtà la pericolosità dell’interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, anziché tener conto del percorso di reinserimento e degli eventuali progressi compiuti dopo la condanna».

La Corte arriva persino ad ammettere che uno Stato possa condizionare la clemenza verso un condannato alla sua presa di distanza dalle attività criminali passate, ma

«ritiene, anche ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione” dagli ambienti mafiosi, che questa rottura possa esprimersi diversamente che con la collaborazione con la giustizia e l’automatismo legislativo attualmente in vigore».

Qui siamo arrivati al paragrafo 144, terz’ultima pagina della sentenza, e i giudici europei non hanno più tempo per spiegare quali sarebbero gli altri modi, diversi dalla collaborazione con la giustizia, coi quali un condannato per mafia potrebbe dimostrare di non essere più organico alla criminalità organizzata.

L’omertà nella cultura mafiosa

L’Italia ha cercato di fare ricorso alla Grande Chambre (istanza d’appello della Cedu) contro la sentenza, ma la richiesta è stata respinta il 7 ottobre nell’udienza che filtra i ricorsi. Le numerose reazioni di magistrati e politici italiani che con poche eccezioni dissentono dalla sentenza si potrebbero riassumere nella frase: «A Strasburgo non sanno di cosa parlano». Hanno ragione. La mafia è una società criminale molto estesa e organizzata con una sua cultura, imperniata sui valori dell’onore e dell’omertà. Un affiliato alla stessa condannato e incarcerato che non collabori con gli inquirenti sta agendo in coerenza con la sua affiliazione mafiosa, e come tale è percepito dagli altri mafiosi. Non è scarcerabile e reinseribile nella società perché continua, col suo comportamento, ad appartenere all’”onorata società”. La “dissociazione” sullo stile dei terroristi rossi che dicevano «ho rotto con le Brigate Rosse, ma non farò nomi» nel caso dei mafiosi non è configurabile come categoria a sé, perché il “normale” comportamento mafioso è perfettamente sovrapposto a quello del dissociato dal terrorismo ma indica tutt’altro. Realmente applicando i contenuti della sentenza della Cedu si aprirebbero, grazie alla buona condotta e all’aver scontato una parte della pena, le porte del carcere a mafiosi che sono restati tali; realmente la sentenza della Cedu valida, senza rendersene conto, la cultura mafiosa. Non se ne rende conto perché la quasi totalità dei giudici della Corte non ha comprensione della natura culturale, storica del fenomeno della criminalità organizzata in Italia. Si muovono nell’ottica astratta dei diritti umani universali, da applicare ovunque alla stessa maniera senza tenere conto del dato storico, particolare, locale, contingente. Nel suo ricorso lo Stato italiano ha cercato di richiamare l’attenzione proprio su questi aspetti, sottolineando la «specificità italiana» delle motivazioni che hanno ispirato  la norma contestata: l’Italia non pretende di essere presa ad esempio, non vuole insegnare niente a nessuno, ma cerca di affrontare un problema di criminalità che negli stessi termini non esiste negli altri paesi, in quanto è il prodotto di dinamiche storiche, sociali, politiche, economiche e territoriali italiane.

Princìpi disincarnati

La Corte respinge questa logica perché ha una concezione assoluta e sacrale dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani della cui applicazione nei paesi firmatari è responsabile. Nella sua visione nulla può venire a vanificare la funzione rieducativa della pena che deve necessariamente sfociare nel recupero e nel reinserimento del detenuto. Sappiamo che nella realtà questo lodevole e socialmente indispensabile obiettivo non sempre può essere realizzato: esistono soggetti che si sono dimostrati irrecuperabili, come nel caso di Angelo Izzo, uno dei tre responsabili del “massacro del Circeo” del 1975, che dopo aver ottenuto la semilibertà nel 2004 uccise pochi mesi dopo due donne. Invece per la Corte l’uomo esiste attraverso princìpi generali e disincarnati, ed è ad essi che la politica e le leggi si dovrebbero ispirare.

Concezione storica di una comunità

L’Italia ha cercato, inutilmente, di far valere una differente visione. Quella, direbbe Mathieu Bock-Côté, di «una concezione storica della comunità politica che non considera gli esseri umani come puri soggetti liberali, ma come esseri incarnati, iscritti in una comunità di cultura e di storia, attraversati da passioni, e impegnati a civilizzarle». La Cedu non afferisce all’Unione Europea, bensì al Consiglio d’Europa, organismo di cooperazione che riunisce 47 paesi europei, cioè tutti tranne la Bielorussia. Ma ad essa si potrebbe applicare il giudizio critico che il sociologo e filosofo canadese riserva al processo di integrazione europea in generale:

«La costruzione europea è spesso presentata oggi come un’esperienza politica inedita che non ha il dovere di costituire politicamente la civiltà europea, ma intende piuttosto fondare una comunità politica basata su valori universalisti, con frontiere esclusivamente circostanziali, come un laboratorio del governo mondiale a venire».

L’opinione dissenziente polacca

L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario italiano potrebbe anche essere sbagliato, non più adeguato alle esigenze della giustizia, legato a una visione superata della criminalità organizzata in Italia. Ma questo dovrebbero stabilirlo i rappresentanti del popolo italiano in sede politica, non sette giudici di sette diverse nazionalità (uno di essi italiano, un altro sanmarinese) che vedono nella condizione posta all’ergastolano di collaborare con le autorità per beneficiare di vantaggi nell’espiazione della pena un «trattamento disumano e degradante». Tutti tranne il giudice polacco Krzysztof Wojtyczek, che nella sua opinione dissenziente dichiara:

«Le Alte Parti contraenti (della Convenzione europea sui diritti umani – ndr) hanno l’obbligo di prendere delle misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali che costituiscono una minaccia per la vita delle persone. Per conseguire questo obiettivo, è fondamentale distruggere la solidarietà fra i membri di una tale organizzazione e infrangere la legge del silenzio che ne è parte. A tale effetto, le autorità nazionali devono prendere le misure appropriate tenendo conto delle circostanze proprie al loro paese».

Foto Ansa

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