Dichiarazione Isee. Quali componenti fanno parte del nucleo familiare? Le regole per la compilazione
Quesito
Buongiorno, avrei un quesito sulla composizione del nucleo familiare per l’Isee. Volevo sapere se oltre a mia moglie fa parte del nucleo anche mia madre, dato che abbiamo tutti e tre la stessa residenza, sebbene io viva con mia moglie altrove.
Grazie
Andrea
Risposta
Come ben noto, l’Isee è quel documento che serve per la richiesta di “prestazioni sociali agevolate”, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. Tale dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas eccetera) qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Dal 2 gennaio di quest’anno è in vigore un nuovo sistema Isee e proprio a seguito della riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) l’Inps ha pubblicato una circolare che ci viene incontro per chiarire i dubbi sulla composizione del nucleo familiare ai fini Isee. Vediamo cosa è previsto nel dettaglio.
In linea generale, anzitutto, è opportuno evidenziare che fanno parte del nucleo familiare:
- il dichiarante;
- il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini Irpef di altre persone, che risiedono con il proprio genitore;
- i minori in affidamento pre adottivo o temporaneo;
- i figli maggiorenni che sono a carico ai fini Irpef
- tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico;
- i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico Irpef, e i minori a lui affidati dal giudice;
- le persone a carico ai fini Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;
- i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini Irpef non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi;
- le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico.
[pubblicita_articolo allineam=”destra”]Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata Dsu). Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo, questa è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.
Inoltre, deve essere indicato nella Dsu anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), poiché questo ai fini Isee viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.
Viene ribadito, poi, il principio secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini Irpef non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.
Il figlio maggiorenne a carico ai fini Irpef dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.
Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante.
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
In definitiva, visto che il nucleo del richiedente l’Isee è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu, ne consegue che per il caso rappresentato dal lettore, la madre essendo presente nello stato di famiglia va inserita nel nucleo della Dsu. Chiaramente il reddito della madre confluisce nel reddito complessivo che deve essere dichiarato.
Foto documenti da Shutterstock
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http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/07/21/la-maternita-ostacolo-per-il-successo-delle-donne-in-inghilterra-e-polemica.-partecipa-al-sondaggio_c63247b7-a6dc-48fc-bddd-66fa62b39820.html
Segnalo questo sondaggio… a parte il quesito posto malissimo invito tutte le donne a votare! Cercano di far passare l’idea che avere figli è una sfiga che non ti permette di realizzarti nella vita! E’ una menzogna