Dichiarazione dei redditi. Detrazioni per i figli, facciamo chiarezza. L’esperto risponde
Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Vorrei sapere se una coppia con 2 figli non sposati e non conviventi con la residenza in 2 città diverse, è possibile mettere in detrazione nel 730 al 50% i figli, anche se nel CUD del papà erano al 100%, in modo da recuperare un po’ di detrazioni anche per la mamma (i figli sono residenti con il papà). Grazie.
Gabriella
Risposta
Gentile lettrice, ai genitori contribuenti ai fini Irpef, spettano delle detrazioni fiscali legate ai familiari a carico, soprattutto riguardanti i propri figli a carico (la condizione di familiare a carico è legata al mancato possesso di un reddito superiore a 2.840,52 euro). La detrazione per i figli a carico spetta al 50% a ciascun genitore nel caso in cui entrambi abbiano un reddito, oppure l’intera percentuale di detrazione spetta al genitore con il maggior reddito (previo accordo fra le parti). Non è più consentita la ripartizione libera tra i genitori in base alla convenienza economica. Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Inoltre per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero; per altri famigliari non spettano se non risiedono con il dichiarante. L’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono a carico in caso di matrimonio, separazione, nascita e morte. L’occasione è opportuna per chiarire proprio il calcolo delle detrazioni in caso di separazione legale, disposta dal Giudice. L’art. 12 del TUIR, in materia di ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione, prevede:
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
- Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.
- Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
Sulla base di questa normativa fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di regole per la ripartizione della detrazione tra i genitori effettivamente e legalmente separati, soprattutto riguardo al caso dell’incapienza e degli accordi tra le parti per la fruizione della detrazione.
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