«È vietato suicidarsi in classe». Nel regolamento di una scuola d’Olanda ci si può imbattere in un divieto di questo tipo. Sembra che anche i vecchietti non siano poi così tranquilli e felici dell’approvazione di una legge come l’eutanasia. Michel Schooyans, professore all’Università di Lovanio, membro dell’Accademia pontificia di scienze sociali, viene da questo nord-Europa molto tollerante e, nel suo avvenirismo intrigante sotto il profilo dell’allargamento dei diritti civili, anche un po’ inquieto. Schooyans spiega a Tempi: «Quando si apre la porta per contestare il diritto di ognuno alla vita, tutto l’edificio dei diritti umani svanisce». E qui torniamo al tema dei “nuovi diritti umani” e dell’Olanda. «Se infatti un essere umano non merita protezione, si instaura di fatto una forma di discriminazione». Schooyans definisce un paravento la bandiera della compassione, sventolata per introdurre l’eutanasia, e si chiede perché non si strilli per chiedere una seria introduzione di terapie anti-dolore, che renderebbero più sereno l’ultimo periodo di vita di tante persone. Schooyans spiega che un tempo il consenso, in senso filosofico, consisteva nell’adesione ad una verità che veniva riconosciuta universalmente valida. Essendo però morta e sepolta la verità, in senso filosofico, il termine consenso ha dovuto cercarsi un altro corpo; ed è così che si è reincarnato in quello di “accordo pragmatico”: la verità non esiste, ma su qualcosa bisogna pure convenire per andare in una qualche direzione. Ecco allora che il consenso, secondo Schooyans, assume oggi il significato di «consenso dato ad un progetto». In questa seconda accezione l’accordo è dato dalla volontà e non più dall’intelligenza. Se non esistono più diritti di natura, ciò che rimane è convincere per ottenere il consenso della “maggioranza” sui “nuovi diritti”. Schooyans pensa che ogni tanto bisognerebbe tornare a dare un’occhiata allo Stato nazista e domandarsi se l’Olocausto non fu compiuto nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e del consenso della maggioranza.
Reg. del Trib. di Milano n. 332 dell’11/6/1994
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