
Come si diventa santi nella Chiesa cattolica? La canonizzazione e la sua portata giuridica

Domenica 27 aprile saranno canonizzati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, due Papi, che con il loro pontificato hanno caratterizzato il secolo XX.
In vista di questo evento eccezionale, è utile esaminare brevemente le disposizioni che disciplinano la canonizzazione dei santi e verificare l’efficacia giuridica che il diritto canonico dà al decreto di canonizzazione.
È da precisare d’esordio, che il codice di diritto canonico del 1983 – a differenza di quello del 1917, che prevedeva una sezione specifica per la disciplina delle cause di beatificazione e canonizzazione – non disciplina direttamente la materia, preferendo fare, al can. 1403, un rinvio, circa la regolamentazione della canonizzazione dei Servi di Dio, ad una legge pontificia peculiare.
E, difatti, il 25 gennaio 1983, unitamente alla promulgazione dell’attuale Codice di diritto canonico – che ha abrogato il Codice del 1917 e tutte le altre leggi precedenti contrarie alle disposizioni del nuovo codice – è stata promulgata, dal Beato Giovanni Paolo II, la nuova legislazione per le cause dei santi contenuta e disciplinata dalla Costituzione apostolica Divinus Perfectionis Magister.
Tale legislazione è stata integrata il 7 febbraio 1983, con la promulgazione delle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, con le quali si è provveduto ad una profonda riforma della procedura delle Cause di canonizzazione (che vanno istruite dai vescovi diocesani iure proprio) e alla ristrutturazione della Congregazione delle Cause dei Santi.
Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magistere delle Normae servandae, la Congregazione delle Cause dei Santi, il 17 maggio 2007 alla luce della sua esperienza, ha emanato un’Istruzione per favorire una collaborazione più stretta ed efficace tra la Santa Sede e i Vescovi nelle cause dei Santi.
Il documento di riferimento, comunque, per la disciplina della canonizzazione dei Servi di Dio, come detto, è la Costituzione apostolica Divinus Perfectionis Magister, che, in primo luogo, abroga per il futuro tutte le leggi di qualsiasi genere in materia di trattazione delle cause dei santi e privilegia, conformemente allo spirito del Concilio Vaticano II, la dottrina della collegialità, ritenendo assolutamente opportuno che i Vescovi si sentano maggiormente uniti alla Sede Apostolica nella trattazione di queste cause.
La Costituzione Apostolica, fedele a tale intento, prescrive, che compete ai Vescovi il diritto di investigare circa la vita, le virtù o il martirio e fama di santità o martirio, i miracoli asseriti, e, se è il caso, l’antico culto del Servo di Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione.
Le tappe, comunque, per giungere a una canonizzazione sono molteplici.
Si parte dalla fase d’indagine diocesana, in cui è demandato al Vescovo l’accertamento del fumus boni iuris circa la richiesta di canonizzazione, che può un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità, vivendo in maniera eroica tutte le virtù cristiane; ovvero gode di fama di martirio perché, avendo seguito più da vicino il Signore Gesù Cristo, ha sacrificato la vita nell’atto del martirio.
La causa è promossa da un attore che tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito.
Una volta terminata l’indagine diocesana, con la raccolta di prove documentali e testimoniali sulla vita del Servo di Dio – che è il fedele cattolico di cui è stata iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione – si trasmettono tutti gli atti in duplice copia alla Congregazione delle Cause dei Santi, insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio.
E’ compito della Congregazione per le Cause dei Santi, presieduta dal Cardinale Prefetto, con l’aiuto del Segretario, di fare ciò che concerne la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi nell’istruire le cause con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a fondo le cause, sia infine pronunziandosi con il voto.
Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori, chiamati da diverse parti, con specifica esperienza, sia in campo storico, che in quello teologico.
Per l’esame delle guarigioni, che sono presentate come miracoli, si tiene presso la Congregazione una commissione di medici.
Le cause di beatificazione dei confessori e tutte le cause di canonizzazione includono, infatti, una valutazione accurata anche di un miracolo, che è un’opera compiuta da Dio, per l’intercessione di un suo servo fedele, fuori dall’ordine delle cause da noi conosciute.
Per ciò, invece, che concerne la portata giuridica dei decreti di beatificazione e canonizzazione da parte del Romano Pontefice, è da rilevare che essi sono atti definitivi del Papa nell’esercizio del suo magistero ordinario universale.
Nel caso di un atto definitorio, com’è il caso del decreto di canonizzazione da parte del Papa, è definita solennemente una verità con un pronunciamento «ex cathedra» da parte del Romano Pontefice
La canonizzazione, infatti, è la suprema glorificazione da parte della Chiesa di un Servo di Dio elevato agli onori degli altari, con pronunciamento a carattere decretorio, definitivo e precettivo per tutta la Chiesa, che impegna il Magistero solenne del Romano Pontefice.
Una Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 29 giugno 1998, precisa, al riguardo, che la canonizzazione dei santi appartiene al secondo grado delle verità dottrinali. Se al primo grado appartengono le verità rivelate, come quelle, ad esempio, contenute nel Credo, al secondo grado appartengono quelle verità, circa la fede o i costumi, proposte dalla Chiesa in modo definitivo. La canonizzazione dei santi appartiene a quelle verità infallibilmente insegnate dal magistero ordinario e universale del Sommo Pontefice (per la Dottrina della Fede, “Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa” giugno 1998, n. 11.1).
All’atto della canonizzazione, di conseguenza, spetta da parte dei fedeli un assenso di fede fondato sulla persuasione dell’assistenza dello Spirito Santo al Magistero. Del resto, la stessa formula di canonizzazione evidenzia, in modo esplicito, questa sua caratteristica magisteriale solenne.
In conclusione, dunque, è da affermare, che la portata giuridica della canonizzazione dei santi, viene compiuta mediante un pronunciamento ex cathedra da parte del Romano Pontefice, che costituisce un “fatto dogmatico” appartenente alle verità di fede divina e cattolica proposte in modo solenne dal Magistero della Chiesa e che, il modo di tale atto è da ritenersi definitivo; a tale atto, come detto, spetta ai fedeli l’ossequio religioso della volontà e dell’intelletto.
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Tutti noi abbiamo amato questo gigante della fede, già dal primo giorno.
Ci ha guidati e incoraggiati, ci ha indicato una Persona come l’unico Redentore dell’uomo.
Ha guidato la Chiesa col suo entusiasmo, il suo sorriso, i suoi gesti, fino a quella ultima Via Crucis
seguita dalla sua cappella, tenendo fermo nele sue mani il Crocifisso.
Ognuno di noi può raccontare tanti momenti vissuti con lui.
Non lo dimenticheremo mai.
Chiedo a Tempi di soffermarsi anche sull’altra figura: Giovanni XXIII.
Tutti lo identificano cone il Papa “buono” (esistono papi cattivi, forse?).
Egli va visto innanzitutto come Papa, questo sì, profetico.
E per tanti suoi gesti:
il suo rapporto con gli ortodossi, con gli ebrei, la sua semplicità,
la sua voglia di rinnovare la Chiesa.
E, quella indizione del Concilio Ecumenico,
il desiderio di riunire tutti i cristiani.
Il guardare le persone, la capacità di parlare al cuore di ogni persona.