
Tutte le detrazioni possibili sulla dichiarazione dei redditi. L’esperto risponde

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Gentile redazione, vorrei sapere se posso presentare la dichiarazione 730 nella seguente situazione:
- Non ho percepito redditi da lavoro durante il 2013 (non ho quindi un CUD 2014)
- Ho un appartamento di proprietà che è la mia abitazione principale, sul quale pago il mutuo.
Capisco, dalle istruzioni del 730 che sono “esonerato” dalla presentazione del 730; volevo tuttavia sapere se è comunque mio diritto presentare la dichiarazione 730 oppure UNICO in modo da poter usufruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui per l’acquisto della prima casa.
Grazie anticipatamente, Pina.
Risposta
Gli interessi passivi sui mutui assieme alle spese mediche ed alle prestazioni sanitarie specialistiche, costituiscono il tipo di spesa più frequente nelle dichiarazioni dei redditi. Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha più volte modificato le modalità di scaricare tali spese dalla dichiarazione dei redditi quindi, il suo quesito, ci da lo spunto per illustrare le regole che consentono e rendono possibile la detrazione ai fini Irpef degli interessi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
È importante chiarire che tali spese, essendo detraibili, vanno a ridurre l’Irpef lorda dovuta dal contribuente. Nel caso in cui il contribuente non matura alcun debito d’imposta (ad esempio se in possesso di un reddito da pensione inferiore a 7.500,00 euro o da lavoro inferiore a 8.000,00 euro) non è possibile recuperare nulla. In questo caso il contribuente è definito come incapiente (non ha la capienza d’imposta che permette di recuperare quanto speso). Pertanto, Lei non avendo alcun modello Cud perché non ha reddito necessario per presentare la dichiarazione né tantomeno ritenute, non potrà fare nulla.
Le detrazioni costituiscono, quindi, una agevolazione destinata a favorire contribuenti e famiglie, attraverso una riduzione dell’Irpef in misura fissa, pari al 19 %, da applicare al seguente elenco di spese:
- spese sanitarie: sono inserite in tale categoria tutte le spese sostenute per prestazioni mediche, compresa l’assistenza sanitaria ospedaliera, e per l’acquisto di farmaci e protesi. Le spese mediche sono detraibili per la parte eccedente 129,11 euro;
- interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto della abitazione principale, nel limite di 4.000 euro;
- interessi passivi su mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale, nel limite di 2.582,28 euro;
- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili destinati ad abitazione, anche non principale, nel limite di 2.065,83 euro;
- spese veterinarie, limitatamente all’importo che eccede 129,11 euro e fino a 387,34 euro;
- spese funebri, nel limite di 1.549,37 euro per ogni decesso;
- spese per assicurazioni vita o infortuni: il limite, originariamente fissato a 1291,14 euro, è stato ridotto dal 2013 a 630 euro;
- spese per la frequenza di asili nido, nel limite di 632 euro per ogni figlio;
- spese per attività sportive, svolte da ragazzi fra i 5 ed i 18 anni, nel limite di 210 euro;
- spese per erogazioni liberali a favore di Stato, enti, fondazioni, Onlus;
- detrazione per canoni di locazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- la spesa sia sostenuta per alloggi a studenti fuori sede, in altra provincia o almeno a 100 Km di distanza, con una spesa massima detraibile di 2.633 euro;
- il reddito complessivo dell’affittuario sia inferiore a 15.493,71 euro (detrazione di euro 300), o compreso fra il suddetto importo e 30.987,41 euro (detrazione di euro 150);
- il reddito complessivo dell’affittuario, con un contratto di locazione “convenzionato”, sia inferiore ad € 15.493,71 (detrazione di euro 495.80), o compreso fra il suddetto importo ed € 30.987,41 (detrazione di euro 247,90);
- persone di età compresa fra venti e trent’anni, con un contratto di locazione per abitazione principale e un reddito non superiore ad € 15.493,71 (detrazione di euro 991,60 per i primi tre anni);
- lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo, distante almeno 100 chilometri da quello precedente e comunque in altra regione (detrazione di euro 991,60 se il reddito non supera euro 15.493,71 e di 495 euro in caso di reddito compreso fra il suddetto importo ed euro 30.987,41).
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1 commento
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Mi risulta che siano detraibili anche le spese per le tasse universitarie per gli studenti lavoratori ma capisco che non trattandosi di detrazioni a vantaggio della famiglia, Tempi non ne faccia menzione.