La voce dei malati alla Consulta

Di Daniele Barale
31 Ottobre 2025
«Il suicidio assistito è sempre un atto contro la vita e la dignità delle persone». Intervista all'avvocato Carmelo Leotta
Paziente di hospice

Gli ultimi due processi dinanzi alla Corte costituzionale in materia di fine vita, conclusisi con le sentenze n. 66 e n. 132 del 2025, sono stati l’occasione di una importante novità, rappresentata dall’intervento processuale di 6 malati inguaribili contrari all’estensione della pratica del suicidio assistito e alla introduzione dell’eutanasia.

Gli intervenienti, ammessi come parte nei due giudizi, sono stati rappresentati dall’avv. Carmelo Leotta, del foro di Torino, associato di Diritto penale all’Università Europea di Roma e dall’avv. Mario Esposito, del foro di Roma, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università del Salento.

Il primo fronte: il suicidio assistito e il requisito del “sostegno vitale”

Il primo grande fronte, originato dal caso Cappato e dalla storica Sentenza n. 242/2019, riguarda la non punibilità dell’aiuto al suicidio (articolo 580 del Codice Penale). In essa, la Consulta ha stabilito una serie di condizioni per l’accesso, tra cui la necessità che il paziente sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

In una recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, si è messo in discussione proprio questo requisito, sostenendo che sia discriminatorio per chi soffre in modo insopportabile ma non sia sottoposto al trattamento di sostegno vitale. In questo prima caso, 4 malati affetti da patologie irreversibili ma non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale sono intervenuti al giudizio per sostenere le ragioni opposte, ovvero quelle dei malati che, pur trovandosi in condizioni di sofferenza, a volte difficilmente sopportabile, chiedono che il divieto penale non venga ulteriormente allentato. La preoccupazione manifestata da questi pazienti è che rimuovere il requisito del sostegno vitale apra indiscriminatamente le porte al suicidio assistito, indebolendo la tutela dei più fragili e introducendo una pressione sociale implicita a scegliere la morte.

Il secondo fronte: no all’eutanasia

Il secondo e forse ancora più delicato fronte è quello sull’“eutanasia attiva”, che in Italia è vietata e punita come omicidio del consenziente (articolo 579 del Codice Penale). Anche su questo punto, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in seguito a un’ordinanza del Tribunale di Firenze. In sostanza, si chiedeva di estendere la possibilità di porre fine alla propria vita, anche per mano di un medico, per quei malati che possiedono i requisiti previsti per il suicidio assistito, ma che non sono fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco letale.

In questo giudizio cruciale, Leotta ed Esposito hanno assistito e rappresentato due malati che, pur potendo rientrare nei requisiti richiesti per il suicidio assistito, hanno manifestato il loro interesse alla conservazione del divieto di eutanasia. Attraverso l’intervento nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, i due malati hanno dato voce diretta a chi, lottando quotidianamente contro la malattia, chiede allo Stato non una “scorciatoia mortale”, ma l’impegno concreto a implementare seriamente le cure palliative e la vicinanza umana, affinché nessuno si senta costretto a morire per la mancanza di assistenza e solidarietà.

L’intervista che segue all’avv. Leotta ci offre l’opportunità di approfondire le ragioni di un intervento che ha rappresentato una novità nei giudizi costituzionali sul tema oggi più discusso in Italia in ambito bioetico e biogiuridico.

Iniziamo con un quadro generale: quale ruolo avete ricoperto, lei e l’avv. Esposito, in questi giudizi e qual è stato il senso dell’intervento dei malati contrari all’estensione della morte assistita?

L’avv. Esposito ed io abbiamo ricoperto il ruolo di difensori, nel primo processo (conclusosi con la sentenza n. 66 del 2025) di quattro malati, nel secondo (conclusosi con la sentenza n. 132 del 2025) di due malati che, pur trovandosi in condizioni di grave sofferenza e patologie irreversibili, si sono opposti, nell’un caso, all’estensione delle ipotesi di non punibilità dell’aiuto al suicidio, nell’altro all’introduzione dell’eutanasia per i casi in cui già è possibile fare il suicidio assistito. L’interesse dei nostri assistiti era quello, riconosciuto meritevole dalla Corte, di vedersi conservato lo standard di tutela penale della vita che, seppur dimidiato dalla sentenza n. 242 del 2019, consente solo in casi eccezionali l’accesso al suicidio assistito. Questi malati hanno cioè inteso difendere quella che la stessa Corte costituzionale chiama la “cintura di protezione” garantita dal divieto penale dell’aiuto al suicidio (art. 580 Codice Penale) e all’eutanasia (art. 579 Codice Penale).

Il primo fronte (suicidio assistito): qual era l’oggetto specifico della questione di legittimità costituzionale discussa nell’udienza del 26 marzo 2025 e perché il requisito del “trattamento di sostegno vitale” è considerato un “paletto” cruciale da difendere per i malati che Lei ha rappresentato?

L’oggetto specifico della questione discussa nell’udienza del 26 marzo 2025 (il cosiddetto “Cappato ter”) era l’articolo 580 del Codice Penale nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio anche quando la persona malata, pur affetta da patologia irreversibile e sofferenze intollerabili, non è tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale. I promotori chiedevano, in sostanza, la rimozione di tale requisito. Per i malati che Esposito ed io abbiamo rappresentato, il requisito del “trattamento di sostegno vitale” è un “paletto” cruciale perché delimita in modo netto e ristretto lo spazio di non punibilità, preservando il principio di indisponibilità della loro vita (in quanto malati non sottoposti a questa tipologia di trattamento). Rimuoverlo significherebbe aprire enormemente l’accesso alla morte assistita, eliminando un elemento di oggettiva gravità clinica e aprendo un varco pericolosissimo. Fermo restando che il suicidio assistito è a nostro avviso sempre un atto contro il diritto alla vita e alla dignità della persona, anche in presenza di un trattamento di sostegno vitale. Preciso che la questione è quanto mai attuale perché il Tribunale di Bologna ha sollevato il 29 settembre scorso una nuova questione che ha esattamente lo stesso tema: la presunta incostituzionalità del divieto di suicidio assistito in assenza di un trattamento di sostegno vitale.

Il rischio di discriminazione: i promotori della questione sul suicidio assistito sostengono che il requisito del sostegno vitale sia discriminatorio. Qual è la vostra risposta e quale rischio temono i pazienti da voi assistiti in caso di rimozione di tale condizione?

Partiamo da una premessa: il suicidio assistito è sempre un atto contro la vita e la dignità delle persone, perché di fronte al problema della sofferenza, lo “risolve” sopprimendo il soggetto che soffre. Ciò detto, posto che purtroppo nel 2019, con la sentenza n. 242, già la Corte costituzionale ha ammesso il suicidio assistito nei taluni casi, cioè quando il paziente è inguaribile, ha sofferenze (anche solo psicologiche) intollerabili, è capace di decisioni libere e ha la necessità di un trattamento di sostegno vitale, la conservazione di quest’ultimo requisito (ovviamente insieme a tutti gli altri 3) non è discriminatoria, ma rappresenta una ragionevole limitazione posta a tutela del bene giuridico supremo, la vita. La necessità del trattamento garantisce, almeno, un giudizio oggettivo di gravità sulle condizioni del malato, posto che, come ha detto la stessa Corte con la sentenza n. 135 del 2024, in assenza di quel trattamento, il paziente morirebbe a breve termine. I pazienti che abbiamo rappresentato il 26 marzo – i quali non hanno il trattamento – temono che, in caso di rimozione di tale condizione, si verifichi un indebolimento della tutela della loro vita, che rimarrebbe solo più affidata alla loro capacità di resistere ogni giorno di fronte alla sfida della malattia. La rimozione di tale condizione, inoltre, eliminerebbe un filtro di garanzia, creando una pressione implicita (la c.d. duty to die) sul malato. Il rischio è che venga invertito il dovere di solidarietà dello Stato verso il malato in un diritto/dovere di morire per non gravare sulla società.

Il secondo fronte: la questione sull’“eutanasia” (vietata dall’art. 579 del Codice Penale), discussa nell’udienza dell’8 luglio 2025 mirava di fatto a depenalizzare l’omicidio del consenziente in determinate circostanze. Qual era la richiesta avanzata dal Tribunale di Firenze e quale principio costituzionale avete invocato per contrastarla?

La questione, sollevata dal Tribunale di Firenze, mirava di fatto a introdurre l’eutanasia attiva volontaria nel nostro ordinamento. Si chiedeva di dichiarare incostituzionale l’articolo 579 c.p. (Omicidio del consenziente) nella parte in cui punisce l’atto del medico nei casi in cui il malato, pur avendo i requisiti della sentenza 242/2019 (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, piena capacità, trattamento di sostegno vitale), non potesse accedere al suicidio assistito per impossibilità fisica di auto-somministrazione o per indisponibilità del dispositivo atto a tal fine. Per contrastarla, abbiamo invocato il principio di intangibilità della vita (art. 2 Cost. e art. 32 Cost.). L’art. 579 c.p. è un baluardo irrinunciabile contro l’eliminazione della vita di un soggetto, anche se consenziente, per mano di una terza persona.

La Voce dei Malati: Chi erano i pazienti che ha rappresentato in questi giudizi? Qual è il valore giuridico e umano della loro testimonianza, ovvero di malati che chiedono, in prima persona, che la legge non apra ulteriormente alla possibilità di morire?

I pazienti che ho rappresentato sono stati, per il caso sull’aiuto al suicidio, Maria Letizia Russo, Dario Mongiano, Lorenzo Moscon (più un quarto che chiede di rimanere anonimo), e per il caso sull’eutanasia, due malati (una signora di Roma e un signore di Perugia). Il valore giuridico e umano della loro testimonianza è altissimo. Sono stati ammessi dalla Corte come “portatori di interesse a partecipare al processo” e la loro voce è una testimonianza di resilienza e di amore alla vita. Pur essendo in condizioni di estrema sofferenza, chiedono che la legge non apra ulteriormente alla possibilità di morire, ma sostenga la loro volontà di vivere. La loro richiesta è che si rafforzi il diritto alla vita e all’assistenza.

Cure Palliative vs. suicidio assistito: Lei ha spesso sottolineato che la vera risposta dello Stato alla sofferenza non è la morte, ma l’assistenza. Ritiene che un’eventuale estensione del suicidio assistito possa indebolire l’impegno dello Stato nell’implementazione delle cure palliative?

Sono convinto che la vera risposta dello Stato alla sofferenza del malato non sia l’accesso alla morte, ma l’assistenza integrale. Ritengo che un’eventuale estensione del suicidio assistito possa certamente e gravemente indebolire l’impegno dello Stato nell’implementazione delle cure palliative e dell’assistenza ai malati e alle famiglie. La morte verrebbe vista come una “soluzione” più rapida e meno costosa rispetto all’onere di accompagnare e assistere il malato fino alla fine. Si finirebbe per depotenziare il diritto alle cure.

Quali sono, a suo avviso, le implicazioni sociali più pericolose che deriverebbero da una decisione della Corte Costituzionale favorevole all’ampliamento del fine vita, in termini di pressione implicita sui malati?

L’implicazione sociale più pericolosa è la pressione implicita (la coercizione gentile) che si verrebbe a creare sui malati, in particolare anziani, disabili e coloro che dipendono dall’assistenza altrui. Ne ha parlato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2025 evidenziando il rischio che un presunto diritto al suicidio assistito diventi in realtà un dovere di morire per non essere di peso. Quando la scelta per la morte viene legalizzata, il suicidio assistito si trasforma in un’opzione socialmente approvata, se non attesa. Il malato potrebbe sentire il “dovere morale” di non essere un peso economico o emotivo per i familiari, scegliendo la morte per un senso di colpa indotto dal contesto sociale.

Il ruolo del legislatore: in un contesto di perdurante inerzia del Parlamento, quanto è diventata “creativa” o “politica” l’attività della Corte Costituzionale su temi così eticamente sensibili? L’ultima parola non dovrebbe spettare al Legislatore?

Il punto di partenza dato, ma non dimostrato, è l’inerzia del Parlamento. Ma il Parlamento non ha nessun obbligo di introdurre il suicidio assistito, come ha detto la Corte europea dei diritti dell’uomo nel giugno 2024, quando ha ribadito che la mancata previsione del suicidio assistito non lede il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Piuttosto occorre stigmatizzare l’iniziativa della Corte costituzionale che nel 2019 si è arrogata il diritto di scegliere di creare degli spazi di accesso al suicidio assistito, equiparando la situazione del malato che rinuncia alla cura salvavita e si lascia morire a quella di chi vuole morire con atto positivo e immediatamente causativo della morte. Ma sono due situazioni completamente diverse, come disse nel 2019 lo stesso Comitato nazionale per la bioetica. Con la sentenza 242/2019, la Corte ha in sostanza assunto un ruolo di legislatore positivo che, tuttavia, non le spetta.

L’indisponibilità della vita: limite alla libertà o dovere di solidarietà? Cosa ne pensa?

Si dice spesso che il principio di indisponibilità della vita si rivolge al titolare del bene, limitando la sua libertà di disporne. Ciò è vero, ma non è l’aspetto principale della indisponibilità che, invece, si rivolge anche e soprattutto (con la “minaccia” di una pena) al terzo, vietandogli di assecondare il desiderio del soggetto che, nei momenti di debolezza, è disposto a sacrificare un suo bene fondamentale. Per lo stesso principio una minorenne o un minorenne non può decidere di prostituirsi, una donna non può acconsentire ad una mutilazione genitale, una persona in grave difficoltà economica non può stipulare un contratto usurario. Sono frequenti i casi in cui la legge penale rende un diritto indisponibile. Lo fa per proteggere il titolare del bene che, sopraffatto dalle difficoltà della vita, potrebbe facilmente rinunciarvi, andando contro la sua dignità. Il mantenimento del divieto penale dell’aiuto al suicidio è essenziale perché esprime il valore etico-sociale della vita e la tutela della dignità umana nella sua dimensione oggettiva. Il diritto penale deve essere lo strumento di tutela dei più fragili contro qualsiasi istanza soppressiva.

Prospettive future: qual è, alla luce delle discussioni in Consulta, la sua previsione sui futuri sviluppi legali in Italia sul fine vita e quali sono i prossimi passi che intende compiere a tutela dei pazienti più vulnerabili?

Alla luce delle discussioni in Consulta, la mia previsione è che il dibattito giuridico e politico continuerà ad essere molto acceso. La Corte, pur avendo dichiarato inammissibile la questione sull’eutanasia (art. 579 c.p.), sta ricevendo altre richieste per ampliare il suicidio assistito (art. 580 c.p.). L’ultima questione è stata sollevata dal Tribunale di Bologna il 29 settembre scorso e di nuovo si parlerà di trattamenti di sostegno vitale. Anche in quel processo ci saranno malati che chiederanno di intervenire per dire il loro sì alla vita. La loro partecipazione ai giudizi è importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e il Parlamento sulla necessità di implementare pienamente le cure sanitarie e l’assistenza sociale come vera e unica risposta di civiltà alla sofferenza.

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