Figli a carico. Assegni di ricerca e borse di studio post-laurea sono esenti dall’Irpef

Di Massimiliano Casto
10 Giugno 2013
«Mia figlia è titolare di un assegno di ricerca universitario non assoggettabile a Irpef. Posso considerarla a mio carico e usufruire delle detrazioni?» Chiedete all'esperto

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Salve, mia figlia dal mese di settembre 2012 è titolare di un assegno di ricerca universitario che non è assoggettabile a Irpef. Le chiedo se posso considerarla a mio carico e usufruire per l’anno prossimo delle detrazioni di imposta visto che il reddito non deve essere dichiarato. Mia figlia ha diverse spese da detrarre, sia mediche che altre obbligatorie (contributi all’Enpaf) e quindi, per non perderle, in qualche modo deve essere fatto il 730. La ringrazio in anticipo.

Risposta
Per prima cosa è opportuno chiarire che l’assegno – o borsa di ricerca – post-laurea è conferito dall’università mediante procedura di valutazione comparativa, a seguito della quale viene stipulato un apposito contratto di diritto privato avente le seguenti caratteristiche:

  • non configura un rapporto di lavoro subordinato;
  • l’attività dell’assegnista è strettamente correlata con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia;
  • l’attività dell’assegnista presenta carattere continuativo, temporalmente definito e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca.

Tale assegno di ricerca può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato. Il rinnovo, comunque, non può avere durata inferiore a un anno.

Dal punto di vista fiscale, la materia dell’imposizione tributaria dell’assegno di ricerca è inquadrata dall’Agenzia delle Entrate con una risoluzione, cioè la n.120/E del 22 novembre 2010, con la quale ha ammesso, come reddito esente, le borse di studio erogate dalle università per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Infatti, con la circolare, viene stabilito che anche per le borse di studio, borse di dottorato e per l’assegno per ricerca universitaria è prevista l’esenzione dall’Irpef come già disposto dall’art 4 della legge 476 del 1984 concernente “disposizioni in materia di agevolazioni fiscali”.

Praticamente i contribuenti che percepiscono un assegno di ricerca o una borsa post laurea, visto che questi sono redditi esenti, non devono presentare alcuna dichiarazione dei redditi, poiché questi introiti non sono imponibili Irpef e pertanto non vanno dichiarati.

Sua figlia potrà benissimo essere considerata familiare fiscalmente a carico e usufruire delle detrazioni per carico di famiglia e delle detrazioni per le spese sostenute. È utile inoltre ricordare che possono essere considerati a carico solo i familiari che non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (infatti sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili).

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