
E’ giusto che le scuole paritarie siano gratuite
Egregio direttore, la sfuriata di Boselli al congresso dello Sdi – sfuriata con la quale, ribadendo l’obiettivo di essere per la scuola pubblica, ha evidenziato l’assoluta contrarietà al finanziamento delle scuole private, paritarie o no che siano – denota un concetto “miope” di democrazia.
La libertà e la gratuità della scuola dell’obbligo sono condizioni che debbono essere garantite, e ciò non soltanto a coloro che frequentano scuole pubbliche statali, ma anche a coloro che scelgono scuole altrettanto pubbliche, diverse da quelle statali. Purtroppo, nonostante il “decreto sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione” garantisca in modo pieno l'”obbligo” di ogni giovane a seguire un percorso per 12 anni fino al conseguimento di una qualifica, su questo aspetto permangono incomprensibili inadempienze, e continua ad essere elusa la condizione primaria della libertà di scelta della scuola da parte dell’alunno/studente e della sua famiglia.
Il problema, però, esiste. La gratuità è un diritto per tutti: nascondere questo problema, non significa affatto eliminarlo. Il problema resta, e va affrontato! Non è più tollerabile l’inadempienza degli organi statuali in ordine alla sua soluzione. Una inadempienza che va addebitata a tutta la classe politica che in tutti questi anni ha fatto una lettura distorta della Costituzione. Infatti, gli articoli 2 e 30 della Costituzione, nonché l’art. 2 del Protocollo addizionale alla “Convenzione del Diritti dell’Uomo” (Legge della Repubblica n° 848 del 1955), e la “Risoluzione” del Parlamento europeo del 14 marzo 1984, sottolineano chiaramente sia i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sia il diritto dei genitori di scegliere liberamente la scuola che corrisponde al loro ideale educativo. Il diritto di scelta è “diritto” ampiamente riconosciuto, così come riconosciuta deve essere la gratuità della scuola dell’obbligo.
Mentre, però, la scuola pubblica statale è gratuita in quanto lo Stato ha preventivamente inserito la spesa relativa nel suo bilancio, un’insufficiente modalità di spesa è prevista per rendere gratuita la scuola dell’obbligo per quanti scelgono la scuola paritaria, scuola inserita di diritto nel sistema scolastico italiano e riconosciuta come istituzione pubblica dalla Legge 62/2000. Il diritto alla gratuità della scuola dell’obbligo è un diritto soggettivo spettante agli alunni/studenti ed ai loro tutori naturali (i genitori): tale diritto non ha nulla a che vedere col diverso diritto riservato ad Enti e privati di “istituire” scuole.
In quest’ottica si pone il diritto, da parte di chi sceglie una scuola diversa da quella statale, di vedersi riconosciuta appieno la gratuità. La previsione di spesa da parte dello Stato per la frequenza delle scuole pubbliche non statali paritarie è del tutto giustificata e legittima quanto quella per le scuole pubbliche statali. Il “singolo” ha infatti il diritto di scegliere la struttura paritaria o statale ove adempiere l’obbligo scolastico. Al principio costituzionale di “uguaglianza sostanziale” consegue il diritto che vengano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto la libertà di scelta.
Pertanto, poiché viene inserita nel bilancio dello Stato la previsione di spesa relativa agli allievi che si iscrivono alla scuola statale, una corrispondente previsione di spesa deve essere effettuata anche per tutti gli allievi della scuola paritaria. E poiché buona parte delle entrate con le quali vengono finanziate le pubbliche spese deriva da introiti di natura tributaria a cui concorrono tutti indistintamente i cittadini, il genitore che intende iscrivere il figlio alla scuola paritaria “non” deve essere arbitrariamente ed ingiustamente costretto a sopportare un ulteriore onere oltre a quello già sostenuto mediante l’imposizione fiscale. Il mancato rispetto di questo “diritto” comporta la violazione del 2° comma dell’art. 34 della Costituzione: la previsione della gratuità della scuola dell’obbligo costituisce un impegno di spesa dello Stato nei confronti del cittadino e perciò dei genitori che iscrivono i figli alla scuola dell’obbligo.
è un impegno a cui lo Stato non può sottrarsi. La mancata applicazione di questa norma costituzionale elide il fatto che, in ogni caso, la gratuità della scuola dell’obbligo è un diritto per tutti, senza eccezioni: infatti, la gratuità corrisponde al diritto del singolo di essere istruito, e non v’è ragione per ritenere che tale diritto venga meno ove l’alunno o la sua famiglia optino, ai fini dell’adempimento dell’istruzione obbligatoria, per la scuola non statale. In quest’ottica va letta anche la sentenza della Corte Costituzionale n° 454 del 1994 che, superando i presunti limiti del “senza oneri”, di fatto riconosce che «l’adempimento dell’obbligo scolastico non è necessariamente legato alla frequenza delle scuole pubbliche (statali)». Si tratta di una questione di democrazia sostanziale e di giustizia sociale.
Giancarlo Tettamanti,
fondatore e membro
del consiglio nazionale Agesc
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche)
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