Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Salve, vorrei un’informazione. Come già letto nel vostro articolo del 23/04/2013, anche io dal 2009 avendo ristrutturato casa usufruisco delle detrazioni fiscali del 36% con modello Unico. Poiché a luglio ed agosto non ho busta paga, l’Agenzia delle Entrate addebita direttamente su c/c l’importo. Ma quest’anno, avendo un CUD da lavoro dipendente inferiore a 8000 euro, mi è stato detto dal Caf che non devo presentare dichiarazione dei redditi e non riscuoterò la rata delle detrazioni relative al 2013. Mi è stato detto anche che non li potrò riscuotere fino a quando non avrò un reddito più alto e, anche se lo avrò, percepirò solo le detrazioni relative all’anno di riferimento. Quindi quelli passati non si recuperano. Posso avere maggiori chiarimenti?
Grazie
Risposta
Gentile lettrice, come le ha correttamente comunicato il suo Caf, per quest’anno purtroppo, perderà queste detrazioni. Tra l’altro, con la crisi e l’alta disoccupazione, il suo caso è molto diffuso. Cosa succede, nel caso in cui un lavoratore dipendente che percepisce uno stipendio basso, o addirittura non ne ha più, effettua i lavori di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione 50% sull’Irpef per le ristrutturazioni ma tali detrazioni superano l’ammontare dell’imposta Irpef dovuta?
In ambito fiscale, viene definita “capienza” la possibilità di un contribuente di ridurre l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef. Se l’ammontare delle detrazioni è superiore all’imposta dovuta, si usa dire che la detrazione “non trova capienza”. La parte eccedente, fatti salvi i casi, espressamente previsti dalla legge, in cui è possibile rinviare il beneficio a un periodo di imposta successivo o trasferirlo a un familiare, non può abbattere il reddito imponibile e non potrà essere recuperata dal contribuente. A questo scopo, anche in riferimento alle detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia (utilizzabile dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83/2012), è necessario valutare la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, che potrebbe non essere in grado di accogliere, anche parzialmente, queste detrazioni. L’agevolazione al 50% per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico non sono quindi da intendersi come un rimborso fiscale e non sarà possibile richiedere la somma non recuperata in dichiarazione. In definitiva, le detrazioni per i lavori di ristrutturazione o per la riqualificazione energetica, si recuperano in dieci anni, ed è su questo periodo che il contribuente deve avere la ragionevole aspettativa di mantenere un’imposta lorda superiore al bonus. Quando le detrazioni superano l’imposta, la parte di bonus non usata non può essere né chiesta a rimborso, né riportata negli anni a venire, neppure da chi beneficia del 65 per cento o del famoso bonus mobili.