Sposerò un cittadino straniero disoccupato. Potrò godere delle detrazioni per il coniuge a carico?

Di Massimiliano Casto
03 Marzo 2015
Il nostro esperto di tributi e imposte Massimiliano Casto risponde al quesito di una lettrice che ad aprile si unirà in matrimonio con un nigerino immigrato in Italia

dichiarazione-redditi-modello-730-shutterstock_255555790Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Spett.le [email protected], desidero porvi un quesito che riceve risposte diverse.
Nel prossimo mese di aprile sposerò un cittadino straniero nato in Niger (Africa). Io sono una docente di ruolo e con contratto a tempo indeterminato da 33 anni. Sono proprietaria solo dell’abitazione dove risiedo e nel mio nucleo famigliare risultano residenti il mio futuro marito e mia madre, quest’ultima beneficiaria di una pensione statale, essendo stata anche lei una professoressa per 40 anni. In questa situazione desidero sapere se dopo la formalizzazione della mia unione (convivo con il mio futuro marito da circa 4 anni), potrei godere dei benefici fiscali legati alla condizione di coniuge a carico. Il mio convivente, dopo il nostro matrimonio, acquisirebbe la cittadinanza italiana e al momento non ha alcuna occupazione. Inoltre nei quattro anni vissuti in Italia non ha mai lavorato. Ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta al mio quesito.
Patrizia Maria Lepore

Risposta

Carissima lettrice, non appena si sposerà, per suo marito, potrà usufruire immediatamente della detrazione fiscale per il coniuge a carico. La normativa tributaria prevede, infatti, che tutti i familiari, compreso il coniuge, con reddito inferiore ad Euro 2.840,51 sono considerati a carico. In generale, è previsto che ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi.

Sono considerati a carico:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli anche adottivi, gli affidati;
– gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

Pertanto, in presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto entro il limite di Euro 2.840,51, sono previste detrazioni che riducono l’Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione. Tale meccanismo di calcolo, la cui logica consiste nel garantire la progressività dell’imposta, prevede detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (il coniuge, un figlio, o un altro familiare) e determina un importo commisurato al reddito lordo del contribuente.

Occorre evidenziare che, per usufruire delle detrazioni, è necessario presentare al suo datore di lavoro o all’ente pensionistico una dichiarazione con l’apposita modulistica. Tra l’altro ogni anno e ad ogni variazione della propria situazione rispetto ai familiari a carico, è necessario presentare una nuova dichiarazione con l’indicazione della data di decorrenza della nuova situazione familiare (riportata con il formato gg/mm/aa). A gennaio di ogni anno l’erogazione delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico sarà sospesa: in attesa della produzione della nuova dichiarazione, viene comunque garantita alla consegna della dichiarazione l’erogazione della detrazione anche per i mesi arretrati, in fase di conguaglio fiscale (busta paga di dicembre) o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.

Se si intende fare richiesta di detrazioni d’imposta bisogna compilare un apposito modulo. Non è un’operazione particolarmente complicata quindi è possibile farlo da soli ed evitare di rivolgersi ad un esperto. Tale modulo, reperibile anche su internet, si compone di cinque sezioni che vanno lette attentamente e riempite con cura in ogni parte.

Foto modello 730 da Shutterstock

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