
Si punisce il reato, non si istiga a farlo. No all'agente provocatore
Da queste parti non è che capiti molto spesso di essere d’accordo con Raffaele Cantone, presidente dell’Anac (ente, a nostro modestissimo avviso, per lo più inutile se non dannoso). E tuttavia, quando capita, merita una segnalazione. Ad esempio, oggi sul Corriere della Sera, Cantone ha scritto un articolo totalmente condivisibile sin dal titolo: “Va punito chi fa reati, non chi potrebbe farli. Ecco tutte le incognite dell’agente provocatore”.
Lo spunto di cronaca è fornito dall’inchiesta Fanpage di Napoli, in cui un ex boss ed ex pentito della Camorra ha fatto da in esca avvicinando funzionari e politici, cercando di corromperli. Non stiamo a farla lunga e vi rimandiamo all’articolo sul Sole 24 Ore in cui è spiegata la vicenda che ha coinvolto anche Roberto De Luca, figlio di Vincenzo, presidente della Campania.
ISTIGAZIONE. Da più parti, non ultimo l’eroe di Mani Pulite Piercamillo Davigo, ci si è espressi a favore dell’introduzione dell’agente provocatore per combattere la corruzione. Ma Cantone, che firma l’articolo con Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto Penale alla Statale di Milano, è perplesso: perché è «problematico ricorrere a qualcuno, in genere un appartenente alle forze dell’ordine, che istiga a commettere un reato per assicurare alla giustizia chi non ha ancora compiuto alcun delitto. Quando un falso imprenditore propone a un amministratore pubblico una tangente sta infatti creando artificialmente un reato che non sarebbe stato commesso in assenza della “provocazione”».
CREARE IL REATO. Scrive ancora Cantone: «L’agente provocatore è figura ben diversa da quella dell’infiltrato che agisce “sotto copertura” in un’indagine giudiziaria relativa a un reato (ad esempio il traffico di droga) che è già stato ideato e sta per essere commesso. La differenza sta tutta qui: l’agente provocatore crea il reato attraverso una messa in scena, l’agente infiltrato si limita a disvelare un’intenzione criminosa già esistente».
Cantone elenca poi le ragioni che impongono grande prudenza nell’uso di tali agenti, non ultima l’insopprimibile esigenza «di garantire il rispetto di diritti fondamentali del cittadino di fronte alla giustizia penale. (…) Anzitutto va ricordato quel che si insegna agli studenti di giurisprudenza: il compito della giustizia penale è punire (e perseguire) coloro che hanno commesso reati, cioè fatti socialmente dannosi, non coloro che si mostrano propensi a commetterne. In secondo luogo, è opportuno riflettere sul fatto che uno Stato che mette alla prova il cittadino per tentarlo e punirlo, se cade in tentazione, non riflette un concetto di giustizia liberale. D’altra parte si tratta di una pratica investigativa che, all’evidenza, si può prestare ad abusi: chi decide chi, quando e come provocare?».
Seconda osservazione con domanda altrettanto intelligente: «Le indagini si iniziano quando si ha notizia della commissione di un reato, cioè di un fatto realmente accaduto e contrario alla legge penale. Quand’è invece che si inizia a provocare per verificare l’integrità o la propensione a delinquere di questa o quella persona?».
RICORSI. Il ricorso all’agente provocatore, inoltre, è assai problematico e non è un caso che in Europa il suo utilizzo è molto raro. «La Corte europea dei diritti dell’uomo – nota Cantone – ha in più occasioni condannato Paesi membri del Consiglio d’Europa (ad esempio la Lituania) per l’impiego ritenuto illegittimo di questo istituto. Affermando un principio vincolante per l’ordinamento italiano, la Corte di Strasburgo — proprio in relazione a vicende di corruzione — ha dichiarato inammissibile il ricorso all’agente provocatore allorché si accerti che il reato non sarebbe stato commesso senza la provocazione».
Foto Ansa
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