Senato approva il decreto carceri, ora è legge

Di Chiara Rizzo
19 Febbraio 2014
Con 147 sì e 95 no è passato senza modifiche il provvedimento che prevede l'incentivo del braccialetto elettronico e del ricorso alla detenzione domiciliare, e istituisce il garante nazionale dei detenuti

Con 147 sì e 95 no è passato anche al Senato il decreto carceri che così è finalmente convertito in legge. Lo hanno approvato Pd, Ncd, Scelta civica, Pi, Autonomie e Gal. Contrari invece Forza Italia, Lega Nord, Sel e Movimento 5 stelle. I senatori della Lega in particolare hanno manifestato in aula appendendo degli striscioni in cui si accusava la legge di provocare una “Evasione di stato” e di mettere “Ottomila delinquenti fuori di galera grazie allo Stato”. I commessi sono intervenuti subito e hanno rimosso striscioni e cartelli. Alla Camera il decreto era passato dopo che il governo Letta aveva apposto il voto di fiducia, lo scorso 5 febbraio. Oggi in carcere ci sono 61.400 persone a fronte di appena 47mila posti disponibili.

IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. Una delle misure introdotte dalla nuova legge è l’obbligo per il magistrato di sorveglianza di disporre il braccialetto elettronico per i detenuti agli arresti domiciliari. Nel caso non lo facesse, il magistrato di sorveglianza dovrà motivare la sua decisione. Il braccialetto però sarà usato per chi ha il permesso di trascorrere parte della pena all’esterno, e fuori dal carcere in affidamento ai servizi sociali, o in permesso di lavoro all’esterno del carcere (leggi qui la denuncia del “pasticcio” sulla gestione del braccialetto elettronico dal 2001 ad oggi, fatta dal capo della polizia Alessandro Pansa).

DETENZIONE DOMICILIARE E SCONTI PENA. Diventa stabile la norma che consente di trascorrere gli ultimi 18 mesi di detenzione ai domiciliari. La nuova legge prevede anche un aumento degli sconti di pena da 45 a 75 giorni ogni semestre, per buona condotta per i detenuti, ma solo per l’arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015, la detrazione di pena non vale per chi ha gli arresti domiciliari o l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma solo per i detenuti in carcere, e comunque sarà valutata caso per caso da un magistrato di sorveglianza. Esclusi in ogni caso i detenuti per mafia e terrorismo.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Viene modificata anche una piccola parte della legge Bossi-Fini e si anticipa la procedura di identificazione all’immediato (anziché entro i 18 mesi successivi) per chi è arrestato in modo da evitare il transito dal carcere al Centro di identificazione ed espulsione, e ridurre la permanenza nei Cie. Inoltre si amplia il campo di applicazioen dell’espulsione in alternativa alla detenzione: fino ad oggi potevano essere espulsi gli stranieri condannati per una pena di due anni di resclusione, ora questa norma si applicherebbe a chiunque è condannato per reati legati alla legge Bossi-Fini se la condanna è sino a due anni di reclusione. Resta escluso dal provvedimento chi è condannato per rapina o estorsione aggravate.

GARANTE NAZIONALE DEI DETENUTI. Fino ad oggi è stata una figura scelta, liberamente, dalle comunità locali o al massimo all’interno delle Regioni. Ora è introdotta la figura del Garante nazionale che assicurerà indipendenza e competenza in materia di diritti umani dei detenuti, non solo nelle carceri, ma anche nel Cie: per l’esattezza si prevede un collegio di tre membri scelti tra esperti indipendenti, in carica per 5 anni non prorogabili. Il garante potrà accedere a qualsiasi struttura e avrà anche il potere di ispezionare informazioni e documenti, e di formulare raccomandazioni specifiche all’amministrazione penitenziaria: ogni anno trasmetterà al Parlamento una relazione dell’attività svolta.

 

Articoli correlati

1 commento

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono chiusi.