Il reddito d’abitazione e detrazioni per familiari a carico
Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Buongiorno, coniuge a carico: il reddito della casa di abitazione si considera o no nel determinare il reddito complessivo di € 2.840?
Grazie.
Giorgio Comoli
Risposta
Gentile lettore, purtroppo, nel reddito complessivo da dichiarare per ottenere le detrazioni per familiari a carico, deve essere incluso anche il reddito dell’abitazione principale e quello delle pertinenze. A tal proposito, penso sia meglio fare una panoramica del problema reddituale.
[pubblicita_articolo allineam=”destra”]Un familiare viene considerato a carico fiscalmente quando possiede un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 – Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
A chiarire meglio, ci viene incontro anche una circolare dell’Agenzia delle Entrate la quale stabilisce dettagliatamente che: «Le detrazioni di imposta per coniuge, figli e altri familiari spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano siano considerate fiscalmente a carico, ovvero siano in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore al 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In tale limite deve essere compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze» (circolare 1/E del 2008).
Foto documenti da Shutterstock
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