Per un attimo le schiene degli italiani sono state attraversate da un brivido di paura che ha fatto rivivere gli scenari della fantascienza distopica letta nei romanzi di Orwell, Huxley, Bredbury.
Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia in tv l’intenzione del governo di entrare nelle case degli italiani ponendo limiti alle cene in famiglia e alle feste private, contando, per i controlli, sulle «segnalazioni» di cittadini delatori.
Ora, a prescindere dalla disinvoltura con cui un ministro della Repubblica si permette di mostrare il vero volto totalitario del governo di cui fa parte, quello che davvero stride alle orecchie dei giuristi è la pacchiana incostituzionalità di una simile proposta. Tre brevi considerazioni.
1) La Costituzione repubblicana vigente, all’art. 14, primo, tutela la libertá di domicilio, definendola inviolabile. Il successivo terzo comma autorizza accertamenti o ispezioni per motivi di natura sanitaria, ma questi debbono essere regolati «da leggi speciali». Ora, la puntualizzazione circa la specialità della fonte va intesa quale richiamo ad una riserva di legge formale: le limitazioni di cui sopra, proprio perché intervengono in un ambito intimo e privato, richiederebbero unicamente l’utilizzo della legge ordinaria dello Stato con esclusione, dunque, degli atti normativi aventi forza di legge tra i quali rientra il decreto-legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale.
2) Qualora un DPCM dovesse contenere una disposizione di questo tenore, presenterebbe evidenti profili di illegittimità. Esso, infatti, troverebbe la sua base legale nel decreto-legge n. 19/2020, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e nel recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ma non avrebbe una funzione attuativa bensì innovativa, in quanto stabilirebbe una nuova misura di contenimento non prevista nella fonte (il decreto-legge) attributiva del potere in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il testo definitivo del DPCM non ha poi accolto i desiderata del ministro Speranza limitandosi a «raccomandare fortemente» l’atteggiamento che i cittadini devono tenere dentro le proprie abitazioni. È il classico caso della pezza peggiore del buco. La «forte raccomandazione» è un ircocervo che non abita nel pianeta del diritto: non determina doveri e non prevede sanzioni. Dal punto di vista strettamente giuridico avrebbe avuto, paradossalmente, più senso l’obbligo, per quanto incostituzionale, del ministro Speranza, che il suggerimento da Stato Etico che l’avvocato di Volturara Appula ha voluto paternamente elargire ai sudditi italiani.
Occorre, peraltro, ricordare che la tutela del domicilio rappresenta un riferimento essenziale nella tradizione del costituzionalismo liberale, collocandosi nel sistema dei diritti di libertà come declinazione imprescindibile della libertà personale. Per rendersi conto dell’importanza del tema che stiamo trattando basta dare un’occhiata ai lavori preparatori della Costituzione, ed in particolare al verbale della seduta del 19 settembre 1946 della Prima Sottocommissione. In quella sede, infatti, si discusse di quello che sarebbe poi divenuto l’art.14. Iniziò il Presidente Giovanni Tupini dando lettura del testo inizialmente proposto: «Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell’autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico. Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari devono esser fatte in presenza dell’interessato o di persona di famiglia, o, in mancanza, di due vicini facenti fede e secondo le norme stabilite dalla legge». Scattò immediatamente Togliatti osservando che, quando si diceva: «o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico», vi era una tale ampiezza nella quale poteva rientrare di tutto. Secondo lui il pericolo era che la legge avrebbe potuto contraddire la Costituzione «per motivi di ordine pubblico», e in tal caso il domicilio non sarebbe stato più inviolabile. Propose, perciò, la soppressione dell’inciso. L’on. Ottavio Mastrojanni dichiarò di concordare con Togliatti. Secondo lui «una qualsiasi legge, in situazioni contingenti speciali, avrebbe potuto infrangere il concetto della Costituzione e lasciare che l’arbitrio prevalesse sulla legge, tanto più se si dicesse “o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi”». Anche l’on. Francesco De Vita concordò con la proposta di Togliatti chiedendo la soppressione dell’inciso. Il relatore del testo, on. Lelio Basso, spiegò che la formulazione del testo prendeva in considerazione casi eccezionali come ad esempio quello di un malato contagioso. Mastrojanni obiettò che il quel caso ci sarebbero state le leggi sanitarie a provvedere in materia. Togliatti insistette nella proposta di soppressione e dichiarò: «Purtroppo nel diritto pubblico e nel costume pubblico e politico dell’Italia è invalso l’uso che la sola legge che conta è quella di pubblica sicurezza. Si può scrivere quello che si vuole nella Costituzione e nei Codici. Poi il Governo fa la legge di pubblica sicurezza, la quale è la sola che regola i rapporti tra il cittadino e l’autorità dello Stato». Alla fine, l’inciso fu eliminato e si optò per una soluzione di compromesso avanzata dall’on. Aldo Moro. Fu una discussione interessante che si protrasse per più di un’ora in punta di diritto e con argomentazioni giuridiche di una profondità tale da far impallidire gli attuali inquilini del parlamento, dei semplici nani rispetto a quei giganti.
Nell’ottica della celebre eterogenesi dei fini di Augusto del Noce, appare interessante che a difendere l’inviolabilità della libertà di domicilio fosse soprattutto la sinistra ed in particolare i comunisti, i quali nutrivano una profonda ed epidermica idiosincrasia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ultimo che avevo conosciuto, infatti, era stato Mussolini. Chissà cosa avrebbero detto e pensato Togliatti e compagni se qualcuno avesse detto loro che nell’Italia 2020 le libertà fondamentali della Costituzione, da loro tanto amata, si sarebbero potute conculcare non con le «leggi eccezionali», che tanto temevano, ma addirittura attraverso un atto amministrativo, un semplice decreto monocratico, di un Presidente del Consiglio impersonificato da un oscuro avvocato di provincia, non eletto da nessuno, non facente parte di nessun partito, non rappresentante di nessuno. Almeno il Cav. Benito Mussolini un partito l’aveva.
Avv. Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita
Prof. Daniele Trabucco, docente di diritto costituzionale
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