Onu, nessuna svolta: la cannabis resta pericolosa

Di Daniele Onori
15 Dicembre 2020
Molti media hanno salutato come una svolta il recente voto delle Nazioni Unite sulle raccomandazioni dell’Oms. Ma bisogna leggere bene i documenti

Tratto dal Centro Studi Livatino – A conclusione di un iter durato oltre due anni, il 2 dicembre 2020 la 63esima sessione Commission on Narcotic Drugs (Cnd) dell’Onu ha modificato quelle che sino a ieri erano le classificazioni della convenzione del 1961, e ha rimosso la cannabis dalla tabella IV, quella delle sostanze a rischio particolarmente forte di abuso, senza alcuna utilità terapeutica.

1. Ripresa e rilanciata dai media, la notizia è stata definita una “svolta”, destinata a fare storia nella lotta per la legalizzazione della cannabis. In realtà però il recente voto delle Nazioni Unite sulle raccomandazioni dell’OMS ha visto l’approvazione di una sola di quelle proposte: pur essendo espunta da Schedule IV, la cannabis rimane Schedule I secondo le Nazioni Unite [1]. Essa potrà essere prodotta, estratta e studiata per uso medico e scientifico, ma per un uso non scientifico resta classificata come sostanza sotto controllo, come definito nella Tabella I della Convenzione del 1961. 

Fino al 2 dicembre la cannabis e la resina di cannabis erano incluse, insieme a oppioidi, cocaina e numerose sostanze di sintesi, nella Tabella I e nella Tabella IV della Convenzione del 1961. Le sostanze presenti in entrambi gli elenchi erano categorizzate come sostanze soggette ad abuso e alla produzione di effetti negativi, con un assente uso terapeutico.

Il Comitato dell’OMS ha raccomandato l’esclusione della cannabis e della resina di cannabis nella Tabella IV, riconoscendone esclusivamente il suo valore terapeutico. Con la maggioranza semplice dei voti favorevole (26 Sì, 25 NO e 1 astenuto), la cannabis è stata declassificata nella convenzione del 1961 e mantenuta solamente nella Tabella I. Ci sono stati voti favorevoli di 11 su 12 paesi dell’Unione Europea (escludendo l’opposizione dell’Ungheria), degli Stati Uniti e dell’India. 

2. Le raccomandazioni fornite dall’OMS riguardo alla cannabis erano le seguenti:

  1. Rimuovere la cannabis e la resina di cannabis dalla tabella IV della Convenzione Unica: essa è stata approvata.
  2. L’aggiunta di Dronabinol (e stereoisomeri) al programma I della Convenzione Unicaeliminando di conseguenza il dronabinol e i suoi stereoisomeri (delta-9-tetraidrocannabinolo) dalla Tabella II della Convenzione del 1971. Con il voto contrario della Commissione (23 Sì, 28 No, 2 Astenuti), il dronabinolcontinua ad essere escluso dalla Convenzioni unica del 1961. La raccomandazione di aggiungerlo alla Tabella I per la somiglianza dei criteri già presenti riconosceva le finalità mediche del dronabinol. Inoltre, tale aggiunta avrebbe facilitato notevolmente l’attuazione delle misure di controllo delle Convenzioni negli Stati membri. Essa non è stata approvata.
  3. È stata fatta salva l’adozione da parte della Commissione della seconda raccomandazione, ad aggiungere il THC (isomeri del delta-9- tetraidrocannabinolo) alla Tabella I della Convenzione del 1961, eliminando di conseguenza il THC (isomeri del delta-9-tetraidrocannabinolo) dalla Tabella I della Convenzione del 1971. L’approvazione della seconda raccomandazione era propedeutica per la discussione di quella successiva. Con tale rifiuto, la commissione non ha potuto esprimersi sulla terza raccomandazione che avrebbe escluso il THC dalla tabella I della Convenzione del 1971. Questa tabella include le sostanze che si ritengono possano creare un grave rischio per la salute pubblica, il cui valore terapeutico non è attualmente riconosciuto dalla Commissione sugli stupefacenti. La raccomandazione dell’OMS non è stata discussa.
  4. Rimuovere gli estratti e le tinture di cannabis dalla tabella I della Convenzione Unica. Sebbene molti valutassero questa proposta di natura unicamente amministrativa, Paesi come il Giappone e Thailandia hanno manifestato apprensione per la finalità alla base della raccomandazione e hanno osservato che la sua attuazione avrebbe potuto generare equivoci, stimolando i cittadini ad abusare di tali sostanze. La Commissione ha comunque bocciato la raccomandazione dell’Oms (24 Sì, 27 No, 2 Astenuti) che mirava ad includere gli estratti e tinture di cannabis nella Tabella I senza dover entrare nello specifico della modalità della sua preparazione, nonostante il voto favorevole dei paesi membri dell’Unione.
  5. Non è stata approvata l’aggiunta di una nota a piè di pagina nella tabella I della Convenzione Unica a “Preparazioni di cannabidiolo”, che recita: “Le preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e non più dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo non sono sotto controllo internazionale”. 
  6. “Aggiungere preparati contenenti dronabinol, prodotti per sintesi chimica o come preparati di cannabis che sono composti come preparati farmaceutici con uno o più altri ingredienti e in modo tale che il dronabinol non possa essere recuperato con mezzi prontamente disponibili o con una resa che sarebbe costituiscono un rischio per la salute pubblica, secondo l’Allegato III della Convenzione del 1961”. Nemmeno tale proposta è stata approvata.

3. La sola raccomandazione adottata è stata pertanto la rimozione della cannabis e delle resine di cannabis dalla tabella IV della Convenzione Unica, legittimandone l’uso medico legale: significa che la cannabis rimane nella tabella I (Schedule I) secondo la Convenzione Unica e lascia il THC nella tabella I della Convenzione del 1971. In concreto è stata data un’autorizzazione formale per ciò che era già nella pratica: la cannabis non sarà più considerata come droga senza alcun valore terapeutico, ma al contrario come droga con rischi minori e dal valore terapeutico. 

La gran parte dei media ha invece presentato la vicenda come un balzo in avanti verso la legalizzazione. Per le Nazioni Unite la cannabis non è “meno pericolosa”, tant’è che essa resta a chiare lettere nel programma I (Schedule I). Se le Nazioni Unite non avessero approvato questa misura, ogni Paese con un programma medico sulla Cannabis terapeutica si troverebbe in piena violazione delle convenzioni internazionali.

4. Va aggiunto che le Nazioni Unite hanno sempre tenuto alta l’attenzione sui costi umani e sociali del traffico e della dipendenza da sostanze, compreso l’uso della cannabis. In occasione della giornata mondiale per la lotta al narcotraffico del 25 giugno, l’Agenzia delle Nazioni unite sulle droghe e il crimine (Unodc) ha pubblicato il rapporto mondiale sulla droga: una panoramica globale dell’offerta e della domanda degli stupefacenti, per il quale la cannabis è la sostanza stupefacente più usata [2].

Si stima che 192 milioni di persone abbiano consumato cannabis nel 2018. Nell’executive summary del rapporto si legge che «il consumo di droghe in tutto il mondo è in aumento, in termini sia di numeri complessivi sia di percentuale della popolazione mondiale che fa uso di sostanze. Nel 2009, i 210 milioni di consumatori stimati rappresentavano il 4,8 per cento della popolazione globale di età compresa tra 15 e 64 anni, contro i 269 milioni di stimati nel 2018, corrispondenti al 5,3 per cento della popolazione». Di questi, circa 35,6 milioni di consumatori hanno sofferto di disturbi dovuti alle droghe.

Sarebbe davvero illogico illustrare con preoccupazione con questi dati, e a distanza di qualche settimana – tale è stato il messaggio mediatico – dare una sorta di “liberi tutti” per cannabis e derivati. La lettura dei documenti è una pratica che talora potrebbe essere seguita anche dai media.


[1] Nel 1961 furono avviati negoziati tra diversi paesi del mondo per elaborare un trattato chiamato Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti. Dieci anni dopo, fu presentato un altro insieme di programmi, chiamato Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Questi due trattati stabiliscono le linee guida di base per la legalità internazionale di alcune droghe, ma lasciano che i singoli paesi elaborino le proprie politiche, sebbene debbano rimanere in linea con i trattati (o, almeno, dovrebbero).

Nel 2018, 186 governi avevano firmato il trattato della Convenzione Unica sugli stupefacenti, anche se questo non dà a tutti loro la possibilità di votare.

I seguenti sono i due trattati e i loro gruppi di programmazione, prima del voto:

Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti 1961:

Schedule I – Droghe che creano dipendenza ad alto rischio di abuso (il gruppo contiene cannabis ed eroina).

Schedule II – Sostanze mediche a basso rischio di abuso.

Schedule III – Preparati a base di sostanze nella tabella II e quelli che utilizzano cocaina.

Schedule IV – I farmaci più pericolosi elencati nella tabella I, sono considerati molto dannosi e privi di sostanziale valore medico o terapeutico. (Questo gruppo contiene cannabis).

Convenzione unica sulle sostanze psicotrope 1971:

I – Sostanze che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, con un alto rischio di abuso e che sono considerate prive di valore terapeutico sostanziale. Questo gruppo include il THC (ma non l’intera pianta di cannabis).

II – Sostanze che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, con un rischio di abuso e che si ritiene abbiano solo un valore terapeutico da basso a moderato.

III – Sostanze che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, con un rischio di abuso e che si ritiene abbiano un valore terapeutico da moderato ad alto.

IV – Sostanze che rappresentano una minaccia minore per la salute pubblica, con un rischio di abuso, e che sono considerate ad alto valore terapeutico.

[2] Vedi https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html

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