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Home Economia

Un figlio con contratto di stage è ancora un figlio a carico? Attenzione al “rimborso spese”

Mio figlio ha un contratto di lavoro da stagista per 6 mesi e percepisce 500 euro al mese: posso considerarlo fiscalmente a carico? Risponde l'esperto del "Fisco semplice" Massimiliano Casto

Massimiliano Casto
21/07/2014 - 17:58
Economia
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euro-tasse-fisco-dichiarazione-redditiMassimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Vorrei sapere se mio figlio lo posso considerare fiscalmente a carico avendo un contratto di lavoro da stagista per 6 mesi (28/03/2014 – 28/09/2014) e percependo uno stipendio di € 500,00 mensili. Il mese scorso ha fatto dello straordinario percependo € 117,00 in più. Grazie per la risposta.

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Risposta

I figli, il coniuge e altri familiari possono considerarsi fiscalmente a carico quando possiedono un reddito annuo inferiore o uguale a € 2.840,51. L’importo comprende tutti i redditi che concorrono alla formazione del “reddito complessivo Irpef”, soggetto a tassazione ordinaria. Vi sono poi alcune eccezioni alla regola generale che prevedono come altri redditi, pur non rientrando nel “reddito complessivo Irpef”, siano computati nel limite degli € 2.840,51 e viceversa. Nel caso di stage, ci sono da chiarire alcuni aspetti.

Per stage o tirocinio formativo s’intende il rapporto che s’instaura fra un datore di lavoro (pubblico o privato) ed un soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato (non sussistono quindi in capo all’impresa obblighi retributivi e contributivi), al fine di consentire al tirocinante di acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi formativi o di orientamento professionale.

In effetti gli stage o tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 della legge 196/1997 e dal DM 142/1998 per realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che si instaura tra il soggetto ospitante (pubblico o privato) e il soggetto ospitato (stagista), non costituisce – detta specificatamente l’art.1 del DM 142/1998 – rapporto di lavoro subordinato. Quindi non si deve parlare di “stipendi” o di “retribuzione”, ma esclusivamente di somme che vengono corrisposte al tirocinante a titolo di rimborsi spese, borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

Se un’azienda decide di dare un contributo economico ai suoi stagisti, può farlo in due modi. Parliamo di premio o borsa di studio per le somme erogate arbitrariamente. Parliamo invece di rimborsi spese quando le somme vengono erogate espressamente per rimborsare spese effettivamente sostenute (ad esempio per un viaggio). Ormai però le aziende chiamano quasi sempre la somma che danno ai loro stagisti “rimborso spese”, intendendo con questo termine una sorta di premio mensile forfettario. A livello fiscale, entrambe queste modalità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente.

Quindi, in definitiva, anche se lo stagista non può percepire stipendio o compenso in quanto non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altro tipo, visto che può percepire un rimborso spese o una borsa di studio, questo è un introito fiscalmente rilevante e pertanto non può essere fiscalmente a carico del genitore se percepisce somme che superano l’importo di 2.840,51 euro annui.

Tags: borsa di studioconiuge a caricodichiarazione redditifamiliari a caricofigli a caricofiglio a caricofisco sempliceimposteirpefLavoropremioredditorimborso spesestagetirocinio
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