Fisco semplice
Dichiarazione dei redditi. Tutto sui familiari a carico
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Massimiliano Casto, autore di questo blog, è tributarista e consulente del lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Salve sono un lavoratore part time presso un centro commerciale. Mia moglie è stata licenziata da un paio di settimane e vorrei sapere cosa devo fare (Iter) per poterla mettere a mio carico familiare… in attesa di una pronta risposta la ringrazio infinitamente.
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Risposta
Le detrazioni per familiari a carico: cosa sono e come ottenerle
Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi oppure nella retribuzione o pensione mensile. Il fisco prevede infatti che, in presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto entro il limite di euro 2.840,51, siano previste detrazioni che riducono l’Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione. Tale meccanismo di calcolo, la cui logica consiste nel garantire la progressività dell’imposta, prevede detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (il coniuge, un figlio, o un altro familiare) e determina un importo commisurato al reddito lordo del contribuente. Vediamo meglio come funziona e cosa fare per ottenerle.
Chi sono considerati familiari a carico
I familiari che possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
[pubblicita_articolo allineam=”destra”]L’unico requisito che questi soggetti devono soddisfare per rientrare nell’elenco dei familiari fiscalmente a carico è il possesso nell’anno d’imposta di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Infatti la detrazione, al superamento di questa cifra non spetta neppure in parte, anche nel caso in cui il reddito sia stato percepito unicamente negli ultimi mesi dell’anno.
Gli altri familiari a carico
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.
Il limite di reddito
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere sommate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
La domanda
La domanda per la richiesta delle detrazioni di imposta deve essere presentata al datore di lavoro al momento dell’assunzione o all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione. Vanno comunicate successivamente solo eventuali variazioni (come nel caso in cui il coniuge perde il lavoro ma tenendo presente che detto coniuge, per cui si desidera la detrazione fiscale, non deve superare il reddito annuo di euro 2.840,51). Sulla base delle indicazioni fornite dal lavoratore, il datore di lavoro, che funge da sostituto di imposta, effettua le detrazioni di imposta al momento della determinazione della busta paga mensile del lavoratore.
Il modulo di richiesta delle detrazioni di imposta viene fornito direttamente dal datore di lavoro, ma è facilmente reperibile anche online. Tale modulo di richiesta delle detrazioni di imposta è un modulo particolarmente semplice, che può essere compilato autonomamente dal soggetti richiedente, senza l’aiuto di un esperto.
Nel caso in cui, successivamente alla compilazione del modulo, e alla presentazione dello stesso al sostituto di imposta, ci si accorga di aver commesso un errore di compilazione, è sempre possibile rimediare presentando un nuovo modulo di richiesta delle detrazioni fiscali, al proprio sostituto di imposta. Nel caso in cui, invece, il dichiarante non si accorga subito dell’errore, sarà sempre possibile rimediare, applicando le corrette detrazioni direttamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi: 730 o modello Unico.
Foto dichiarazione redditi da Shutterstock
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