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La «maldestra» sentenza di Roma che ha aperto all’adozione per i gay. Un esperimento rischioso

Giancarlo Cerrelli spiega perché l'interpretazione del Tribunale per i Minorenni «è del tutto fantasiosa». «Non siamo di fronte solo a un problema di interpretazione della legge, ma di abuso della norma»

Benedetta Frigerio
03/09/2014 - 5:00
Società
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Anche l’Italia ha avuto le sua prima coppia omosessuale a cui è stato riconosciuto il diritto ad adottare un bambino con la formula della “step child”, permessa prima ancora che la norma, annunciata dal governo Renzi, sia approdata in Parlamento. Tutto grazie alla «sentenza creativa», di un giudice del tribunale di Roma. Così almeno la definisce Giancarlo Cerrelli, vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani e segretario nazionale del comitato “Sì alla famiglia”, per cui non siamo solo di fronte «ad un’interpretazione estensiva della legge, come fa credere il magistrato, ma a un abuso circa l’interpretazione della norma in quanto tale».

Il giudice nella sentenza ammette l’adozione da parte di coppie omosessuali «nell’interesse superiore del minore», per cui «la domanda di adozione può essere proposta anche da persona singola» (articolo 44, lettera d, della legge 184/83). Ma questo articolo, come per altro ha ricordato il pm, non riguarda solo il caso di stato di abbandono del minore?
Questa sentenza è maldestra. L’interpretazione che ha dato il Tribunale per i Minorenni di Roma è del tutto fantasiosa. Infatti, la lettera d, dell’articolo 44, della legge 184/83, prevede l’adozione anche da parte di coppie non sposate o di single, ma solo nel caso in cui si riscontri l’impossibilità di affidamento preadottivo. Il requisito di tale fattispecie è lo stato di abbandono del minore in situazioni difficili, ad esempio quando sia gravemente handicappato. In questi casi, per favorire l’adozione, nell’interesse superiore del minore, si evita la procedura normale che prevede un periodo di affido precedente all’adozione. Presupposti della fattispecie qui prevista sono due: la dichiarazione di adottabilità e la mancanza di una idonea coppia di coniugi disposta all’accoglimento del minore. Tuttavia, nel caso analizzato non ci sono questi presupposti. Come ha notato anche il Pm, qui non siamo di fronte a uno stato di abbandono, questa bambina la madre ce l’ha e, fino a prova contraria, ha anche un padre. La legge sull’adozione è rigorosissima nel tutelare i minori.

Il giudice ritiene «preminente interesse del minore» l’affetto fra le due donne. Si legge che il bambino sta bene perché ha una casa, una scuola e l’attenzione della madre e della compagna. Insomma, quello che per l’avvocato Cerrelli è contro il bambino per il giudice romano rappresenta il suo bene. Come se ne esce?
Innanzitutto in questo caso non siamo di fronte solo a un problema di interpretazione della legge, ma di abuso della norma. Ripeto, l’affetto è stato giustamente considerato nell’applicazione della legge sull’adozione per i bambini in stato di abbandono in casi gravi, ma qui manca proprio lo stato di abbandono. Certamente poi questo abuso è favorito dal fatto che oggi stiamo assistendo a un pressing relativista, che nega i dati oggettivi e pone il sentimento alla base dell’ordinamento giuridico. Questo non era mai accaduto; usare tale criterio significa destabilizzare l’ordinamento stesso: l’affetto, infatti, può mutare, o finire e quando ciò accade può riservare un grave nocumento al minore. Ritengo che porre come  base principale dell’adozione l’affetto, o il desiderio di diventare a tutti i costi genitore sia pericoloso; ciò che invece l’adozione deve  primariamente garantire, oltre ad una base di amore accogliente, è l’interesse del minore in stato di abbandono a poter avere un padre e una madre che le circostanze della vita gli hanno negato, i quali possano donare al minore un’educazione e una formazione fondati sulla complementarietà e sulla differenza sessuale, così come la natura richiede. Serve tornare ai fondamenti del diritto e trovare un minimo comune denominatore intorno alle evidenze elementari. Altrimenti ci va di mezzo la società intera.

«Nel caso di specie non si tratta di concedere un diritto ex novo, creando una situazione inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto», dice ancora la sentenza. Così, in nome della non discriminazione e solo per il fatto di esserci, una situazione di fatto viene supportata. E se domani si trattasse della poligamia o dell’incesto?
Questo è l’altro grande dramma contemporaneo che si diffonde grazie al relativismo: basta desiderare una cosa affinché sia riconosciuta come un diritto. Ecco che l’idea del più forte, in questo caso delle due donne omosessuali, vince sulla realtà naturale da cui proviene il bambino, un uomo e una donna. Se la giurisprudenza accantona come irrilevante il dato naturale, prevale la volontà del più forte e può accadere che si imponga, come in questo caso, un’idea di famiglia che non ha nulla a che vedere con la realtà.

Lei aveva già scritto su tempi.it che la sentenza sull’affido a una coppia omosessuale concesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, insieme a una sentenza della Cassazione dell’11 gennaio 2013, n. 601 e  a una sentenza della Cedu (19 febbraio 2013), avrebbero rappresentato dei precedenti pericolosi. In effetti, il giudice di Roma ha citato proprio questi  pronunciamenti.
Avevo facilmente preconizzato che quelle sentenze da lei citate, avrebbero aperto un vulnus nel nostro ordinamento giuridico a favore delle adozioni  per coppie omosessuali. Queste sentenze sono state, infatti, usate dal tribunale romano per i minorenni come il grimaldello per interpretare in modo soggettivo la legge sull’adozione, con la pretesa di sostituire totalmente la “genitorialità” naturale, secondo una delle forme più totalizzanti del giuspostivismo, per cui è la legge a determinare la realtà. Tanto che, come dice la sentenza, i giudici pensano che «il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali (…). In altri termini non sono né il numero né il genere a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini». Ed ecco qui che basta una norma a far diventare qualcuno genitore, per cui non conta nemmeno il numero, il sesso, l’età delle madri o dei padri in questione. Ecco qui che, sconfessata in un attimo la modalità naturale con cui il bambino viene al mondo con cui si riconosce chi sono il padre e la madre, si apre la porta anche all’accettazione della poligamia.

Il giudice tiene poi conto del registro delle unioni civili a cui le due ricorrenti sono iscritte, senza che sia riconosciuto dalla legge. Può la corte considerarlo come un fattore rilevante?
È evidente che si ripetono casi in cui i giudici non applicano la legge e usano strumenti propagandistici come questo non riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico. Molti giudici manifestano nelle loro sentenze una evidente connotazione ideologica; altri, invece, seguono supinamente il trend della cultura e della giurisprudenza ormai dominante. La tendenza è sempre più spesso quella che ci vede incamminati verso una frattura dei legami genitoriali naturali a favore della creazione di rapporti legali artificiali, che non tiene conto del vero interesse del minore ad avere genitori complementari e sessualmente differenti. Tale processo giuridico porterà a depotenziare la genitorialità naturale, a favore di simulacri di genitorialità, con grave danno per la nostra società.

Il giudice parla però di «mancanza di certezze scientifiche», per cui non bisognerebbe permettere l’adozione a una coppia omosessuale.
Appunto, se anche volessimo negare l’evidenza che un bambino nascendo da un papà e una mamma per svilupparsi integralmente deve essere cresciuto da loro, come possiamo accettare, in mancanza di prove, di fare un esperimento su di lui? Si potrebbe obiettare che questo già accade, in caso di morte o abbandono al bambino da parte del padre o della madre, ma un conto è riparare a un incidente e un altro è provocarlo senza sapere che effetti avrà su un bimbo indifeso e innocente.

I giudici obiettano che se il minore avrà problemi di crescita, la colpa sarà «della società» e dei suoi «pregiudizi». Si può esprimere un’opinione preventivamente al verificarsi di un fatto e senza prove?
Mi pare che i giudici vogliano mettere le mani avanti, proprio perché sentono, come ciascuno di noi che ci pensi, che quanto stanno facendo è proprio un esperimento e che come tale è rischioso: siamo davanti al caso di una bambina venuta al mondo per soddisfare il desiderio di una madre che pur di averla l’ha privata della figura maschile sostituendola con una femminile: come fare a non ipotizzare che questa bimba non possa avere un domani dei problemi o che possa sentire qualche mancanza? Come non ipotizzare che parta svantaggiata? Non si gioca sulla pelle di esseri indifesi e innocenti per il proprio egoismo.

Si può rimediare a una sentenza simile?
Spero che il pm impugni la sentenza, come accadde per l’affidamento del tribunale di Bologna alla coppia dello stesso sesso. Altrimenti, se dovesse prevalere la linea romana, diventerà davvero tutto lecito, dalla poligamia, fino all’incesto. Ecco perché, ripeto, è urgente un momento di profonda riflessione che permetta di prendere atto delle evidenze comuni a cui tutti possiamo giungere insieme e, così, riconoscere che esistono cose evidentemente buone e altre cattive. È necessaria una battaglia culturale e politica pro famiglia. Non si può non prendere atto che forti lobby culturali e politiche mirano a distruggere la famiglia naturale, favorendo una molteplicità di simil-famiglie; sarà, pertanto, necessario far sentire la nostra voce di uomini e donne di buona volontà nell’agone sociale e politico. Nessuno può disinteressarsi, ne va del futuro dei nostri figli e della nostra società.

Tags: AdozioniGiancarlo CerrelliTribunale per i Minorenni di Roma
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