La Camera approva il ddl Carceri: più pene alternative, via il reato di clandestinità

Di Chiara Rizzo
02 Aprile 2014
Cancellata l'immigrazione clandestina. Per tutte le pene inferiori ai tre anni saranno automatici i domiciliari, anche a "fasce orarie" e i lavori di pubblica utilità. Si potrà chiedere anche la sospensione del processo con messa alla prova

Con 332 sì e 104 no alla Camera, è stato approvato definitivamente il ddl sulle pene alternative al carcere che tra l’altro contiene la depenalizzazione del reato di clandestinità.

COSA CAMBIERA’: ARRESTI DOMICILIARI. Per tutte le pene inferiori ai tre anni verranno automaticamente dati gli arresti domiciliari o presso un luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Per le pene superiori ai cinque anni la scelta rimarrà giudice. La detenzione non carceraria da ora potrà avere delle “fasce orarie” di applicazione: eventuale la prescrizione aggiuntiva però di un braccialetto elettronico.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’. Una delle misure più interessanti è quella che prevede per i reati che hanno come pena gli arresti domiciliari, l’affiancamento alla condanna ad un lavoro di pubblica utilità. Il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Approvata anche la delega al governo per trasformare alcuni reati in semplici illeciti amministrativi, ovvero una depenalizzazione che riguarda tutti i reati fin qui punibili solo con multa o ammende. Tra i reati depenalizzati anche quello di immigrazione clandestina: l’arresto verrà applicato solo per gli immigrati che rientrano in Italia dopo un’espulsione.

MESSA ALLA PROVA. Viene estesa anche ai detenuti maggiorenni una misura che finora era valida per i minori: per tutti i reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, l’imputato potrà chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, ovvero lo svoglimento di lavori di pubblica utilità in affidamento ai servizi sociali. Nel caso l’esito della messa in prova sia positivo, il reato si estinge. Se il condannato commette nuovi delitti, o in caso di trasgressione, la prova è revocata.

Articoli correlati

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.