Fine vita, c’è un modo per arginare i giudici

Per uscire dal pantano in cui la Consulta ha gettato il Parlamento sul caso Cappato non servono norme su misura. Basta una modifica. Intervista ad Alfredo Mantovano

Mancano poche settimane: il prossimo 24 settembre la Corte costituzionale terrà una nuova udienza per decidere la legittimità costituzionale della norma del codice penale che punisce l’aiuto al suicidio (art. 580), poche settimane per legiferare sul fine vita nei termini previsti dall’ordinanza 207/2018 con cui la Consulta ha già indicato al Parlamento come modificare la disposizione impugnata. In caso contrario, sarà la Corte a decidere. Un iter curioso, quello cui è appeso il destino dell’ultima grande battaglia per opporsi o avallare la deriva eutanasica che ha preso piede nel resto d’Europa: originato dal caso Cappato-Dj Fabo e imposto da un organo la cui funzione dovrebbe essere sancire se una norma è costituzionale o no (non certo indicare percorsi e date al Parlamento), non abbiamo assistito a levate di scudi da parte delle Camere, né alle barricate attorno al “diritto a morire” che dieci anni fa portarono fino al conflitto istituzionale sul caso Englaro. Anche allora la Consulta chiese al Parlamento di fare una legge sul fine vita e il governo Berlusconi tentò di limitare i danni con la legge Calabrò, bloccata a un passo dall’approvazione finale “grazie” al governo Monti.

C’è chi non ci sta: a rompere il silenzio surreale che ha accompagnato il conto alla rovescia verso un esito che, salvo si arrivi a una legge entro i tempi stabiliti, potrebbe condurre alla legalizzazione di fatto del suicidio assistito nel nostro paese, c’è chi prende posizione. Giovedì 11 luglio a Roma numerose associazioni consapevoli della posta in gioco hanno promosso l’incontro “Diritto o condanna a morire per vite inutili?”, relatori Alfredo Mantovano e Assuntina Morresi. A Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro Studi Livatino, Tempi ha chiesto di chiarire i problemi posti dall’ordinanza della Corte Costituzionale che, invece che di poche righe, impiega pagine e pagine per sostenere che la norma penale impugnata qualche ragione l’avrà pure, ma comunque va rivista.

«Anche i non addetti ai lavori sanno che se una disposizione vigente è ritenuta incostituzionale, la Consulta la dichiara illegittima; se è invece ravvisata in linea con la Costituzione la questione sollevata viene rigettata; vi è perfino la cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto che, mantenendo in piedi la norma impugnata, ne orienta l’esegesi al fine di non dichiararla illegittima. Nel caso dell’aiuto del suicidio, invece, la Corte ha scelto una quarta strada: ha motivato in larga parte una pronuncia di illegittimità salvo poi non pervenire alla declaratoria di incostituzionalità e assegnare al Parlamento il compito di varare una legge che recepisca le proprie indicazioni. È la prima volta che accade nella storia della Corte costituzionale».

I giudici pretendono una legge che tuteli situazioni come quelle di Cappato e Dj Fabo, altrimenti ci penseranno loro e la “colpa” sarà del Parlamento. Ma come argomentano questa decisione che appare pilatesca?
Guardiamo alla sostanza: c’è un’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza. Nella prima parte è scritto nero su bianco che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio» è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». Si aggiunge che il divieto ha evidente ragion d’essere «anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita», e che «al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana». Ebbene: trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto con la seconda parte delle motivazioni, dove si legge che «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta».

Una contraddizione così palese può essere ignorata?
No, il Parlamento è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e ha necessità del sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative), oppure l’aiuto a trovare la morte. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al paragrafo 9 dell’ordinanza si sostiene che la limitazione della prima comporterebbe una lesione della seconda. Ora, l’autodeterminazione è importante, ma non è senza limiti: i limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro e nella natura non disponibile del bene (banalmente, un lavoratore non può autodeterminarsi nemmeno sul godimento delle ferie che è obbligatorio). Non è così per la dignità dell’uomo: essa non ha né limiti né condizioni. Nemmeno il condannato per i crimini più orrendi perde la dignità di uomo (art. 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»): essa sopravvive perfino alla morte e fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti. Il Parlamento intende approvare una legge che introduca il suicidio medicalizzato nel Servizio sanitario nazionale? Non lo faccia in nome della dignità del paziente, ma di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, che ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Capite bene che nel caso io acquisti un appartamento in condizioni di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita, mentre un atto che determina la cessazione della vita è immediatamente operativo.

Tutta questa fregola di normare la morte in nome del diritto all’autodeterminazione dove porta?
Se l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del Ssn nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.

Lei come pensa che il Parlamento debba rispondere alle sollecitazioni della Consulta?
Intanto penso che le Camere avrebbero dovuto rivendicare fin da subito le prerogative del Parlamento. Per dire, in sostanza, ognuno faccia il suo: se le Camere finora non hanno modificato l’articolo 580 del codice penale non dipende necessariamente da noncuranza, può anche essere dipeso dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe aperto una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere. Tuttavia questa levata di scudi non c’è stata e si è optato per il percorso della risposta legislativa. Che fare quindi? La Corte sollecita a considerare situazioni come quella di Dj Fabo, «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Questo potrebbe tradursi nella distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente perché gli sono vicini. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento.

In pratica integrare l’articolo 580 del Codice penale con un comma ad hoc per il processo Cappato-Fabo e simili, mitigando, senza eliminarla, la pena per l’aiuto al suicidio quando esso viene realizzato da chi condivide la sofferenza del paziente?
Non per il processo Cappato, ma in termini generali. È la stessa Consulta che nell’ordinanza ricorda che il fatto che «l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita». Alla stregua di tali premesse, potrebbe ipotizzarsi una forma attenuata del reato punito dall’articolo 580 individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. Spero che questo dato di realtà sia ben presente a tutti: da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che la vittima dell’infanticidio o l’omicidio del consenziente sia meno essere umano? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete. Va aggiunto che la Corte conclude che dovrebbe essere valutata «l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza (…). Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». In altre parole: la nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’articolo 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore.

Cosa risponde a chi obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili?
Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile; la legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.

Una legge come quella suggerita rappresenterebbe una risposta coerente all’ordinanza incoerente della Consulta?
Sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Sorprende che l’ordinanza dedichi uno spazio ampio e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione: una norma non è un abito costruito su misura. È un’illusione pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. È una illusione in sé, lo è per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. Di mezzo c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà che la interpreta e la applica, non va in automatico. Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.

Foto Ansa

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