Per i giudici della Corte di Strasburgo gli uomini sono cose

Con l’aria che tira in Europa, non mi ha molto stupito la sentenza con cui la Corte di Strasburgo ha bocciato il divieto italiano di diagnosi preimpianto sugli embrioni umani utilizzati per la fecondazione assistita. Mi stupisce invece che con la motivazione addotta dai giudici europei – che cioè la normativa italiana sarebbe “incoerente” perché mentre vieta l’indagine su malattie congenite degli embrioni allo scopo di scartare quelli malati, autorizza l’aborto terapeutico quando è un feto a essere diagnosticato affetto da gravi malattie – si dicano d’accordo sia i fautori della bioetica faustiana che molti dei suoi oppositori, compresi i cattolici. Che in sostanza dicono: «È vero, in Italia c’è da molto tempo una legge che permette di abortire i feti malformati, quindi è logico che una legge che ostacola chi voglia impedire la nascita di un bambino malformato sia considerata contraddittoria con la prima e quindi debba fatalmente essere spazzata via. Non si può avere una legge che vuole evitare l’eugenismo nella fecondazione assistita se c’è già una legge che lo permette nell’ambito della gravidanza». Detto in termini ancora più crudi: se si possono stecchire i feti, si possono stecchire anche gli embrioni.

Scusate, ma trovo questa visione “sostanzialista” delle cose sbagliata sia dal punto di vista logico che da quello giuridico, così come difettosa è la sentenza europa, frutto di fusione e confusione di realtà che dovrebbero restare distinte. Intanto, non è vero che le leggi italiane attuali ammettano già l’eugenismo: ce lo introdurrà la sentenza di Strasburgo se sarà confermata. La legge 194 sull’interruzione volontaria delle gravidanze autorizza l’aborto se c’è un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Una malformazione accertata del feto rappresenta un motivo legale per chiedere l’interruzione della gravidanza non perché sia un valore in sé evitare la nascita di persone malate, ma solo se questa evenienza determina un pericolo per la salute psichica della donna (vedi l’articolo 4 della legge). Si può naturalmente obiettare che questo vincolo nei fatti è puramente formale, e che la semplice sofferenza psicologica di una donna di fronte alla prospettiva che suo figlio nasca con un handicap grave è sufficiente ad ottenere il certificato che autorizza l’aborto. Ma la pratica disinvolta e di fatto contraria alla lettera della legge che oggi prevale non cancella il significato profondo e la ratio giuridica della norma: anche se permette l’aborto a determinate condizioni, l’Italia rifiuta la giustificazione eugenista di esso.

Nella fecondazione assistita non ci troviamo di fronte a una donna incinta sul punto di impazzire perché ha saputo che suo figlio nascerà menomato. Ci sono degli embrioni da impiantare, non si sa nemmeno se attecchiranno, non si sa se quelli che si svilupperanno in feto saranno quelli sani o quelli eventualmente malati. La sentenza europea mette sullo stesso piano un fatto (la salute della madre in pericolo per un fatto legato alla gravidanza) con la mera ipotesi di un fatto (l’eventualità che dagli embrioni derivi un feto malato). E dice di farlo per tutelare i diritti della donna. Ma questi diritti sono già tutelati dalla legge 194, quella che autorizza a certe condizioni l’interruzione volontaria di gravidanza: una donna restata incinta con la fecondazione assistita potrà esercitare la facoltà di abortire se potrà dimostrare che una successiva diagnosi di malattia del feto mette a rischio la sua salute mentale. Dunque non c’è nessuna incoerenza normativa. Potrà apparire paradossale, potrà apparire crudele, ma in nessun modo può apparire giuridicamente incoerente. L’incoerenza, o meglio la rottura giuridica, la introduce la Corte di Strasburgo. La legge 40 è stata concepita come è stata concepita proprio per evitare l’introduzione formale e ufficiale dell’eugenismo nella legislazione italiana: non solo presenta il divieto di diagnosi preimpianto degli embrioni, ma anche il divieto per la coppie non sterili di ricorrere alla fecondazione assistita. Tutti paletti concepiti per evitare un uso eugenista della fecondazione in vitro.

Naturalmente i cattolici e i non cattolici antifaustiani che ritenevano inevitabile che prima o poi arrivasse una sentenza come quella di Strasburgo e che hanno sempre mostrato scetticismo nei confronti della legge 40 e dei suoi paletti, adesso celebrano il loro amaro trionfo. Dicono più o meno: «Noi l’avevamo detto, la fecondazione assistita è una tecnologia intrinsecamente inaccettabile dal punto di vista morale, qualunque tentativo di contenere i suoi danni con leggi che la sottopongono a vincoli e limiti è destinato a fallire, perché una volta legalmente ammesso il suo principio, le sue conseguenze sono inevitabili». Su questo punto è difficile dare loro torto. Agli albori della fecondazione assistita umana, la Chiesa fece sapere che era contraria perché il concepimento deve essere il risultato di un incontro umano e non di una procedura tecnica. Venne considerata una presa di posizione oscura e cervellotica, ostile al progresso. Trent’anni e passa dopo la saggezza della Chiesa è vendicata: gli sviluppi della fecondazione assistita, supportati da sentenze come quella di Strasburgo, vanno nella direzione della reificazione della persona umana. L’errore di partenza dei giudici di Strasburgo e della maggior parte dei legislatori nazionali è quello di mettere sullo stesso piano due cose profondamente diverse: il concepimento naturale, che avviene grazie al rapporto sessuale fra un uomo e una donna, e quello extracorporeo, che avviene per intervento tecnico che mette in contatto gameti maschili e femminili, al di fuori di un incontro sessuale umano. Nel primo caso il concepito è un avvenimento, nel secondo è un prodotto. Nel primo il nuovo nato incarna una novità imprevista che irrompe nel mondo, nel secondo non c’è novità né imprevisto, perché il neonato è semplicemente il risultato dei fattori immessi intenzionalmente nel sistema. Nel primo caso il nascituro è un soggetto libero, anche se dovesse venire al mondo con handicap e malformazioni, nel secondo caso non è libero, perché è solo la risultante della dettagliata volontà altrui, tecnologicamente tradotta in realtà.

Mettendo sullo stesso piano le due cose la Corte di Strasburgo in realtà spiana la strada alla diffusione e infine all’egemonia della fecondazione assistita: se si accetta l’idea che non c’è discrimine morale fra uomo-avvenimento e uomo-prodotto, tutti si sposteranno sul concepimento che rende possibile il secondo, perché potranno controllarne la qualità sin dalla fase progettuale. Nel futuro avremo sempre più uomini-prodotto, la cui autocoscienza sarà la seguente: «io esisto così perché i miei genitori e i tecnici di laboratorio mi hanno voluto così; se avessi avuto difetti, non mi avrebbero lasciato venire al mondo; io non sono io: io sono in tutto e per tutto espressione della loro volontà». Che questa sentenza rappresenti una formidabile spinta al business miliardario della fecondazione assistita è solo un corollario della premessa giurisprudenziale, che accetta la reificazione dell’uomo. Reificazione e commercializzazione dell’umano si rinforzano reciprocamente: la seconda deriva dalla prima, ma poi la sete di profitto spinge sempre più in là il limite dell’accettabile. Anziché vigilare sui diritti umani, la Corte di Strasburgo ha ridotto l’uomo a una cosa. Complimenti.

@RodolfoCasadei

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