Abolire la prescrizione, come da manuale del perfetto Stato totalitario

Diceva Montesquieu: «Quando l’innocenza dei cittadini non è garantita, non lo è neppure la libertà». Appunti per il ministro Bonafede e i giacobini grillini

La vicenda, se non fosse grave, sarebbe esilarante dato che proprio un ministro della Giustizia che si chiama Bonafede intende promuovere una riforma, la quale abbia lo scopo di elidere la prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, presupponendo che tutti gli altri siano in malafede e violando proprio i più elementari fondamenti del giusto processo e dello Stato di diritto.

La notizia dell’accordo intervenuto nella maggioranza di governo in tema di abolizione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non può che suscitare perplessità e preoccupazione non soltanto per chi esercita più o meno lucrosamente l’antica e nobile professione d’avvocato, ma anche per tutti coloro che abbiano sviluppato in coscienza un pur minimo spirito di giustizia e di buon senso.

IN LINEA CON ROUSSEAU E ROBESPIERRE

Una simile iniziativa non dovrebbe sorprendere oltre modo considerato il background culturale e ideologico che ispira il movimento grillino, cioè una scimmiottatura senza dubbio ridicola, ma non per questo meno pericolosa, del pensiero di Rousseau – non a caso scelto come riferimento ideologico della piattaforma del movimento grillino – il quale costituisce l’anello di congiunzione tra il pensiero dell’assolutismo politico del XVII secolo e il totalitarismo del XX secolo.

In mezzo, non a caso, vi è la rivoluzione francese il cui acme rivoluzionario è da rinvenirsi nei terribili e grotteschi, nonché sanguinari, eventi del 1793, cioè l’anno in cui assunse il potere totale il giacobinismo, ovvero l’estremismo del pensiero rivoluzionario che – secondo gli storici, come per esempio Pierre Gaxotte o Albert Soboul – trovando nel pensiero di Rousseau il suo supporto ideologico e in Robespierre il suo braccio esecutore condusse al periodo del cosiddetto “terrore” in cui si poteva essere arrestati lunedì 23 marzo e ghigliottinati martedì 24 marzo.

La celerità e la certezza dell’applicazione della legge erano, infatti, tra gli obiettivi primari dei giacobini, anche se ciò comportava un sacrificio per la giustizia e per i diritti del singolo.

PERSONE SENZA DIRITTI

Del resto, proprio Rousseau aveva teorizzato un sistema politico e giuridico in cui si imponeva la cessione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti alla comunità tutta, così che nessuno poteva rivendicare diritti in contrasto con l’autorità rivoluzionaria e nessuno poteva dirsi innocente contro le accuse mosse dall’autorità rivoluzionaria la quale nel 1793 prese l’altisonante, quanto sostanzialmente vuoto, nominativo di “Comitato di salute pubblica”.

In un tale scenario tutte le libertà e le garanzie giuridiche vengono meno, come del resto in ogni regime totalitario.

Non a caso i grillini, che proprio a Rousseau e alla suddetta tradizione ideologica si richiamano espressamente, hanno proposto di abolire la prescrizione, senza, tuttavia, rendersi conto delle gravi conseguenze che una simile scelta produrrà sulla integrità dell’ordinamento giuridico italiano come ordinamento di uno Stato di diritto.

STATO SENZA LIMITI

L’istituto della prescrizione – che peraltro è esclusa per i reati puniti con la pena dell’ergastolo e quindi caratterizzati da una maggiore gravità, o più pregnante pericolosità sociale come si ama dire – è da ritenersi un cardine del sistema penale di uno Stato di diritto, cioè di uno Stato che riconosce i propri limiti e che all’interno di questi limiti riconduce la propria pretesa punitiva, almeno per reati non estremamente gravi.

Il venir meno della prescrizione, anche se dopo il giudizio di primo grado, è, inoltre, un imbarazzante errore di “grammatica” giuridica e costituzionale fondamentale, poiché comporterebbe il venir meno della presunzione d’innocenza a cui la prescrizione è ontologicamente connessa. A questo punto sarebbe privo di senso anche il grado d’appello, ma come sopperire alla eventualità – molto verosimile del resto – che un unico giudice potrebbe sbagliarsi condannando ingiustamente un innocente?

La prescrizione è, allora, da ricondurre necessariamente al principio della presunzione d’innocenza, cristallizzato dal secondo comma dell’art. 27 della Costituzione, sacrificato il quale si possono considerare sacrificate tutte le altre libertà, anzi la libertà in quanto tale, come ha insegnato Montesquieu per il quale, infatti, «quando l’innocenza dei cittadini non è garantita, non lo è neppure la libertà».

PRESCRIZIONE COME ASSOLUZIONE

Quando decorre il termine per la maturazione della prescrizione, diversamente da come i neo-giacobini odierni sostengono, non significa che un colpevole l’abbia fatta franca, ma piuttosto che non si è riusciti a smentire la presunta innocenza dell’imputato nell’arco di tempo previsto dalla legge per farlo, la quale innocenza, a questo punto, si consolida talmente da non poter nemmeno più essere ritenuta semplicemente presunta, ma ormai sostanzialmente certa.

La giurisprudenza più accorta è ben consapevole di ciò; si pensi, per esempio, a quanto enunciato proprio dalla stessa Cassazione penale con la sentenza n. 37583/2009 in cui si ribadisce che «la prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione va intesa come richiesta di assoluzione nel merito». In altri termini: la Cassazione equipara gli effetti della dichiarazione di intervenuta prescrizione tramite sentenza agli effetti della richiesta da parte dell’imputato, e dell’accoglimento di una tale richiesta, per l’assoluzione nel merito, a tal punto che l’avente diritto, infatti, non può più rinunciarvi.

La prescrizione rappresenta, quindi, il limite temporale che un ordinamento penale deve possedere per evitare di diventare eterno o incerto e quindi sostanzialmente totalitario, poiché in modo totalizzante disporrebbe della libertà dell’individuo, perfino se realmente colpevole.

LIBERTÀ IN PERICOLO

Similmente vi sono, non a caso, altre imprescindibili garanzie che tutelano la libertà dell’individuo e che orientano il sistema penale secondo i principi dello Stato di diritto e non secondo le storture dello Stato totalitario: si pensi, per esempio, al divieto di reformatio in pejus, al divieto di analogia, al favor rei, al divieto di retroattività della legge più sfavorevole al reo, al potere di grazia che spetta al presidente della Repubblica, alla revisione e a tutto ciò che direttamente o indirettamente consacra il corpo del cosiddetto “giusto processo”, in rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla tradizione giuridica occidentale in genere e italiana in particolare.

L’abolizione della prescrizione, dunque, rappresenta un grave danno per la tenuta della democrazia e delle più elementari libertà e garanzie individuali che, invece, dovrebbero essere quanto più sacre in uno Stato di diritto che si presuma realmente tale.

LA LEZIONE DI CARRARA

Non è un caso, in conclusione, che uno dei padri della scienza penalistica italiana, come Francesco Carrara, abbia avuto modo di insegnare l’importanza giuridica dell’istituto della prescrizione:«Interessa la punizione dei colpevoli, ma interessa altresì la protezione degli innocenti. Un lungo tratto di tempo decorso dopo il fatto criminoso che vuolsi obiettare ad alcuno rende a questo punto infelice, quasi impossibile, la giustificazione della propria innocenza […]. Qual sarebbe l’uomo che chiamato oggi a dar conto di ciò che fece in un dato giorno dieci anni addietro sia in grado di dire e dimostrare dove egli fosse, e come sia falsa la imputazione che contro di lui si dirige? La perfidia di un nemico può avere maliziosamente tardato a lanciare lo strale della calunnia per farne più sicuro lo effetto».

Foto Ansa

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