“Se ti fai una canna finisci in carcere”? Ci raccontano una favola (e senza nemmeno un numero)

Il Responsabile dell’ufficio legale della comunità di San Patrignano spiega perché cosa prevede la legge: «In prigione non ci sono detentori di cannabis, ma spacciatori»

A proposito della legalizzazione della cannabis oggi abbiamo pubblicato un’intervista al senatore Carlo Giovanardi che, assieme a Gianfranco Fini, dà il nome ad una legge che viene spesso (e non ingenuamente) travisata. Conferma di ciò è una lettera oggi pubblicata sul Corriere della Sera a firma di Marcello Chianese, Responsabile dell’ufficio legale della comunità di San Patrignano, che di seguito riproduciamo.

Caro direttore, nell’attuale dibattito sulle droghe una delle principali tesi sostenute dai legalizzatori e/o liberalizzatori è che nelle carceri italiane sono sovraffollate di ragazzi trovati in possesso di cannabis. Un convincimento che non riusciamo a capire da dove provenga e in base a quali numeri. Noi un dato statistico che ci permettesse di sostenere tale tesi non siamo mai riusciti a trovarlo. Ciò per la semplice constatazione che l’art.73 della legge 309/90, per tutti la Giovanardi Fini, che attualmente disciplina gli stupefacenti, non prevede distinzione fra droghe cosiddette leggere e quelle droghe considerate pesanti e conseguentemente non vi è distinzione nel raccoglimento dei dati. Detto questo però siamo convinti che in carcere non vi sia un solo semplice detentore di cannabis. Quando sono presenti detentori di cannabis è perché al tempo stesso si tratta di spacciatori. La legge infatti, al contrario di quanto affermato da alcuni, da sempre punisce lo spaccio e non la detenzione. Infatti il comma uno bis dell’articolo 73 che fa riferimento alla detenzione dice che un giudice per condannare un detentore di qualsiasi tipo di stupefacente deve dimostrare che la sostanza deve apparire destinata ad un uso non esclusivamente personale. Un giudice quindi per condannare un soggetto per detenzione di stupefacente deve (perché giuridicamente ne ha lui l’obbligo) motivare la sentenza affermando che la droga fosse ragionevolmente destinata allo spaccio. Ciò è pacifico in giurisprudenza e logico in termini letterali tanto che il legislatore ha sentito l’esigenza di disciplinare l’ipotesi del mero detentore, vale a dire del soggetto trovato con dosi di cannabis tali da far ritenere l’uso personale, con le sanzioni amministrative come specificato nell’articolo 75. Nessuno quindi può essere in carcere con una sentenza di condanna definitiva per aver detenuto qualche spinello perché nessuno ha mai inteso farlo.

 

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