Perché i profughi palestinesi del 1948 non possono tornare in Israele

Nel 1948 circa 700 mila palestinesi abbandonarono le loro case dove poi sorse lo stato di Israele. E' il tema più spinoso per la pace tra Israele e Palestina: il rientro dei profughi è un diritto irrinunciabile secondo i palestinesi, un atto inammissibile perché tale diritto non esiste e perché il suo riconoscimento comprometterebbe la natura ebraica dello stato secondo gli israeliani

Insieme agli insediamenti ebraici nei Territori occupati, l’altro grande scoglio di ogni tentativo di accordo di pace definitivo fra israeliani e palestinesi è il destino dei profughi palestinesi della guerra del 1948 e dei loro discendenti, che ammontano a circa 4,7 milioni di persone. Essi vivono in grande maggioranza nei paesi arabi, ma solo la Giordania ha concesso loro pieni diritti di cittadinanza: negli altri paesi sono confinati in campi profughi o comunque non hanno diritto di accedere alla nazionalità del paese in cui vivono da decenni o nel quale sono nati.

In seguito alle operazioni militari della guerra fra le forze armate ebraiche e i paesi arabi che non intendevano riconoscere la nascita di uno stato ebraico a fianco di uno stato palestinese come era stato deliberato dall’assemblea delle Nazioni Unite, fra il marzo e il novembre 1948 circa 700 mila palestinesi abbandonarono le loro case nel territorio che poi sarebbe diventato lo stato di Israele; altri 30-40 mila furono espulsi a guerra terminata dalle Idf, le forze armate israeliane, in operazioni volte a rendere “sicuri” i confini del neonato stato. Nel dicembre 1948 l’assemblea generale dell’Onu votò la risoluzione 194, che stabiliva che «i rifugiati desiderosi di tornare alle proprie case e di vivere in pace coi propri vicini dovrebbero essere autorizzati a farlo prima possibile, e indennizzi dovrebbero essere pagati per le proprietà di coloro che scelgono di non tornare». Da allora però molte altre cose sono accadute e virtualmente nessun profugo ha fatto ritorno. La materia è diventata il più insolubile motivo di conflitto fra israeliani e palestinesi: il rientro dei profughi del 1948 e dei loro discendenti è un diritto irrinunciabile secondo i palestinesi, un atto inammissibile perché tale diritto non esiste e perché il suo riconoscimento comprometterebbe la natura ebraica dello stato secondo gli israeliani.

I fautori del diritto inalienabile al ritorno sostengono che la grande maggioranza dei profughi è stata causata non da esodo volontario o caldeggiato dai leader arabi, come esponenti israeliani hanno spesso ripetuto, ma dalle operazioni militari di Haganà (il nome delle forze armate ebraiche prima della creazione di Israele) e di altre formazioni combattenti; che il diritto dei profughi di guerra al ritorno alle proprie case è stabilito dalla Dichiarazione dei diritti umani del dicembre 1948, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, da varie risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e più in generale dai principi di non discriminazione del diritto internazionale, che non tollererebbero la denazionalizzazione di individui sulla base della loro origine etnica. Studiosi palestinesi e giuristi internazionali sostengono che quello al ritorno è un diritto individuale e non collettivo, e pertanto nemmeno l’Olp o l’Anp o qualunque altra entità politica e amministrativa palestinese o araba potrebbe prendere decisioni che indeboliscono questo diritto, facendone materia di scambio politico con Israele.

Gli oppositori del diritto al ritorno obiettano che la Dichiarazione dei diritti umani stabilisce che i profughi tornino nel “loro” paese, ma Israele non è il paese dei palestinesi; che le Convenzioni di Ginevra sono state approvate solo nel 1949 e non possono essere applicate retroattivamente; e che la risoluzione 194 stabilisce che chi rientra deve convivere pacificamente coi suoi vicini, ma questo non è possibile finché governi e forze politiche arabe si propongono la distruzione dello stato di Israele. Ma i contrari sottolineano soprattutto alcuni rilevanti fatti politici: 1) che il diritto dei profughi al ritorno alle proprie case non è stato né invocato né applicato nel caso dei 3 milioni di tedeschi espulsi dalla Cecoslovacchia e dei 7 milioni di tedeschi espulsi da territori divenuti sovietici o polacchi dopo la Seconda Guerra mondiale, dei 350 mila italiani espulsi da Istria e Dalmazia dalla Jugoslavia di Tito, dei 13 milioni di abitanti del sub-continente indiano costretti ad abbandonare le loro proprietà all’indomani della separazione fra Pakistan ed India nel 1947; 2) che fra il 1945 e il 1956 quasi 900 mila ebrei sono stati costretti ad abbandonare senza alcun indennizzo le loro case e proprietà nei paesi arabi, e in grandissima maggioranza si sono stabiliti in Israele. Fare di Israele l’unico stato al mondo che riprende sul suo territorio milioni di profughi di etnia diversa da quella maggioritaria sarebbe un’eccezione motivata da ostilità verso Israele.

Vari tentativi sono stati fatti negli anni per dare una soluzione politica al problema dei profughi palestinesi del 1948 e dei loro discendenti. L’ultimo è rappresentato dall’offerta fatta ad Arafat dal governo israeliano nel contesto dei negoziati di Camp David (nel 2000): la creazione di un fondo internazionale per l’indennizzo ai profughi e ai loro discendenti, al quale avrebbe partecipato anche Israele con una somma importante, e il permesso umanitario per il reinsediamento di 100 mila profughi del 1948. L’offerta fu rigettata, e da allora la questione non è più stata effettivamente negoziata.

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