Per un parere dirimente sul ddl Cirinnà, chiedete ai giudici costituzionali. O no?

Basta mettere a confronto due giuristi di uguale livello e di simile curriculum per scoprire quello che i latini descrivevano come «tot capita tot sententiae»

Pubblichiamo la rubrica di Maurizio Tortorella contenuta nel numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Bastano due brevi interviste parallele per capire come in Italia (ma di certo la stessa verità si attaglia a tutto il mondo) “giurisdizione” faccia rima con “opinione”. Il tema è alto: le unioni civili, in discussione in Parlamento. Il disegno di legge della senatrice Monica Cirinnà, del Partito democratico, va in aula il 28 gennaio: come sempre, ad alcuni piace e ad altri no.

Ma non è questo il punto. Il punto riguarda se sia possibile applicare a quel ddl la giurisprudenza della Corte costituzionale, che nel 2010 (sentenza numero 138) ha stabilito che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio» richiamandosi all’articolo 29 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

Da quella pronuncia della Consulta emerge un rischio per il legislatore: se nella legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso vorrà introdurre una disciplina e una terminologia che in qualche modo facciano riferimento al «matrimonio», questo potrebbe esporre a un giudizio d’incostituzionalità la norma che il Parlamento dovesse approvare.

Ma ecco che su questo tema elevato basta mettere a confronto due giuristi di uguale livello e di simile curriculum per scoprire quello che i latini descrivevano come «tot capita tot sententiae»: ognuno la vede a modo suo. Intervistati dal Messaggero, Cesare Mirabelli ed Enzo Cheli, entrambi un passato da giudici di Corte costituzionale, la vedono in maniera contrapposta e contraria.

L’intervista doppia
Dice Mirabelli: «Il testo del disegno di legge Cirinnà richiama completamente la disciplina che il Codice civile detta per il matrimonio. L’articolo 1 del disegno di legge definisce le unioni civili come “specifica formazione sociale”, ma questo non basta. Per rispettare appieno il dettato costituzionale ci vorrebbe una disciplina appropriata».

Per dirla in parole semplici: se si vuole evitare che la Corte costituzionale bocci la nuova legge, deve allontanarsi nelle formule dal matrimonio tradizionale tra coniugi eterosessuali.

Dice Cheli: «Non c’è alcun rischio d’incostituzionalità. L’articolo 29 è nato in un contesto storico nel quale il matrimonio era soltanto quello tra un uomo e una donna. Sul piano tecnico, si rifaceva al Codice civile del 1942 che disciplinava il matrimonio. Ma queste materie sono soggette all’evoluzione dei costumi e della mentalità. Non è vero dunque che quell’articolo difenda la famiglia intesa come quella formata da uomo e donna, altrimenti in un’interpretazione letterale e rigida dovremmo dichiarare incostituzionale anche la legge sul divorzio. E non condivido affatto l’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale nel senso di una difesa della famiglia tradizionale: la Consulta ribadì che la materia era di competenza del Parlamento e certo non stabilì che le unioni civili fossero di per sé anticostituzionali».

Incertezza sovrana
Nero e bianco. O, se si preferisce, bianco e nero. Ognuno di noi, caro lettore, può pensarla come vuole. Il punto è che anche i supremi giudici fanno altrettanto. E se lo fanno sulle sentenze costituzionali e su un articolo della Costituzione più bella del mondo, figurarsi come possano farlo giudici meno supremi su oscuri, modestissimi articoletti del Codice penale. Anche per questo non v’è alcuna certezza di giustizia. Se non nell’alto dei cieli.

@mautortorella

Foto Ansa

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