Propagandare l’eutanasia per tacere di un quesito pericoloso

Gli slogan di Cappato e il parere del costituzionalista Curreri sui nodi che il referendum porterà alla Consulta: una normativa di risulta illogica, il rischio di fare innovazione giuridica (e come tale inammissibile)

Marco Cappato durante la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia (foto Ansa)

Superate le 800 mila firme ai banchetti per l’eutanasia legale Marco Cappato annuncia una mobilitazione in tutta Italia tra 6 e 12 settembre. E sulle riserve espresse da molti sul quesito referendario rincara: «Persino Avvenire oggi ammette che è ammissibile. La Costituzione è chiara, e lo confermano giuristi come Ainis, Buggiotto e Zagrebelski. Dopodiché, naturalmente, il referendum è solo abrogativo. È chiaro che sarà necessaria una legge. Nessun quesito può definire il risultato dell’abrogazione. Sarebbe più utile accettare di discutere nel merito piuttosto che nascondersi dietro a questioni da azzecca garbugli».

La propaganda sull’eutanasia

Lasciando Cappato ai banchetti dove si picca di informare sul fine vita sorvolando sul cuore del quesito referendario – liberalizzare l’omicidio del consenziente, in qualunque condizioni si trovi – leggiamo su Avvenire l’intervista a Salvatore Curreri, docente di Diritto costituzionale all’università di Enna “Kore”. Il professore argomenta in punta di diritto ciò che la bassa propaganda di Cappato, concentrata a far passare tra i suoi fans il concetto che “la chiesa non chiude” (ricordate il titolo di Repubblica sulla svolta di “giovani e cattolici per l’eutanasia”?), liquida da altre parti come “questioni da azzecca garbugli”. Lo fa sottolineando ancora una volta che l’approvazione del referendum abrogativo sull’omicidio del consenziente «introdurrebbe nel nostro ordinamento una disparità di trattamento palesemente irragionevole rispetto all’aiuto al suicidio. Esemplificando: se porgessi una pistola a chi, in buona salute, vuole morire, sarei punito; se gli sparassi io, no».

Fanno acqua le argomentazioni dei radicali, specie quando sostengono che per l’omicidio del consenziente varrebbero le stesse quattro condizioni poste dalla Corte costituzionale per l’aiuto al suicidio, «ma ovviamente così non è trattandosi di ipotesi diverse». Certo, potrebbero farle valere i giudici «ma a parte l’opinabilità di simili operazioni in sede penale, resterebbe l’amara sensazione dell’ennesima sostituzione del potere giudiziario a quello legislativo». E se per Ainis è inevitabile in un ordinamento che contempla 35mila fattispecie di reato, per Curreri l’obiezione dice tutto, «non bisogna andare così lontano per rendersi conto che l’articolo 580 del Codice penale non si coordina con l’art. 579».

Gli esiti illogici del referendum

Che farà chiede Avvenire, la Corte costituzionale di fronte a un referendum abrogativo che produce una “normativa di risulta” illogica? Secondo i radicali che puntano sulla separazione di giudizio di ammissibilità e costituzionalità, gli esiti illogici del referendum verrebbero sanati dall’interpretazione di un giudice, una legge, un nuovo ricorso alla Corte. È vero che i giudici escludono per giurisprudenza che «in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta» e che loro giudizio è espresso «con riferimento ad una norma attuale, frutto dell’originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni».

È vero cioè che tra i criteri di ammissibilità della Corte non rientra quello di prevedere la futura incoerenza legislativa. Tuttavia la Corte potrebbe ritenere il referendum, per sua natura abrogativo, il cavallo di troia per fare innovazione giuridica proprio perché giocato su formule “formali” molto ambigue dal punto di vista della natura stessa dell’istituto referendario, «costruendo una fattispecie totalmente nuova, togliendole specificità e restringendola alle sole tre ipotesi per cui oggi si applica la stessa disciplina dell’omicidio. Il punto allora è se la Corte riterrà tale operazione tutto sommato interna alla ratio dell’articolo oppure ad essa esterna, e quindi, come detto innovativa». Innovativa, cioè inammissibile.

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