Critica razionale (e dantesca) alla sentenza della Corte Suprema sulle nozze gay

La decisione sembra davvero più ideologica che giuridica, poiché incentrata non sulla razionalità del diritto, ma sulla passionalità dell’amore

Lo scorso 26 giugno 2015 gli arcobaleni di tutto il mondo si sono uniti all’unisono quando la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha statuito che i singoli Stati non possono rifiutarsi di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso senza violare la Costituzione.

La USSC (US Supreme Court) ha decretato insomma che deve esistere un free-love universale ogni impedimento del quale contrasta con i principi costituzionali statunitensi.

La USSC ha incentrato la propria decisione sull’esistenza di un diritto al matrimonio imperniato su quattro pilastri: la personale scelta del matrimonio è inerente al concetto di autonomia individuale indipendentemente dall’orientamento sessuale; il diritto al matrimonio è fondamentale perché esso supporta l’unione di due persone; il diritto al matrimonio comporta la tutela dei figli e delle famiglie; il matrimonio è la chiave dell’ordine sociale.

Il tutto, afferma la Corte, nell’ottica per cui il matrimonio altro non è che l’unione di due persone che insieme possono cercare altre libertà come l’intimità e la spiritualità, sebbene si debba prendere atto, sempre secondo la Corte Suprema statunitense, che l’istituto matrimoniale si è evoluto nel corso del tempo.

Le problematiche sono troppe ed eccessivamente articolate per essere esaustivamente affrontate in questa sede.

Tuttavia, delle considerazioni generali sembrano potersi effettuare.

In primo luogo: occorre ricordare la differenza di concezione del matrimonio tra i Paesi anglosassoni, detti di “common law”, e gli altri come l’Italia, detti di “civil law”.

Nei primi il matrimonio è considerato a tutti gli effetti un contratto, cioè come uno scambio di patrimonio e ricchezza, averi e beni. Altrove, come in Italia, invece, a causa della consolidata cultura giuridica e filosofica antica di secoli, si è ben consapevoli che il matrimonio non è un contratto poiché non c’è scambio di ricchezze, ma una convenzione, poiché gli sposi convengono di sposarsi, cioè fanno convergere le proprie libere volontà senza alcuna influenza di carattere patrimoniale.

Una simile differenza è fondamentale per comprendere perché nella cultura giuridica anglosassone il matrimonio sia considerato in continua evoluzione, parimenti a qualunque contratto di natura patrimoniale, mentre altrove, come in Italia, invece no o comunque entro certi limiti.

In secondo luogo: ritenere che il matrimonio sia un istituto in continua evoluzione, significa perdere di vista la dimensione ontologica, cioè essenziale, dell’istituto matrimoniale stesso, il quale viene sradicato dalla sua natura per essere abbandonato ai marosi dei mutamenti storici e sociali. In questa prospettiva di continuo cambiamento, in cui ad una verità unica e fondativa se ne sostituiscono altre molteplici ed incostanti (cioè in sostanza delle non-verità), non si comprende perché, per esempio, non si possa considerare anche ulteriormente mutevole in un prossimo futuro, fino a ricomprendere la poligamia prima e il poliamore poi (come, infatti, già molte comunità LGBTQ hanno cominciato a richiedere pubblicamente ed ufficialmente).

L’istituto giuridico del matrimonio, con tutta evidenza, così considerato è destinato a sgretolarsi sotto il peso della mutevolezza del sentire sociale, a tutto discapito della universalità del suo essere giuridico, cioè fondato su una verità che prescinde dal dato economico, storico o sociologico.

Lo stesso diritto, se interpretato come strumento di mera formalizzazione del sentire sociale e politico, perde la sua essenza e diventa un mero artificio del potere, come in tutte le tirannie totalitarie della storia in genere e del XX secolo in particolare.

In terzo luogo: nella prospettiva della Corte Suprema statunitense sembra che l’elemento fondativo del matrimonio altro non sia che l’amore tra due soggetti.

Occorre a questo punto chiarire che l’amore non è un bene giuridico e che il diritto si disinteressa dell’amore, come di tutti gli altri sentimenti, quali per esempio l’amicizia o l’odio.

Amore, amicizia e odio non sono beni giuridici e devono sempre essere intesi come estranei al diritto, per diverse ragioni; tra i tanti motivi delineabili si consideri uno dei connotati strutturali del diritto, cioè la sua coercibilità, ovvero la possibilità di costringere un altro soggetto a qualcosa. Che amore, amicizia oppure odio sarebbero quelli che fossero comandati dalla legge e per cui la legge prevedesse delle sanzioni in caso di inosservanza?

E se davvero l’elemento fondante dell’istituto giuridico del matrimonio, in un’ottica di scelta individuale come indicato dalla Corte Suprema, fosse davvero l’amore, perché vietare ad un padre e ad una figlia, ritrovatisi dopo anni e innamoratisi, di sposarsi per avere dei figli, come accaduto proprio di recente negli Stati Uniti? Il loro amore sarebbe diverso, meritando minor tutela rispetto a quello degli altri?

Come la libertà non è semplicemente fare tutto ciò che si vuole, cioè operare in assenza di regole, così anche l’amore, quello vero, presuppone un ordine, un ordine naturale, delle regole, come ricorda, tra i tanti e meglio di altri, Benedetto XVI nella Deus caritas est allorquando distingue tra eros, l’amore transeunte e mondano, e agape, l’amore autentico che mette in relazione.

La vera relazione, occorre ricordare a questo punto, nonostante la Corte Suprema ignori questi delicati passaggi, si ha solo nel caso in cui si rispettano tutte le necessarie regole, naturali e di ragione, cominciando dal requisito che fonda la vera relazione, cioè l’apertura e il donarsi totalmente all’altro e al totalmente altro: in questo senso, la diversità per eccellenza e per natura, è quella tra uomo e donna.

Solo nell’unione di uomo e donna, cioè dei diversi per natura e per definizione, si ha autentica relazione, come già si evince dal piano strettamente e meramente biologico per cui è necessaria la cooperazione di un uomo e di una donna per mettere in essere una nuova vita, cioè per aprirsi alla relazione naturale, tramite il concepimento.

Ecco perché, almeno in Italia, si considera l’unione tra donna e uomo quale unione naturale che dà vita alla famiglia intesa appunto come società naturale.

In quarto luogo: l’amore, comunque, non è un elemento sufficiente per ritenere legittimo, lecito o giusto un istituto giuridico, un rapporto, o un legame, specialmente se con l’amore si intende qualunque tipo di relazione umana prescindendo dall’ordine naturale o morale.

Ecco perché Dante rinchiude nelle atroci segrete del suo quinto canto dell’inferno Paolo e Francesca. I due senza dubbio si amavano, ma il loro amore era, in quanto cognati, un amore non giusto, in violazione della legge umana e divina, fraudolento rispetto all’ordine della natura e alla natura delle relazioni, alla relazione di coniugio di Francesca con il marito Gianciotto e di consanguineità di quest’ultimo con Paolo.

L’amore non è e non può essere la causa di giustificazione di qualunque tipo di rapporto, prescindendo dalla natura e dalle conseguenze del medesimo.

Senza dubbio, per esempio, si nutre, oggi, grande amore per il creato e l’ambiente, ma, come ricorda papa Francesco nella sua ultima enciclica Laudato si’, un amore verso gli animali che ignori l’amore verso l’uomo («non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» n. 118) non è vero amore per la natura.

L’amore, insomma, non è estraneo alla ragione, cioè all’ordine naturale delle cose, a meno che, ignorando questa sua caratteristica essenziale, non si preferisca essere schierati tra quanti giustamente Dante identifica come coloro «c’hanno perduto il ben de l’intelletto», cioè tutti quelli che non hanno preso posizione tra il male e il bene, tra la menzogna e la verità, tra un amore distorto dall’opera umana e l’amore corretto dei precetti della ragione e di Dio, tra il disordine umano e l’ordine divino.

In conclusione: la decisione della Corte Suprema, criticabile anche per altri diversi motivi, perfino più strettamente giuridici, e pur tuttavia impossibili da esaminare in un così breve spazio, sembra davvero più ideologica che giuridica, poiché incentrata non sulla razionalità del diritto, ma sulla passionalità dell’amore, un amore che è in contrasto con il diritto naturale e che, in quanto tale, non è vero amore; la suddetta sentenza, insomma, lungi dall’essere espressione di giustizia rappresenta piuttosto il triste volto di un diritto violato, cioè, in definitiva, dell’ingiustizia, come ricorda Hans Urs von Balthasar: «Un amore che distruggesse il diritto sarebbe fonte di ingiustizia».

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