Assolta la farmacista che si rifiutò di vendere la "pillola del giorno dopo", ma c'è poco da festeggiare

Elisa Mecozzi, dipendente di una farmacia di Monfalcone, è tornata a lavorare ma la sentenza della corte d'Appello non ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza, lasciando il problema invariato

Piano, coi festeggiamenti: l’assoluzione anche in appello di Elisa Mecozzi, la farmacista che cinque anni fa durante il turno di notte si rifiutò di vendere la “pillola del giorno dopo” a una cliente in una farmacia di Monfalcone, non significa affatto che la giustizia italiana riconosca il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti. La signora infatti è stata assolta sulla base dell’articolo 131 bis del Codice penale, quello che prevede l’esclusione della punibilità per la “particolare tenuità dell’offesa”, ovvero per “l’esiguità del danno o del pericolo” derivante da un comportamento illecito.

NESSUN DIRITTO. «La sentenza dice, per usare una similitudine, che la signora ha rubato una mela ammaccata in un supermercato, una mela così malconcia che il giorno dopo sarebbe stata ritirata dagli scaffali. Perciò il danno che ha procurato è tanto lieve che non merita di essere sanzionato. La sentenza non dice che ognuno di noi ha il diritto di rubare una mela al giorno da un supermercato senza incorrere in una condanna», spiega una persona molto vicina alla farmacista denunciata e processata. La farmacista triestina obiettrice è stata assistita dagli avvocati Simone Pillon (oggi senatore della Lega) e Marzio Calacione, che in un comunicato hanno così commentato la sentenza: «Siamo ben felici che anche la Corte abbia voluto mandare esente da responsabilità penale la nostra assistita, che ha scelto coraggiosamente di seguire la voce della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento. Speriamo tuttavia che nessuno sia più costretto a subire un processo penale per aver semplicemente messo in pratica i principi etici dettati dalla propria coscienza».

ILLECITO NON PUNIBILE. Speranza che difficilmente potrà realizzarsi. Anche se le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora comunicate, la citazione dell’articolo 131 bis non dà adito ad equivoci: l’obiezione di coscienza non è stata in alcun modo sdoganata dalla sentenza. La corte di appello di Trieste sembra aver confermato la sentenza di primo grado di due anni fa, quando il tribunale di Gorizia aveva assolto la farmacista “per la particolare tenuità del fatto”. La procura non si era data per vinta e aveva interposto appello per ottenere una condanna a 4 mesi di carcere per “omissione o rifiuto di atti di ufficio”. Gli avvocati difensori allora avevano chiesto l’assoluzione piena perché “il fatto non costituisce reato”. I giudici di appello di Trieste, come i loro colleghi di Gorizia, si sono mantenuti a mezza strada fra le due ipotesi: l’illecito c’è, ma non è punibile.
PARAGONATA AI TALEBANI. L’avvocato e senatore Pillon in un’altra dichiarazione ha cercato di evidenziare l’apertura al principio dell’obiezione di coscienza a suo avviso contenuta nella sentenza triestina, affermando: «Il nostro ordinamento giuridico già prevede la libertà di coscienza, come dimostrato da questa assoluzione, ma forse uno specifico chiarimento normativo potrebbe evitare infondati ma faticosi ricorsi allo strumento penale». Gli ha risposto a distanza il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Trieste Marcello Milani che a Repubblica ha dichiarato: «Se come accaduto nella sentenza precedente l’assoluzione è dovuta non al fatto che il rifiuto fosse legittimo, non lo è, ma alla possibilità che la donna che la richiedeva potesse trovare comunque il farmaco che cercava, fossi l’avvocato difensore della collega aspetterei a esultare: quello della sua assistita non è un comportamento ripetibile, da altri e soprattutto da lei stessa, evitando l’azione penale in caso di denuncia». Milani non si mostra per nulla gentile nei confronti della sua collega, evocando nell’intervista i Talebani che «non stanno solo in Afghanistan», ma non si dichiara contrario a uno “specifico chiarimento normativo”, l’eufemismo con cui Pillon evoca l’opportunità di una legge che garantisca il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti: «Si potrebbe concedere la possibilità dell’obiezione al farmacista, ma non alla farmacia, facendo in modo che ci sia sempre qualcuno disposto a fornire la contraccezione d’emergenza».
OBIEZIONE DI COSCIENZA. Sulla vicenda è intervenuto anche l’arcivescovo di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi, auspicando a sua volta il pieno riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza: «Sono sicuro che il comportamento della signora oggetto della sentenza rispondeva al significato vero del diritto all’obiezione di coscienza, come adesione a dei valori indisponibili e a carattere assoluto e vincolante ogni coscienza che voglia dirsi retta. Il suo gesto ha quindi portato avanti la giusta causa del riconoscimento di questo diritto. La sentenza, invece, non ancora del tutto. Per questo c’è da augurarsi che il gesto emblematico della farmacista triestina possa essere imitato anche da altri e indurre così una nuova e corretta visione giuridica dell’obiezione di coscienza».
RITORNO AL LAVORO. Dopo l’inizio dell’iter giudiziario che si è concluso con l’assoluzione in appello, Elisa Mecozzi è tornata in servizio presso la farmacia di Monfalcone, ma da allora è esentata dai turni di notte ed è sempre affiancata da almeno un altro farmacista nei rapporti col pubblico. La sentenza della corte di appello di Trieste non risolve la questione del diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti, ma probabilmente dissuaderà i clienti che si sentissero rifiutare la pillola del giorno dopo da un farmacista ad avviare una causa legale: le probabilità che tutto si risolva in una assoluzione in forza dell’articolo 131 bis sono molto alte, soprattutto quando i farmacisti informano il richiedente della presenza di altre farmacie in zona dove possono trovare il prodotto che cercano.

@RodolfoCasadei


Foto Ansa

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