Referendum Lombardia e Veneto. Sì all’autonomia per una vera sussidiarietà

Il prossimo 22 ottobre i cittadini di Lombardia e Veneto saranno chiamati ad esprimersi per il referendum consultivo sull’autonomia regionale: la possibilità per le Regioni di ottenere maggiori forme di autonomia rispetto alle competenze ordinarie è sancita dall’art. 116, comma 3, della Costituzione, nel testo riformato nel 2001. Lo Stato e la Regione interessata devono prima trovare un’intesa circa le materie oggetto di ampliamento di autonomia e stabilirne le modalità, questo poi si traduce in una legge ordinaria dello Stato, approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Lo svolgimento di un referendum, di per sé, non è necessario e, infatti, quelli indetti dalla Lombardia e dal Veneto hanno carattere consultivo, dopodiché spetterà agli organi regionali avviare la procedura formale di richiesta allo Stato. La Costituzione prevede, invece, che la Regione, prima di avviare l’iter, richieda un parere agli Enti locali interessati (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane, etc.), parere da intendersi consultivo e non vincolante.

Tale ampliamento dell’autonomia regionale incontra due limiti, sempre fissati dal comma 3 dell’art. 116. Il primo è l’equilibrio di bilancio, anche riferito ai vincoli di spesa e deficit stabiliti dall’Unione Europea. Il secondo riguarda l’elenco delle materie su cui la Regione può chiedere maggiore autonomia, si tratta di tutte le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma 3), fra le quali rientrano – ad esempio – i rapporti commerciali con l’estero, l’istruzione, i beni culturali e la tutela della salute.

Altre specifiche materie sono attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2) e non rientrano fra quelle di competenza regionale.

Ciò significa che solo in alcune specifiche materie lo Stato e la Regione possono negoziare ampliamenti delle prerogative regionali. Ad esempio, concedendo alla Regione il potere di intervenire direttamente e primariamente in materie di legislazione esclusiva dello Stato oppure di escludere quest’ultimo dalla possibilità di intervenire in una delle materie concorrenti. Tuttavia, trattandosi di un istituto che fin d’ora non è stato mai utilizzato, non esistono precedenti per descriverne l’esatto funzionamento e bisogna limitarsi ai termini letterali prescrittivi sanciti dal citato art. 116.

Per il Veneto si tratta della prima volta che l’iter previsto dall’art. 116, comma 3 Cost. viene avviato, mentre per la Lombardia non si tratta di una iniziativa nuova: infatti, già dieci anni fa (il 3 aprile 2007, risoluzione n. 5) la Giunta Formigoni aveva avviato lo stesso iter che oggi è in corso, ma l’iniziativa fu poi bloccata per veti politici incrociati del governo nazionale e locale.

Se i due referendum vedranno la prevalenza dei sì (in Lombardia non è previsto quorum, mentre in Veneto è fissato al 50%+1 dei votanti), le due Regioni potranno avviare la negoziazione con lo Stato per concordare i termini dell’ampliamento dell’autonomia, che si dovrà poi concludere, come detto, con l’approvazione, a maggioranza qualificata, da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Non c’è dubbio che una maggiore autonomia possa favorire maggiormente le iniziative sui territori e – speriamo – logiche virtuose di ‘emulazione’ a livello nazionale; soprattutto si tratta di un’occasione da non perdere per rilanciare nei settori vitali del welfare (istruzione, sanità, assistenza) dello sviluppo e della cultura una vera sussidiarietà, a cui è legata anche oggi la possibilità (non solo in Veneto e Lombardia…) di una politica responsabile e partecipata.

Foto Ansa

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